Il comune di Tavagnacco (provincia di Udine) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). aliquota I.C.I. nella misura prevista del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, considerando tali le unita' immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ancorche' distintamente iscritte in catasto; aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili; e' stabilita per l'anno 2003, quale detrazione base annua d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I. e relative pertinenze, l'importo di Euro 200,00; e' riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di seguito elencate: a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: che alla data del 31 dicembre 2002 abbiano compiuto il 65o anno di eta'; che siano proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze; che siano titolari di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini IRPEF, pari o inferiori all'importo di Euro 5.170,00 se appartenenti a famiglie monoreddito, o con redditi non superiori a Euro 9.300,00 se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di Euro 520,00 per ogni altra persona a carico; i cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero; b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidita' inizi a decorrere in corso d'anno l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle mensilita' di invalidita' accertata; con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a Euro 31.000,00; i cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione del-l'immobile di proprieta' o in titolarita' di altri diritti reali destinato al recupero psico-fisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap. c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: disoccupato per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'anno 2003; con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di Euro 10.500,00. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto dovra' essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in acconto, si procedera' al rimborso delle somme ai sensi di legge. d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati: numero componenti famiglia |reddito in Euro 4 |Euro 13.500,00 5 |Euro 16.000,00 6 |Euro 18.500,00 per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di Euro 2.600,00. Il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e' quello complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare. I componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero. e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. In presenza di tutti i requisiti per ottenere il beneficio delle maggiori detrazioni sopra elencate, il contribuente puo' applicare la detrazione automaticamente. Qualora la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procedera' al rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992. E' tuttavia opportuno che i contribuenti trasmettano una comunicazione al comune, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro i termini previsti per la presentazione della denuncia. In caso di mancata presentazione della comunicazione, il comune provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti nelle forme previste dalla legge anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari. E' stabilita, l'aliquota I.C.I. pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di interventi di recupero e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi: 1) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili; 2) a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. Importante: per usufruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i soggetti passivi devono presentare al comune apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione e' obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta. In caso di mancata presentazione della dichiarazione al comune, pur in possesso dei requisiti necessari, il contribuente potra' successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva ai sensi di legge. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, una volta presentata la dichiarazione, non e' necessario un preventivo assenso da parte del comune. Il comune si riserva di provvedere a successivi controlli circa la veridicita' delle dichiarazioni presentate. Le dichiarazioni e le comunicazioni presentate dai contribuenti devono essere rese nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. E' stabilita per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4-bis del vigente regolamento comunale I.C.I., sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER), in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, la detrazione di cui all'art. 8, commi 2-3 del decreto legislativo n. 504/1992 (detrazione per l'abitazione principale) nella misura pari all'imposta dovuta. (Omissis). |