Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI FILOTTRANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Filottrano (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis)
1. di stabilire, omissis, per l'anno 2003, le segutenti aliquote I.C.I.:
6,5 per mille l'aliquota ordinaria;
5,75 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quellanella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera altresi' abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di eta';
7 per mille per gli alloggi sfitti o a disposizione. Si considerano alloggi sfitti o a disposizione quelli all'interno dei quali alla data del 31 dicembre 2001 nessun nucleo familiare ha la residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile. Gli alloggi la cui decorrenza, per l'assoggettamento all'imposta, ricade nel corso dell'anno 2002, scontano l'aliquota ordinaria;
4 per mille per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani e non utilizzati per fini istituzionali;
3,9 per mille (dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, nel centro storico, cosi' come delimitato dall'art. 1 dell'allegato B "Norme tecniche di attuazione" alla delibera di C.C. n. 37 del 24 luglio 1998, concernente l'Adozione del piano quadro del centro storico di Filottrano;
1 per mille per i nuovi fabbricati rientranti nelle categorie catastali del gruppo C, classe 1 e 3 e del gruppo D a condizione che siano utilizzati per l'effettivo esercizio di un'attivita' produttiva da parte di imprese che abbiano iniziato l'attivita' dopo il 1 gennaio 2003 e per la durata non superiore a 3 anni;
2. di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di Euro 103,29, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis).
 
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