Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI IMOLA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Imola (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 2) di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unita' abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire, per l'anno 2003, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,2 per mille, esclusivamente in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I.;
c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.).
4) di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune.
Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi.
L'aliquota potra' essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Effettuare la comunicazione, e' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille.
E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
L'aliquota del 2 per mille dovra' essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e sopra indicate;
5) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 103,30;
6) di concedere un'ulteriore detrazione di Euro 103,30 su base annua e limitatamente all'abitazione principale in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprieta' o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2002) presentino all'ufficio tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:
condizione generale: possesso (a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto.
Ulteriori condizioni:
a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore a Euro 7.230,40 annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a Euro 1.549,37 annui per ogni ulteriore componente;
b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a Euro 30.987,41 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (legge n. 104/1992) o invalidita' del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a Euro 36.151,98 annui per le famiglie con piu' di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (legge n. 104/1992) o invalidita' del 75% o superiore;
c) la domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.
L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.
(Omissis).
 
Allegato A
Identificazione e definizione delle ipotesi
per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per l'anno 2003
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2003 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.
Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
a) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perche' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;
b) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano;
c) abitazione concessa in uso gratuito a non familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile) o a familiare che non risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche.
Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;
b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dalla iscrizione anagrafica;
c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicare all'art. 12, comma 1, lettera c), del vigente regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);
d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.
(Omissis).
 
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