Il comune di Monteprandone (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 novembre 2002 e 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003, nelle seguenti misure: aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6.50 per mille; 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-pastorali, godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; 3) di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo; 4) di determinare, ai fini dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 150.000 (Euro 77,46) l'importo dell'ulteriore detrazione concessa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di proprieta' di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, da individuare con deliberazione dell'organo consiliare; (Omissis); di fare proprie le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, stabilite con atto di G.C. n. 248 del 29 novembre 2002 e precisamente: aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6.50 per mille; aliquota I.C.I. per i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali: 5.00 per mille (art. 16 del vigente regolamento I.C.I., a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di individuare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilita' e gli importi di seguito indicati: a) titolari di pensioni o assegni minimi che abbiano compiuto il 65o anno di eta' entro il 31 dicembre 2002, con reddito complessivo imponibile, ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare anagrafico, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a Euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a Euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di Euro 77,46 (L. 150.000); b) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare anagrafico, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a Euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a Euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione Euro 77,46 (L. 150.000); c) disoccupati di qualsiasi eta' non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare anagralico, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a Euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a Euro 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico: ulteriore detrazione di Euro 977,46 (L. 150.000); d) soggetti con nucleo familiare di almeno tre componenti il cui reddito familiare complessivo, ai fini I.R.P.E.F., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a Euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di Euro 7.746,85, (L. 15.000.000): ulteriore detrazione di Euro 51,64 (L. 100.000); di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere a), b), c) e d), sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che: I) il soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare sia possessore della sola abitazione principale e non possessore di altri immobili o porzioni di immobili siti nel territorio nazionale e rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di due soli fabbricati di categoria catastale C/6 e C/2, pertinenze dell'abitazione principale; II) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.; di escludere l'applicazione dell'ulteriore detrazione qualora il possesso abbia per oggetto tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti A, B, C e D; di fissare al 30 settembre 2003 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.; di dare atto che la maggiore detrazione sara' determinata, in misura proporzionale, per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e che nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge; di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio; di dare mandato all'ufficio tributi di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis). |