Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2003 (vai al sommario) |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
COMUNICATO |
Modalita' di calcolo dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata dei mutui, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti". |
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L'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni dispone che la Cassa depositi e prestiti puo' aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso. Per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003 recante "Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali", i tassi fissi dei mutui della Cassa depositi e prestiti devono essere finanziariamente equivalenti al tasso Euribor a sei mesi rilevato secondo le modalita' indicate all'art. 2 del decreto e aumentati di uno spread dallo stesso articolo determinato. A seguito delle innovazioni recate dal decreto, si comunica che il tasso di sconto utilizzato per calcolare l'indennizzo, che gli enti devono corrispondere affinche' le richieste di estinzione anticipata siano accolte dalla Cassa depositi e prestiti conformemente al citato art. 11, e' determinato con riguardo alla durata finanziaria residua del mutuo. |
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