Il comune di Moraro (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5.5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite; 2) di confermare i valori venali delle aree fabbricabili, di cui all'art. 5, comma 7 del regolamento comunale, come segue: Valori immobiliari Valori di mercato: centro abitato e residenziale: Euro 30,99; lottizzazione: Euro 18,08; 3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 e' riconfermata in Euro 103,29. a) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997, le unita' immobiliari destinate ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2o grado e affini di 1o grado, sono assimilate ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, alle abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992. L'assimilazione opera a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia la propria dimora e la residenza anagrafica. Tale beneficio viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal comune, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo; 4) di confermare per l'anno 2003, l'aumento della detrazione da Euro 103,29, a Euro 129,11, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre che, l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti casi: che la detrazione per abitazione principale e' confermata in Euro 103,29; che la detrazione di Euro 103,29, e' stabilita in Euro 129,11, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti casi: a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunti Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare); c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a Euro 18.208,72, per i nuclei con una persona, Euro 23.898,52, con due persone, Euro 29.588,84, con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 2.844,64. (L.R. n. 49193 - art. 23 modificato con art. 7 legge regionale n. 20/95, L.R. 10 del 19 maggio 1998, art. 32, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998). 5) (Omissis). |