Il comune di Ruffano (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 2. Confermare, per l'anno 2003, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille. 3. Disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle fattispecie equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. e di seguito riportate: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione principale da soggetto passivo, quando risulta presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. 6. Determinare in Euro 130,00 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). |