Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003
Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati. (Deliberazione n. 47/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 5 febbraio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante: "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 171/99, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";
Vista la propria delibera n. 4/00/CONS del 13 gennaio 2000 recante "Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia";
Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante "Criteri e modalita' per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione";
Vista la propria delibera n. 847/00/CONS dell'11 dicembre 2000 recante "Revisione dei valori del sistema di "price cap di cui alla delibera n. 171/1999";
Vista la propria delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001 recante "Revisione dei valori del sistema di "price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione";
Vista la propria delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida per la predisposizione della contabilita' a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilita' dei costi";
Vista la propria delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante "Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati";
Viste le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 486/01/CONS;
Sentite in audizione le societa' Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Blu S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Ipse 2000 S.p.a., MCI Worldcom S.p.a., Planetwork S.p.a., Tele 2 S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a., Voxtel S.p.a., Welcome Italia S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a.;
Visto il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 9 dicembre 2002;
Visto il parere reso dalla Commissione europea (direzione generale concorrenza e direzione generale societa' dell'informazione), pervenuto in data 16 gennaio 2003;
Considerato quanto segue: A. Il procedimento istruttorio.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 19 dicembre 2001 ha disposto l'avvio del procedimento "Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati" finalizzato a valutare l'introduzione di un modello di programmazione del prezzo massimo per la terminazione delle chiamate sulle reti radiomobili degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, allo stato Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel, nonche' alla revisione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori fissi notificati quali aventi notevole forza di mercato, allo stato Telecom Italia.
Nel corso del procedimento e' stata effettuata una consultazione pubblica, disposta con la delibera 486/01/CONS, in risposta alla quale sono pervenuti contributi da nove soggetti. La sintesi delle risposte e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 26 giugno 2002. B. Il quadro normativo di riferimento nazionale e comu-nitario.
In tema di interconnessione la normativa applicabile prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99.
In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, all'art. 4, comma 7, prevede che operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione sono tenuti tra l'altro a "osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili [...]" nonche' a "definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]".
Il successivo comma 9 prevede che: "ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...] L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento".
Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (gia' Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi della delibera n. 197/99.
In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, in base al quale "le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato [...]" (comma 1).
Per quanto concerne lo specifico mercato delle comunicazioni fisso-mobile, con la delibera n. 338/99, l'Autorita' ha imposto alcuni obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati fisso e mobili, con l'obiettivo di "garantire l'operativita' di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza di posizioni di potere sui mercati di riferimento da parte di alcuni operatori".
La stessa delibera n. 338/99 ha stabilito inoltre, con riguardo ai prezzi finali praticati al pubblico da Telecom Italia, che:
"1) il prezzo finale e' indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato;
2) il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane;
3) il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione, indicato dall'Autorita' nel caso di TIM e Omnitel, o negoziato da Telecom Italia con gli altri operatori mobili. Telecom Italia e' tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati in base all'operatore mobile su cui e' terminata la chiamata;
4) Telecom Italia puo' delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito al titolo II, punto 2;
5) eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorita' e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997". C. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare.
La regolamentazione dei prezzi di terminazione su rete mobile risultante dalla delibera n. 338/99 ha garantito, dal dicembre 1999 ad oggi, una riduzione del valore medio massimo di circa il 4% annuo.
Infatti, il valore stabilito dalla stessa delibera, pari a L. 360 al minuto, era stato applicato inizialmente da entrambi gli operatori mobili notificati destinatari del provvedimento, mentre i valori attuali di terminazione (valori medi dei due operatori di rete mobile notificati, valutati sulla base dei rispettivi panieri di traffico rilevati nell'anno 2001) sono di seguito riportati: =====================================================================
| Term. in | Term. in | |
| fascia di | fascia fuori | Valore medio |Valore medio
| picco | picco | ponderato | ponderato
Operatore |(Eurocent/min)|(Eurocent/min)|(Eurocent/min)| (L./min) ===================================================================== TIM | 19,9 | 12,91 | 16,81 | 325 --------------------------------------------------------------------- Vodafone | | | | Omnitel | 18,9 | 14,7 | 17,06 | 330
La delibera n. 338/99 aveva inoltre previsto di verificare, nel medio periodo, l'orientamento al costo dei prezzi di terminazione, fissati dalla stessa delibera sulla base del confronto europeo (best practice), e dell'introduzione di un sistema contabile da parte degli operatori mobili notificati. D. Il prezzo di terminazione delle chiamate fisso-mobile.
L'analisi della necessita' di rivedere il valore fissato con delibera n. 338/99 si articola su due direttrici principali:
a) la valutazione dell'orientamento al costo sulla base delle risultanze contabili e delle verifiche sulle stesse effettuate;
b) il confronto con i prezzi di terminazione applicati in Europa.
Relativamente alle valutazioni contabili, l'Autorita' ha svolto un'analisi basata sui dati di contabilita' regolatoria, allo stato, disponibili. Sono stati in particolare valutati i dati relativi agli anni 1999 e 2000, basati sulla contabilita' a costi storici.
Tale attivita' e' stata avviata con la delibera n. 340/00/CONS, integrata successivamente con la delibera n. 485/01/CONS. I dati di costo forniti, relativi a un sistema a costi storici pienamente distribuiti, sono stati sottoposti a verifica contabile da parte di un soggetto indipendente e diverso dall'Autorita' stessa. Allo stato della presente decisione, oltre che alle risultanze contabili, e' disponibile la relazione di tale soggetto relativa alla contabilita' 1999.
Ai fini di valutare il grado di orientamento al costo dei prezzi di terminazione, unitamente ai dati contabili esposti, l'Autorita' ha valutato il tasso di remunerazione del capitale, presentato dagli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, ovvero le societa' Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel, da applicare per la predisposizione della contabilita' presentata ai fini regolatori. La media ponderata del tasso di remunerazione del capitale presentato dagli operatori e' pari al 21,45%.
In linea con quanto previsto dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l'Autorita' ha proceduto a una prima valutazione del tasso di remunerazione del capitale utilizzando il metodo del WACC (Weighted Average Cost of Capital, o costo medio ponderato del capitale), considerando:
a) il costo del capitale proprio degli operatori notificati, riferito alle attivita' di rete mobile;
b) il costo del capitale di debito;
c) l'aliquota fiscale di riferimento;
d) il rapporto tra i valori economici del capitale proprio e di debito;
e) il costo del capitale applicabile al settore della telefonia mobile, riscontrabile da valutazioni su operatori nazionali e stranieri e nelle decisioni di altre Autorita' di settore.
Per la valutazione del costo del capitale proprio, l'Autorita' ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (Capital Asset Pricing Model), considerando:
1) il tasso di finanziamento privo di rischio, per il quale e' stata effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di Stato di lunga durata.
2) il premio di mercato, che rappresenta la remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso privo di rischio richiesta mediamente dall'investitore con riferimento ad un portafoglio di mercato. A riguardo, coerentemente con quanto stabilito con delibera n. 344/01/CONS, sono state prese in considerazione, alla luce della eterogeneita' dei mercati di riferimento le indicazioni provenienti da studi di istituzioni finanziarie nazionali e di altre fonti, tenendo conto anche della eterogeneita' dei mercati di riferimento;
3) il coefficiente di rischio sistematico o rischio specifico dell'investimento (Beta). Per le aziende quotate, il Beta si puo' misurare con maggiore affidabilita', in quanto si dispone di serie storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione del Beta su intervalli di tempo inferiori porta a ottenere, generalmente, risultati meno affidabili.
Per la valutazione del costo del capitale di debito degli operatori notificati e' stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla societa', ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero; inoltre e' stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (spread) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa.
Per la valutazione dell'aliquota fiscale di riferimento, l'Autorita' ha assunto una misura media del valore stimato coerente con il periodo di riferimento.
Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito la misura assunta e' stata valutata considerando un valore di riferimento in linea con il valore medio di capitalizzazione degli operatori notificati ed il valore del debito, che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, dal valore del fondo trattamento fine rapporto e dai debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.
Per quanto riguarda infine il costo del capitale riscontrabile nel mercato nazionale (relativamente agli operatori nuovi entranti) ed europeo della telefonia mobile, le indicazioni emerse segnalano l'opportunita' di ulteriori approfondimenti, anche in vista della prossima adozione della metodologia a costi incrementali. In particolare, la definizione della struttura finanziaria ottimale, il corretto dimensionamento del capitale impiegato e i parametri di rischiosita' da utilizzare dovrebbero essere ulteriormente analizzati. Inoltre, occorre notare che le valutazioni dell'Autorita' sul costo del capitale devono essere impostate in un'ottica di lungo periodo, dovendo riflettere la remunerazione degli investimenti connessi con la rete mobile degli operatori notificati. L'Autorita' ritiene che l'incertezza relativa a previsioni di lungo periodo in un mercato ad alto tasso di innovazione come quello della telefonia mobile, e' pero' parzialmente compensata dalla conoscenza delle attivita' mature connesse alla rete mobile GSM, che presentano in prospettiva un minor rischio per gli operatori notificati, per la loro notorieta' e per il numero di clienti in portafoglio.
Alla luce delle valutazioni sopra esposte l'Autorita' ritiene quindi che il tasso di remunerazione del capitale applicabile nell'ambito della contabilita' regolatoria predisposta dagli operatori notificati possa valutarsi, allo stato, in una misura non superiore al 18 %.
L'Autorita' inoltre, nel valutare il grado di orientamento al costo, ritiene opportuno considerare un prezzo medio di terminazione determinabile dai dati forniti da ciascun operatore. Questo garantisce una obiettiva rappresentazione dei costi medi conseguibili da un operatore efficiente. Occorre peraltro notare che il valore preso a riferimento rappresenta un valore di efficienza gia' conseguito dagli operatori notificati, in quanto calcolato su una contabilita' a costi storici pienamente distribuiti. Ulteriori guadagni di efficienza e quindi ulteriori riduzioni del prezzo di terminazione sono ipotizzabili alla luce dell'evoluzione dei costi degli operatori, mentre l'adozione di una contabilita' a costi correnti e successivamente di una valutazione incrementale di lungo periodo, da prodursi a partire dal-l'esercizio 2002, potra' consentire una ancora piu' significativa ed omogenea connessione tra costi sostenuti e piani di investimento da una parte e prezzi dei servizi regolati dall'altra.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, rilevati i costi operativi ed il capitale impiegato, dalle risultanze contabili e tenuto conto della relazione del soggetto indipendente preposto alla verifica per lo stesso anno, l'Autorita' ritiene che l'attuale prezzo di terminazione (nonche' quello nominale stabilito con delibera n. 338/99) risulta non orientato ai costi e quindi suscettibile di correzione mediante un intervento regolamentare da parte dell'Autorita'.
L'opportunita' di fissare un valore iniziale del prezzo di terminazione inferiore a quello attuale emerge anche da un confronto europeo. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i prezzi (in Eurocent al minuto) di terminazione rilevati a settembre 2002 (fonte Cullen International, settembre 2002):

===================================================================
| | Articolazione |Quota di
Paese | Operatore |------------------------------| Setup
| | Intera |Ridotta | Week End | (€cent)
| | o Flat | | | -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Norvegia 8,6 2,5 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Svezia 10 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Austria 11,25 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Lux 13,41 11,25 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Irlanda 14,9 11,4 8,9 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- DK 16 8 1 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Germania 14,3 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Belgio 14,98 10,78 7,01 4,21 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Spagna 17,18 9,46 Nota 1 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Francia Orange 18,17 9,09 Nota 2 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Francia SFR 18,21 9,11 Nota 2 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- UK Cellnet 19,9 16,3 1,8 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- UK Vodafone 21 11,7 7,5 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Italia TIM 19,9 12,91 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Italia Vod. 18,9 14,7
Omnitel -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Olanda 18,2 14,3 2,9 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Grecia 18 5 -------------|------------|---------|--------|-----------|--------- Portogallo 20,7

Nota 1: il primo minuto di conversazione e' indivisibile ed e' valutato pari a 17,18 Eurocent/min in fascia intera e 9,46 Eurocent/min in fascia ridotta.
Nota 2: i primi 50 secondi di conversazione sono indivisibili e valutati pari a 15,3 Eurocent/min (Orange) e a 15,26 Eurocent/min (SFR) indipendentemente dalla fascia oraria della conversazione.
A partire dai dati sopra riportati, il valor medio europeo e' stato determinato sulla base delle differenti articolazioni (laddove previste) in fascia intera, ridotta e fine settimana, prendendo a riferimento distribuzioni omogenee di traffico (paniere). Si e' inoltre tenuto conto della quota iniziale (set-up) nei casi in cui la stessa e' applicata. Infine, il dato di ciascun Paese e' stato ponderato considerando la rispettiva popolazione. Sulla base delle diverse ipotesi di traffico, il valor medio europeo del costo di terminazione minutario si attesta in un intervallo compreso tra 15,5 e 16 Eurocent (300-310 lire/minuto). Ulteriori riduzioni rispetto al valore medio cosi' calcolato sulla base delle rilevazioni di settembre, sono da ritenersi probabili alla luce delle recenti decisioni delle autorita' nazionali. E. Articolazione del prezzo di terminazione.
L'Autorita' ritiene opportuno mantenere la possibilita', per gli operatori di rete mobile, di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori picco. Cio' in primo luogo a tutela dell'utenza, primariamente residenziale, per la quale il prezzo finale della chiamata fisso-mobile in fascia di fuori picco e' direttamente legato al prezzo di terminazione in fascia ridotta stabilito dal singolo operatore. Inoltre, con tale impostazione, si mantengono le leve competitive a disposizione di ciascun operatore il quale, con la fissazione di prezzi articolati, puo' da un lato assicurare una migliore efficienza d'uso delle rispettive reti, dall'altro orientare la domanda. Peraltro tale impostazione non preclude la scelta, per il singolo operatore, di offrire un prezzo di terminazione non articolato, o di offrire, sulla base delle richieste degli operatori interconnessi, condizioni innovative di offerta del servizio di terminazione, nel rispetto comunque del vincolo di riduzione previsto dal presente provvedimento e del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'offrire pari opportunita' a tutti gli operatori interconnessi.
Nel caso di articolazione in fasce orarie di picco e fuori picco, al fine di poter valutare correttamente il rispetto del vincolo di prezzo della terminazione, determinato sul valore medio massimo, risulta tuttavia opportuno esplicitare ex-ante le modalita' di calcolo di tale valore a partire da quelli determinati dagli operatori nelle fasce di articolazione. Pertanto, considerato il valore medio massimo a valere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i nuovi prezzi di terminazione dovranno essere determinati sulla base del paniere del traffico (distribuzione del traffico sulle differenti fasce orarie) totale terminato nell'anno 2002. Analogamente, con l'entrata in vigore delle ulteriori riduzioni del prezzo massimo di terminazione previste dal meccanismo di programmazione, l'eventuale articolazione dovra' essere basata sul paniere di traffico relativo all'anno precedente a quello della riduzione. Relativamente, infine all'adozione di un unico paniere o di panieri differenti per ciascun operatore, l'Autorita', pur rilevando che le distribuzioni di traffico degli operatori notificati tendono ad uniformarsi nel corso degli anni 2000-2001, ritiene opportuno che ciascun operatore assoggettato al meccanismo di programmazione articoli, se del caso, i prezzi di terminazione secondo il proprio paniere di traffico, cio' al fine di salvaguardare le specificita' di ciascun operatore. F. Modalita' di comunicazione all'Autorita' delle variazioni di prezzo.
Attualmente l'operatore di rete fissa notificato e' soggetto all'obbligo di comunicazione delle proprie offerte economiche all'Autorita' almeno trenta giorni prima dell'effettiva introduzione del servizio.
Nei mercati dell'interconnessione le offerte economiche dei servizi intermedi dovrebbero consentire ad altri operatori notificati soggetti ai medesimi obblighi di preavviso di definire la propria politica dei prezzi entro un congruo lasso di tempo. L'applicazione del termine di trenta giorni per la comunicazione da parte di TIM e OPI delle offerte relative alla terminazione mobile non consentirebbe all'operatore di rete fissa notificato di definire la propria offerta nel rispetto dei termini stabiliti dall'Autorita' (trenta giorni).
L'Autorita', pertanto, ritiene che le condizioni economiche dei servizi di terminazione mobile debbano essere comunicate almeno con quarantacinque giorni di anticipo rispetto all'effettiva introduzione della modifica delle condizioni economiche, al fine di consentire agli operatori di rete fissa notificati di adeguare i prezzi fisso-mobile nel rispetto degli obblighi di preavviso stabiliti dall'Autorita' (trenta giorni). G. Il sistema di price cap per la quota di retention delle chiamate fisso-mobile.
La delibera n. 338/99 aveva posto in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore di rete fissa notificato, obblighi di natura regolamentare relativi al prezzo delle chiamate fisso-mobile.
Tali obblighi sono principalmente riconducibili alla modalita' di definizione della quota di spettanza dell'operatore fisso (retention), con esclusione dunque della parte di terminazione direttamente riconosciuta all'operatore mobile.
Alla luce di tale impostazione metodologica, l'applicazione di un sistema programmato di riduzione dei prezzi per gli operatori fissi non puo' che applicarsi anche alla quota di retention, ed essere corredata da regole generali per la determinazione del prezzo finale.
Alla luce dell'attivita' avviata per la revisione del sistema di price cap dei servizi di Telecom Italia in base alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS, l'Autorita' ritiene opportuno intervenire con un successivo provvedimento per definire il vincolo di cap sulla quota di retention e le relative modalita' di applicazione.
Al fine di garantire la tempestiva determinazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile e tenuto conto dei tempi necessari per l'approvazione di tali prezzi, l'Autorita' tuttavia ritiene necessario fissare, nel presente provvedimento il valore iniziale della quota di retention da sottoporre ad un meccanismo di price cap. A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, dall'entrata in vigore della delibera n. 338/99, il valore massimo della quota di retention a suo tempo fissato (110 lire/min) e' rimasto invariato a fronte della riduzione delle quote di terminazione, di una riduzione generalizzata dei costi di interconnessione e, considerata la retention come la componente a disposizione dell'operatore di accesso per la definizione di un prezzo finale all'utenza (data l'esternalita' del costo della terminazione su rete mobile), a fronte della riduzione che gli altri servizi di traffico hanno subito con l'applicazione del meccanismo di price cap.
Giova tuttavia osservare al riguardo che tale circostanza non ha ostacolato lo sviluppo di una notevole concorrenza nello specifico segmento di mercato delle comunicazioni fisso-mobile che registra, al pari delle comunicazioni internazionali, la piu' alta quota di penetrazione degli operatori alternativi (oltre il 30%). Pertanto l'Autorita' ritiene di stabilire i seguenti criteri di regolazione del prezzo della retention:
a) la modifica del valore stabilito dalla delibera n. 338/99 sulla stessa misura proporzionale stabilita per la riduzione della terminazione anche in considerazione della riduzione delle tariffe di interconnessione;
b) l'inserimento della retention nell'ambito dei servizi a traffico sottoposti al nuovo regime di price cap.
Infine, relativamente alla valorizzazione effettiva della quota di retention, si e' rilevato, nel corso del procedimento, che le relative modalita' di calcolo non risultano di facile ed immediata applicazione. In particolare si evidenzia che, nel rispetto del valore massimo di tale quota, stabilito dalla delibera n. 338/99, i valori di retention applicati ai prezzi delle chiamate fisso-mobile verso i differenti operatori di rete mobile possono differenziarsi anche per effetto delle diverse quote di traffico considerate nel paniere complessivo di tali chiamate. Pertanto si ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione una proposta di modifica delle modalita' di calcolo e l'applicazione della quota di retention nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per la formazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dai propri clienti e dirette ai differenti operatori di rete mobile. H. Articolazione del prezzo.
L'Autorita' ritiene opportuno uniformare le fasce orarie relative al servizio fisso-mobile a quelle vigenti per le chiamate interurbane. I. I pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea.
Lo schema di provvedimento, come approvato dal consiglio dell'Autorita' in data 2 ottobre 2002, e' stato trasmesso il 9 ottobre 2002 all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per il parere, e, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alle direzioni generali concorrenza e societa' dell'informazione della Commissione europea.
Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' il 9 dicembre 2002. L'AGCM, nel sottolineare in primo luogo la particolare importanza del provvedimento in esame, rileva la sussistenza di motivazioni per un nuovo e successivo (rispetto alla delibera n. 338/99) intervento regolamentare in materia. Secondo l'AGCM, in un contesto generale di riduzione dei prezzi dei diversi servizi di telecomunicazioni, il segmento delle comunicazioni fisso-mobile e' quello che ha meno contribuito al miglioramento delle condizioni di offerta, sia per cio' che attiene alla componente di terminazione mobile, la cui riduzione registrata dal dicembre 1999 ad oggi viene considerata dall'AGCM insufficiente, sia per la componente di retention, il cui valore nello stesso periodo e' rimasto inalterato. Inoltre il confronto europeo, secondo l'AGCM, colloca le condizioni di terminazione mobile in Italia tra le piu' elevate, a fronte comunque di un tasso di penetrazione tra i maggiori in sede europea. Pertanto l'AGCM concorda sulla necessita' dell'intervento proposto dall'Autorita'.
Con riferimento ai contenuti del provvedimento, l'AGCM ritiene condivisibile la valutazione dell'Autorita' circa la necessita' di introdurre un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di terminazione, individuando nel valore di partenza il parametro cruciale per garantire l'efficacia del meccanismo. A tale riguardo, l'AGCM, rilevando che i dati contabili utilizzati dall'Autorita' per la determinazione del valore di partenza sono quelli relativi agli anni 1999 e 2000 e basati sulla metodologia a costi storici pienamente allocati, ritiene piu' fondante utilizzare un confronto con la best practice europea per la determinazione del valore di partenza, considerando anche che la metodologia contabile del tipo Long Run Incremental Cost (LRIC) risulta essere la piu' appropriata per tale determinazione.
La valutazione svolta dall'AGCM porta a considerare un valore per il costo di terminazione, identificato come media dei prezzi applicati in Norvegia, Svezia ed Austria.
In merito alla riduzione programmata per gli anni 2004 e 2005, l'AGCM, nell'osservare che le misure previste sono di competenza dell'Autorita', sottolinea l'opportunita' di utilizzare parimenti il confronto internazionale, nella considerazione che gli incrementi di produttivita' previsti per le aziende italiane non possano discostarsi significativamente dai migliori incrementi previsti a livello internazionale.
Per cio' che attiene alle misure previste per la riduzione della quota di retention di Telecom Italia, l'AGCM osserva che l'attuale livello risulta suscettibile di ampia riduzione, qualora si consideri la corrispondente riduzione avvenuta dal 1999 ad oggi dei costi di interconnessione su rete fissa sottostanti la fornitura del servizio fisso-mobile. Secondo l'AGCM, una tale riduzione potrebbe favorire lo sviluppo di offerte competitive da parte degli operatori concorrenti di rete fissa.
Infine, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le ulteriori misure previste dall'Autorita', quali ad esempio la comunicazione ex-ante dell'articolazione peak ed off-peak dei prezzi di terminazione, prevista per gli operatori mobili ai fini della valutazione del rispetto della riduzione programmata, e la previsione delle disposizioni volte ad informare i consumatori in merito ai costi di terminazione di pertinenza di ciascun operatore di rete mobile.
Il parere sullo schema di provvedimento reso dalle direzioni generali concorrenza e societa' dell'informazione della Commissione europea e' pervenuto all'Autorita' in data 16 gennaio 2003.
La Commissione europea valuta innanzitutto in maniera positiva l'iniziativa dell'Autorita' di introdurre misure in grado di garantire un maggiore orientamento ai costi dei prezzi di terminazione fisso-mobile, pur non formulando osservazioni in merito al valore iniziale, ne' circa la metodologia utilizzata per determinare i parametri del network cap.
La Commissione tuttavia esprime perplessita' sull'opportunita' di introdurre con il calendario previsto un meccanismo di programmazione dei prezzi, alla luce della fase di transizione dal "vecchio" al "nuovo" quadro regolamentare e di quanto specificamente previsto dalla direttiva quadro (2002/21/CE) e dalla direttiva accesso (2002/19/CE), che dovranno essere recepite entro il 24 luglio 2003. In particolare, la Commissione fa presente che secondo tali direttive, per mantenere, modificare o rimuovere obblighi regolamentari gia' esistenti dovranno essere effettuate analisi di mercato sulla base della lista contenuta nella raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti ai fini della regolamentazione ex-ante. La Commissione, nel riconoscere che comunque tale raccomandazione non risulta ancora approvata, ritiene che una diversa scomposizione del mercato rilevante, quale quella che si sta prefigurando con l'introduzione del mercato della terminazione su reti di telefonia individuali, possa portare a conclusioni diverse da quelle indicate nello schema di provvedimento dell'Autorita', basate su valutazioni legate al mercato nazionale dell'interconnessione, o all'identificazione di misure regolamentari differenti.
La Commissione inoltre rileva che, secondo il nuovo quadro regolamentare, il progetto di misura dovra' essere sottoposto a consultazione con le parti interessate e, se appropriato, con l'Autorita' nazionale della concorrenza e notificato alla Commissione ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro.
La Commissione pertanto e' dell'avviso che la scelta di adottare le misure di network cap con la necessita' di rivedere le disposizioni nel breve periodo (meno di un anno) possa condurre ad un rischio di incertezza relativamente alla permanenza ed alla durata delle riduzioni di prezzo, e tale situazione e' contraria agli obiettivi di un quadro regolamentare stabile e prevedibile. Secondo la Commissione, inoltre, tale situazione si verificherebbe anche in relazione alla prevista introduzione a price cap della quota di retention di Telecom Italia.
La Commissione conclude quindi il suo parere suggerendo di effettuare una analisi di mercato con la nuova metodologia appena possibile dopo l'adozione della citata raccomandazione e di applicare le eventuali misure nella piena vigenza del nuovo quadro regolamentare. L. Le considerazioni dell'Autorita' in merito ai due pareri ricevuti.
In merito alle considerazioni espresse dall'AGCM, l'Autorita' osserva quanto segue. Relativamente al valore di partenza ed ai dati contabili utilizzati per la sua determinazione, l'Autorita', nel concordare con l'AGCM che la base di costo LRIC e' la piu' appropriata per una corretta valutazione dei costi, deve rilevare come il processo di adozione di nuove metodologie contabili, nonche' la verifica dei dati risultanti dall'applicazione di dette metodologie, sia lungo e complesso e pertanto, come negli altri Paesi europei, l'adeguamento ai costi prospettici debba articolarsi su un periodo pluriennale, anche in considerazione della necessita', per gli operatori, di adeguare la dinamica degli investimenti e l'efficienza dei processi produttivi. Pertanto il sistema piu' opportuno per l'adeguamento ai costi incrementali risulta essere il meccanismo di network cap, ovvero di riduzione programmata dei prezzi di terminazione. In merito alla riduzione del livello attuale l'Autorita' ritiene di dover utilizzare dati contabili gia' acquisiti e sottoposti a revisione.
L'utilizzo di tali dati porta comunque ad una rimodulazione del valore della terminazione che porta il livello italiano sotto la media europea.
Per quanto concerne la regolazione della retention, l'Autorita' intende sottolineare come tale componente del prezzo finale sia caratterizzata da una limitata elasticita' di prezzo, anche in virtu' della relativa incidenza di riduzioni della retention sul prezzo finale effettivamente pagato dall'utente. La regolamentazione della retention attiene piu' alla disciplina dei prezzi finali in un mercato concorrenziale piuttosto che a quella dei beni intermedi. La retention e' infatti contendibile grazie ai meccanismi di carrier selection e preselection, mediante i quali l'utente che chiama un abbonato alla rete mobile non puo' scegliere l'operatore di terminazione mentre puo' selezionare l'operatore fisso di originazione. Tuttavia, l'Autorita' ritiene comunque necessario un aggiustamento del valore della retention in considerazione della quota di mercato ancora detenuta da Telecom Italia nello specifico segmento, nonche' al fine di correlare la dinamica dei prezzi finali sottoposti a price cap ed i sottostanti valori di interconnessione.
Relativamente al parere reso dalla Commissione europea, si osserva quanto segue. In primo luogo appare opportuno far notare che nel corso del procedimento e' stata svolta una specifica analisi di mercato con riferimento alla situazione dell'anno 2001. Per tale analisi, evidentemente svolta sulla base della normativa vigente, sono stati considerati, tra gli altri, il mercato complessivo della terminazione su rete mobile (escluse le chiamate on-net) e quello relativo alle chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile. Da tale analisi emerge che gli operatori attualmente notificati (TIM e Vodafone Omnitel) detengono ancora il 90% sia sul mercato complessivo della terminazione mobile sia sul segmento relativo alla terminazione fisso-mobile; pertanto l'Autorita' ha ritenuto giustificato mantenere nei confronti dei due operatori sopra indicati gli obblighi disposti con la delibera n. 338/99, rivedendoli alla luce delle rilevazioni contabili e del confronto europeo.
Giova peraltro far rilevare che, come evidenziato dalla stessa Commissione europea, il presente provvedimento costituisce essenzialmente un aggiornamento delle condizioni economiche previste dalla sopra citata delibera.
Tale aggiornamento, necessario e non rinviabile alla luce della vigente normativa nazionale sull'orientamento al costo degli operatori notificati, e' conseguente ai dati raccolti nel corso del procedimento. Per quanto riguarda la programmazione futura dei prezzi di interconnessione, l'Autorita' ritiene che sulla base di un adeguamento dei prezzi ai costi di lungo periodo, tali prezzi debbano scendere in ragione del 10% l'anno al lordo dell'inflazione nel corso dei prossimi due anni, come di seguito motivato. Comunque, valutato che tali riduzioni sono legate ad un quadro regolamentare suscettibile di cambiamenti, l'Autorita' ritiene che l'effettiva applicazione di tali riduzioni debba essere rivista successivamente all'analisi di mercato prevista dal nuovo quadro regolamentare ed alla luce dei rimedi identificati nelle situazioni di dominanza. L'Autorita' tuttavia, alla luce della notevole incertezza sui tempi di applicazione del nuovo quadro regolamentare, ritiene utile segnalare il percorso che intende seguire qualora nel nuovo quadro permanessero gli obblighi previsti nel quadro vigente.
L'intervento attuale e', in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini della tutela dei consumatori e del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sara' pienamente efficace in virtu' dell'entrata in vigore delle norme interne di recepimento. M. Conclusioni.
Sulla base dell'analisi svolta precedentemente e dei dati disponibili, l'Autorita' ritiene che un valore iniziale del prezzo massimo di terminazione di 14,95 Eurocent/min rappresenti un sufficiente grado di orientamento ai costi storici effettivi e possa preservare la dinamica concorrenziale dello specifico segmento di mercato, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti che gli operatori di rete mobili saranno tenuti ad effettuare nei prossimi anni.
L'Autorita' ritiene necessario definire un livello di prezzo massimo di terminazione comune per gli operatori di rete mobile notificati determinato sulla base dell'andamento prospettico dei costi degli operatori. Definire un prezzo massimo comune per tutti gli operatori notificati salvaguarda infatti da un lato il principio di competizione sulla terminazione introdotto dalla delibera n. 338/99, dall'altro non impedisce una differente dinamica di riduzione del prezzo tra gli operatori regolati.
Relativamente all'evoluzione della contabilita' regolatoria l'Autorita' sta attualmente valutando l'impatto del passaggio dal sistema a costi storici a quello a costi correnti. Non e' quindi possibile prevedere, in maniera puntuale, quale sia l'evoluzione dei costi di terminazione derivanti dall'applicazione del sistema a costi correnti e, in prospettiva, a costi incrementali. Tuttavia, l'esperienza acquisita nei Paesi europei che hanno gia' introdotto un sistema di contabilita' a costi incrementali consente di prevedere, in prospettiva, una riduzione di tali valori rispetto a quelli determinati a costi correnti, tenuto conto che in tali Paesi (per esempio Austria e Regno Unito) hanno mostrato i minori prezzi di terminazione.
Relativamente ai prevedibili incrementi di efficienza realizzabili dagli operatori, da un'analisi dei dati pubblici di bilancio degli operatori notificati si rileva, nel periodo 1998-2001, una significativa capacita', dimostrata dagli stessi operatori di riduzione dei costi generali. In prospettiva, pur non potendosi affermare che i costi del servizio di terminazione seguiranno puntualmente l'andamento pregresso di riduzione dei costi generali degli operatori di rete mobile, si ritiene che la tendenza di riduzione dei costi unitari del servizio di terminazione non possa discostarsi in maniera significativa dalla riduzione dei costi generali, per lo meno in un arco temporale relativamente ampio quale quello ipotizzabile per l'introduzione di un meccanismo di programmazione.
Sulla base di queste considerazioni l'Autorita' ritiene ragionevole la riduzione programmata di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l'anno.
L'efficacia di tale meccanismo di riduzione e' pero' condizionata all'implementazione delle procedure previste dal nuovo quadro regolamentare che potrebbero modificare il perimetro e la natura dell'intervento dell'Autorita' in materia di prezzi delle chiamate fisso-mobile. Inoltre l'applicazione dei criteri contabili LRIC potra' fornire ulteriori indicazioni sulla necessita' di rivedere o confermare la riduzione programmata.
Occorre comunque notare che la percentuale di riduzione sopra indicata, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2005, risulta in linea con le migliori pratiche europee e coerente con le analisi prospettiche dei costi effettuate nei Paesi che hanno gia' realizzato un sistema LRIC.
Si ritiene quindi che il valore al termine del periodo di programmazione risulti, allo stato, sostenibile con l'andamento prospettico dei costi degli operatori nazionali, tenuto anche conto del grado di integrazione esistente per alcuni operatori a livello europeo e quindi del prevedibile progressivo allineamento delle efficienze produttive di tali operatori.
Resta comunque ferma la verifica del valore ipotizzato alla luce della completa attuazione, in Italia, del sistema a costi incrementali.
Relativamente alla quota di retention, l'Autorita' ritiene che il relativo valore debba essere assoggettato ai meccanismi di regolazione dei prezzi finali dell'operatore di rete fissa notificato, ovvero a price cap. Come gia' precedentemente rilevato, il valore massimo della quota di retention stabilito dalla delibera n. 338/99 pari a 110 lire al minuto (5,68 Eurocent al minuto) non e' stato soggetto a riduzioni a fronte della discesa dei prezzi massimi finali sottoposti al meccanismo di price cap. Tale riduzione e' necessaria considerando anche la discesa delle sottostanti tariffe di interconnessione della rete fissa di Telecom Italia nel periodo 2000-2003.
Pertanto l'Autorita' ritiene opportuno determinare il nuovo valore massimo della quota di retention nella misura di 4,85 Eurocent al minuto, che costituisce il prezzo iniziale di riferimento, nell'ambito del meccanismo price cap.
Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "operatore di rete fissa notificato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorita' alla Commissione europea;
b) "operatore di rete mobile notificato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche radiomobili avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorita' alla Commissione europea.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
 
Art. 2.
Regolamentazione del prezzo di terminazione
praticato dagli operatori di rete mobile notificati
1. Il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati non puo' essere maggiore di 14,95 Eurocent/minuto.
2. Gli operatori mobili notificati possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico di cui al successivo comma 3.
3. In caso di articolazione in fasce orarie del prezzo di terminazione, ciascun operatore di rete mobile notificato comunica, ai fini della verifica del rispetto del valor medio massimo, il paniere del traffico terminato sulla propria rete rilevato dall'operatore nel periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno 2002.
4. Ai fini della verifica del rispetto del valore determinato al precedente comma 1, si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.
 
Art. 3.
Regolamentazione della quota di retention
per l'operatore di rete fissa notificato
1. Il valore iniziale della retention non puo' essere maggiore di 4,85 Eurocent/minuto.
2. Il valore della retention applicato dall'operatore di rete fissa notificato e' soggetto a meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo alla variazione di tale prezzo (price cap).
3. L'Autorita' definisce con successivo provvedimento il vincolo di cap di cui al precedente comma 2 e le relative modalita' di applicazione, tenendo conto della revisione del price cap dei servizi di Telecom Italia, di cui alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS.
4. L'operatore di rete fissa notificato puo' articolare la quota di retention su due fasce orarie intera e ridotta. L'operatore di rete fissa notificato e' tenuto a dimostrare all'Autorita' il rispetto del valore di cui al comma precedente, sulla base del paniere del traffico fisso-mobile e nel rispetto del principio di non discriminazione.
5. L'operatore di rete fissa notificato puo' altresi' articolare il valore della retention sulla base del diverso contratto di abbonamento alla rete pubblica commutata sottoscritto dalla clientela (residenziale o affari), mantenendo comunque il vincolo di cui al precedente comma 3 per ognuno dei due profili offerti.
6. L'operatore di rete fissa notificato comunica all'Autorita' le variazioni dei contratti di interconnessione firmati con gli operatori di rete mobile al fine di consentire la verifica della separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.
 
Art. 4.
Regolamentazione del prezzo del traffico
fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato
1. Il prezzo delle chiamate fisso-mobile originate dalla rete dell'operatore di rete fissa notificato si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle fasce orarie vigenti per le chiamate interurbane.
2. Il prezzo di cui al precedente comma 1 e' indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.
3. Il prezzo di cui al precedente comma 1 varia in relazione al prezzo del servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile. L'operatore di rete fissa notificato informa la clientela dei diversi prezzi che saranno praticati a seconda dell'operatore mobile su cui e' terminata la chiamata. L'operatore di rete fissa notificato altresi' fornisce, nella fatturazione al cliente finale, l'indicazione della quota di terminazione di spettanza degli operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile.
4. L'operatore di rete fissa notificato puo' delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 5.
5. Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorita' e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
 
Art. 5.
Ulteriori riduzioni della terminazione
1. L'Autorita' sulla base degli orientamenti di cui in premessa introduce, relativamente agli anni 2004 e 2005, un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata al perfezionamento del sistema di contabilita' a costi incrementali e alla revisione degli obblighi regolamentari in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile conseguenti all'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano ai servizi terminazione su rete mobile di prima generazione (E-TACS) e di seconda generazione (GSM - DCS 1800).
2. Gli operatori di rete mobile notificati comunicano all'Autorita' ed agli operatori interconnessi, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento l'articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il medesimo termine, gli operatori di rete mobile notificati comunicano altresi' all'Autorita' il paniere di traffico di cui all'art. 2, comma 3.
3. Telecom Italia comunica all'Autorita' ed al pubblico, entro trenta giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali, sulla base dei prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2, che entra in vigore in conformita' con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresi' all'Autorita' le modalita' di calcolo della quota di retention di cui all'art. 3, comma 4.
4. Le condizioni economiche di cui al presente provvedimento, relative al prezzo di terminazione su rete mobile ed al prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia entrano in ogni caso in vigore entro e non oltre il 1 giugno 2003.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, com-ma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Vodafone Omnitel S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 5 febbraio 2003
Il presidente: Cheli
 
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