Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 5 marzo 2003
Approvazione di n. 9 questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle
norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone:

1. Approvazione di questionari

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi questionari recanti i dati necessari per l'evoluzione degli studi di settore gia' in vigore, che devono essere compilati dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2001, hanno esercitato una delle seguenti attivita' in via prevalente in una o piu' unita' di produzione e/o di vendita, o in una o piu' strutture: a) Fabbricazione di ricami - codice attivita' 17.54.6; questionario ESD06; b) Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia - codice attivita' 17.71.0; Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia - codice attivita' 17.72.0; Fabbricazione di altra maglieria esterna - codice attivita' 17.73.0; Fabbricazione di maglieria intima - codice attivita' 17.74.0; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia - codice attivita' 17.75.0; Confezione di indumenti da lavoro - codice attivita' 18.21.0; Confezione di vestiario esterno - codice attivita' 18.22.1; Confezione di biancheria personale - codice attivita' 18.23.0; Confezione di cappelli - codice attivita' 18.24.1; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - codice attivita' 18.24.2; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari - codice attivita' 18.24.3; Altre attivita' collegate all'industria dell'abbigliamento - codice attivita' 18.24.4; questionario ESD07; c) Fabbricazione di calzature non in gomma - codice attivita' 19.30.1; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma - codice attivita' 19.30.2; Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica - codice attivita' 19.30.3; questionario ESD08; d) Fabbricazione di prodotti di panetteria - codice attivita' 15.81.1; Commercio al dettaglio di pane - codice attivita' 52.24.1; questionario ESD12; e) Alberghi e motel, con ristorante - codice attivita' 55.11.0; Alberghi e motel, senza ristorante - codice attivita' 55.12.0; Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze - codice attivita' 55.23.4; Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences) - codice attivita' 55.23.6; questionario ESG44; f) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - codice attivita' 51.11.0; Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria - codice attivita' 51.12.0; Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - codice attivita' 51.13.0; Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio) - codice attivita' 51.14.0; Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - codice attivita' 51.15.0; Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio - codice attivita' 51.16.0; Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - codice attivita' 51.17.0; Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a . - codice attivita' 51.18.0; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - codice attivita' 51.19.0; questionario ESG61; g) Commercio al dettaglio dei supermercati - codice attivita' 52.11.2; Commercio al dettaglio dei minimercati - codice attivita' 52.11.3; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi - codice attivita' 52.11.4; Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande) - codice attivita' 52.25.0; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari - codice attivita' 52.27.1; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili - codice attivita' 52.27.2; Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto - codice attivita' 52.27.3; Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande - codice attivita' 52.27.4; questionario ESM01; h) Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine - codice attivita' 52.22.1; Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione - codice attivita' 52.22.2; questionario ESM02; i) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - codice attivita' 52.42.1; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - codice attivita' 52.42.2; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - codice attivita' 52.42.3; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - codice attivita' 52.42.6; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami - codice attivita' 52.43.1; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio - codice attivita' 52.43.2; questionario ESM05.

1.2. I questionari sono predisposti esclusivamente per la compilazione in euro.

1.3. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 e' sostituito da quello all'anno 2001.

1.4. I questionari di cui al punto 1 del presente provvedimento sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it.

1.5. I medesimi questionari possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.

2. Modalita' e termini per la trasmissione dei dati

2.1. I dati relativi ai questionari devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 10 maggio 2003, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. Per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano tale trasmissione puo' essere effettuata entro il 24 maggio 2003.

Motivazioni Il presente provvedimento approva 9 questionari da inviare ai contribuenti per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione di studi di settore che sostituiranno quelli attualmente in vigore. Inoltre stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano i dati all'Agenzia delle Entrate. I questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, saranno tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo nella detta provincia. A causa di tali attivita', si restringono i tempi a disposizione dei contribuenti interessati per la compilazione e spedizione dei detti questionari, per cui viene disposto a loro favore un piu' ampio termine di restituzione dei questionari.

Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina degli studi di settore

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

Decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;

Decreto ministeriale del 22 marzo 1997 (art. 3), che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei questionari stessi;

Legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-bis, comma 3), che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10), che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;

Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e 16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle Finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, comma 3), che individua i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi;

Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, che individua ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100 (art. 2), che prevede la possibilita' di trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, per il tramite dei soggetti abilitati.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il direttore: Ferrara
 
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