Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 19 marzo 2003
Modalita' di presentazione della domanda per la definizione delle liti fiscali di competenza dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia del territorio;
Visto l'art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300";
Visto l'art. 16, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
Dispone:
1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente in cui e' parte l'Agenzia del territorio, e' presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio che ha emesso l'atto impugnato;
3. nel caso di coobbligati la domanda di definizione puo' essere presentata da uno solo di essi;
4. il modello e' disponibile presso qualunque Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e sul sito internet www.agenziaterritorio.it ;
5. per l'individuazione delle liti fiscali definibili si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 17 marzo 2003 di questa Agenzia;
6. le somme dovute per la definizione delle liti sono versate con le modalita' previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce; nei casi in cui e' possibile utilizzare il mod. F23 devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice "8";
7. alla domanda, salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 1998, deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
----> vedere Domanda a pag. 44 della G.U. <----

1. l'ufficio destinatario della domanda e' quello che ha emesso l'atto impugnato;
2. indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;
3. compilare se il soggetto che presenta la domanda e' diverso da quello che ha proposto l'atto di introduttivo del giudizio (rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.)
4. indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;
5. specificare se trattasi di avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione di sanzioni, altro;
6. indicare il numero di protocollo e data;
7. indicare la data di notifica all'Ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
8. indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite e' pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.) se la lite e' pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo e' facoltativa;
9. indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo e' facoltativa;
10. il valore della lite e' dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennita' di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite e' dato dall'importo delle sanzioni stesse;
11. per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa;
12. indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;
13. indicare l'importo versato per la definizione. Va allegata copia dell'attestato di versamento salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal Decreto Interministeriale 16 dicembre 1998. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;
14. da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.
 
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