Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003
Criteri per la predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili. (Deliberazione n. 03/03/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003. in particolare nella prosecuzione del 27 febbraio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo":
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni":
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni":
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti:
Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999:
Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000:
Vista la propria delibera n. 14/00/CIR, del 21 dicembre 2000, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
Vista la propria delibera n. 4/02/CIR, del 28 febbraio 2002, valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002;
Vista la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2002;
Vista la propria delibera n. 2/03/CIR, del 27 febbraio 2003, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2002 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato quanto segue: A) Il sistema di programmazione delle tariffe dell'offerta di riferimento.
L'art. 3 della delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" prevede che l'Autorita', al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalita' e la composizione di un network cap, con l'obiettivo di disporre, per l'Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione della riduzione delle tariffe di interconnessione.
Al fine di stabilire le modalita' applicative del disposto dell'art. 3 della delibera 152/02/CONS, e' stata svolta una consultazione pubblica (delibera 10/02/CIR del 18 luglio 2002), conclusasi in data 26 settembre 2002. La sintesi dei contributi pervenuti in risposta alla consultazione pubblica e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 19 novembre.
Allo scopo di approfondire le osservazioni pervenute dagli operatori di rete fissa e mobile che hanno partecipato alla consultazione pubblica, gli stessi operatori sono stati convocati in audizione: nelle date 18 novembre 2002 e 22 novembre 2002, la societa' Telecom Italia S.p.a., in data 20 novembre 2002 le societa' Albacom S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Tele2 Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., congiuntamente.
Alcuni operatori hanno successivamente trasmesso all'Autorita' ulteriori contributi su elementi non richiamati nell'ambito della consultazione pubblica.
Alcuni contributi hanno riguardato la determinazione dei costi dei servizi di accesso disaggregato in relazione alle metodologie contabili da utilizzare per la valorizzazione dei canoni di affitto delle linee che gli operatori alternativi devono corrispondere a Telecom Italia, anche in relazione alla sostenibilita' dell'offerta del servizio finale da parte degli operatori alternativi. Altri contributi hanno riguardato il confronto fra i valori prospettici dell'Offerta di Riferimento e i livelli di prezzo praticati da Telecom Italia in occasione di una recente gara per la pubblica amministrazione.
Sulla base di tali contributi, l'Autorita' ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti: gli operatori sono stati convocati separatamente in audizione nelle seguenti date: Telecom Italia il 22 e 27 gennaio e il 19 febbraio, le societa' Albacom S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Tele2 Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., il 19 febbraio 2003. Nel corso di tali audizioni sono stati esaminati i temi della composizione dei panieri dei servizi di interconnessione e dei corrispondenti livelli di cap., nonche' quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato. B) Il quadro normativo di riferimento.
In tema di interconnessione, l'ordinamento prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99, successivamente aggiornata dalla delibera n. 350/02/CONS.
In particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 all'art. 4, comma 7, prevede che gli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti, tra l'altro, a "osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili ..." nonche' a "definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]".
Il successivo comma 9 prevede che "ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...]. L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.".
Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (gia' Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi delle delibere n. 197/99 e 350/02/CONS.
In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, per cui (comma 1) "le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato...".
Per quanto concerne l'accesso disaggregato, il quadro normativo di riferimento e' costituito dal regolamento comunitario 185/2000. A livello nazionale la delibera n. 2/00/CIR e sue successive modificazioni ed integrazioni costituiscono la normativa di riferimento. In particolare l'art. 8, comma 2 della succitata delibera stabilisce che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati. C) Gli obiettivi dell'intervento regolamentare.
Obiettivo del presente intervento regolamentare e' quello di introdurre un meccanismo programmato di adeguamento dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento 2003, al fine di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza degli operatori notificati e al fine di garantire condizioni economiche competitive laddove il livello di concorrenza e' insufficiente.
Il sistema di cap costituisce quindi la naturale evoluzione delle modalita' di regolamentazione effettuate attraverso l'approvazione delle Offerte di Riferimento da parte dell'Autorita'.
La fissazione a partire dal 2003 della variazione annuale del tetto massimo dei prezzi consente, da un lato, di seguire l'evoluzione dei costi degli operatori, garantendo cosi', l'orientamento alle basi di costo stabilite per le tariffe applicate e, dall'altro, costituisce un reale incentivo al perseguimento di una maggiore efficienza dei costi di produzione.
In definitiva il meccanismo del cap. non pregiudicando lo sviluppo della concorrenza, incentiva l'efficienza degli operatori notificati nell'offerta dei servizi intermedi ed, al tempo stesso, tutela i consumatori finali.
L'Autorita' tramite l'introduzione di un sistema programmato di prezzi massimi di interconnessione intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) garantire l'orientamento al costo dei servizi oggetto di misure regolamentari;
b) fornire all'operatore notificato incentivi ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato:
c) ridurre i tempi di verifica e approvazione dell'Offerta di Riferimento degli operatori notificati ed eliminare la necessita' di conguagli;
d) aumentare la prevedibilita' dei costi che gli operatori alternativi devono sostenere per l'acquisto dei servizi di interconnessione contenuti all'interno dell'Offerta di Riferimento.
Si osserva, infine, che l'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento, non e' sostitutivo degli obblighi di contabilita regolaroria alla quale sono soggetti gli operatori notificati, bensi' ne e' complementare.
Nell'ambito di applicazione dei sistemi di cap, infatti, la contabilita' regolatoria e' propedeutica alla verifica degli effetti del cap in relazione ai costi di produzione. Tale verifica e' necessaria per garantire che le finalita' del meccanismo di cap siano perseguite efficacemente, assicurando, in particolare, l'orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alla base dei costi incrementali di lungo periodo, di prossima adozione.
In merito all'introduzione di un sistema di network cap per i servizi di interconnessione, giova far presente che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nel parere reso sullo schema di provvedimento per l'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002, ha sottolineato come l'introduzione di un meccanismo di riduzione programmata dei costi di interconnessione risulta' necessaria a spingere l'incumbent ad effettuare significativi e costanti guadagni di efficienza. D) La valutazione dell'autorita' sul sistema di network cap da applicare ai servizi dell'Offerta di Riferimento.
Come e' noto, il sistema di "cap" e' un meccanismo di controllo dei prezzi pluriennale in cui, anno per anno, viene fissato il valore massimo applicabile del prezzo del paniere contenente un insieme di beni. La variazione percentuale da un anno all'altro segue una legge del tipo IPC-X%, ove IPC e' l'indice della variazione dei prezzi al consumo ed X e' il parametro che determina la variazione annua media attesa dei costi di produzione dei servizi costituenti il paniere.
Fissando opportunamente il valore iniziale del sistema di cap ed il parametro X di riduzione dei costi di produzione, e' possibile utilizzare il sistema di cap per garantire l'orientamento al costo del prezzo dei servizi cui e' applicato. In particolare, il valore iniziale e' rappresentativo dei costi attuali, mente il parametro X rappresenta l'evoluzione della produttivita' nel tempo.
Un ulteriore importante elemento e' la definizione dell'insieme dei servizi che costituiscono un determinato paniere e l'introduzione di eventuali vincoli di sub-cap, ossia variazioni programmate applicate ad un sottoinsieme dei servizi all'interno del paniere generale, tipicamente caratterizzati da scarsa spinta competitiva e quindi soggetti ad un maggiore controllo.
Al fine di definire il meccanismo sopra descritto l'Autorita' ha dunque valutato i seguenti aspetti:
a) composizione dei panieri e il criterio di ponderazione degli elementi del paniere:
b) valore iniziale del network cap;
c) riduzione programmata dei prezzi massimi;
d) modalita' di comunicazione delle variazioni di prezzo. 1. Composizione dei panieri.
Per quanto concerne la composizione dei panieri, l'Autorita' ha svolto un'analisi di tutti i servizi presenti nell'Offerta di Riferimento, per procedere ad una loro classificazione in funzione sia della disponibilita' di offerte alternative di tali servizi sia della loro importanza in termini di sviluppo della concorrenza.
All'interno dei servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia e' possibile individuare infatti servizi che denotano un certo grado di competizione effettiva o potenziale. Le valutazioni sul grado di competitivita' di alcuni servizi sono state effettuate sulla base di quanto rappresentato dagli operatori nel corso del procedimento. Cio' ha portato a ritenere possibile per alcuni servizi, quali ad esempio quelli relativi ai livelli di interconnessione piu' elevati (livello di centrale di transito), lo sviluppo di un'offerta alternativa basata su un'infrastruttura diversa da quella dell'incumbente.
Qualora, infatti, i servizi potenzialmente competitivi venissero inseriti all'interno di un paniere che contiene servizi in sostanziale monopolio, l'impresa regolamentata ridurrebbe il prezzo dei servizi potenzialmente competitivi per causa di due effetti combinati: la spinta della concorrenza dei rivali e la possibilita' di un contestuale aumento dei prezzi dei servizi in monopolio.
L'Autorita' ritiene, quindi, di dover stabilire la composizione dei panieri in maniera tale che un certo grado di concorrenza si possa sviluppare anche nella fornitura di servizi all'ingrosso, come d'altra parte e' gia' riscontrabile, ad esempio, per i servizi di terminazione internazionale verso alcune specifiche direttrici.
Al criterio del grado di competitivita' sopra esposto e' stata affiancata, al fine della determinazione della composizione dei panieri, una valutazione dell'omogeneita' e della complementarieta' dei servizi ad un determinato livello di interconnessione.
Il raggruppamento di servizi affini all'interno dello stesso paniere facilita la stima del recupero di efficienza medio relativo al paniere. Infatti, i costi relativi a servizi affini da un punto di vista impiantistico, in prima approssimazione e salvo differenti sostanziali evoluzioni della domanda, dovrebbero seguire le stesse dinamiche di variazione. Al fine di rendere piu' affidabili le stime al recupero di produttivita' medio, si e' ritenuto opportuno, infine, inserire all'interno dello stesso paniere servizi che denotano un certo grado di sostituibilita' dal lato della domanda in quanto, in questo caso, eventuali sovrastime della domanda relative ad un singolo servizio dovrebbero compensarsi con contestuali sottostime del servizio sostituto.
Inoltre, alcuni servizi, nella fattispecie quelli relativi all'accesso disaggregato, poiche' costituiscono insiemi di beni da considerarsi essential faculity a partire dalle quali puo' essere replicata l'intera offerta di servizi wholesale dell'operatore dominate, richiedono l'introduzione di uno specifico paniere e stringenti vincoli di controllo, volti a favorire la competizione in tale segmento di offerta.
La composizione dei cinque differenti panieri individuati dall'Autorita' e' qui di seguito illustrata:
a) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGU: Raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello SGU: Terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), Transito via SGU, Kit di Interconnessione: Collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec): Circuiti parziali non a ceiling;
b) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGD e SGT: Raccolta via SGU Distrettuale (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello Distrettuale; Raccolta forfetaria a livello SGT; Terminazione via SGU Distrettuale (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via SGD; Transito via SGT;
c) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello doppio SGT: Raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via doppio SGT; Accesso alle Cable Station; Instradamento verso estero da SGT (direttrici non liberalizzate); lnstradamento verso estero da CI (direttrici non liberalizzate);
d) servizi accessori: Contributi relativi alla prestazione di portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability); Contributo una tantum per attivazione CPS o per cambio profilo: Configurazione degli autocommutatori per codici CPS; Contributi una tantum per i circuiti parziali: Contributi impianto, aggiuntivi e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico;
e) servizi di accesso: Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie): Servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in accesso condiviso), Servizio di prolungamento dell'accesso, Canale numerico.
Si ritiene che un siffatto modello da un lato assicuri all'operatore notificato un sufficiente grado di flessibilita' e dall'altro limiti, comunque, il rischio che quest'ultimo possa usufruire della flessibilita' concessagli per perseguire comportamenti potenzialmente lesivi alla concorrenza.
L'insieme dei servizi sopra elencati non rappresenta allo stato la totalita' dei servizi presenti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. L'Autorita' ritiene che i servizi non inclusi nei panieri sopra indicati debbano continuare ad essere soggetti ad una regolamentazione sulla base dell'orientamento al costo, secondo le modalita' sino ad ora utilizzate per l'intera offerta di riferimento di Telecom Italia.
Per quanto concerne il criterio di assegnazione dei pesi, l'Autorita', anche in conformita' con la prassi internazionale, ritiene opportuno attribuire detti pesi sulla base dell'impatto percentuale sul paniere dei ricavi dei singoli servizi. Ai fini della valutazione dei pesi, i ricavi dei singoli servizi sono determinati come il prodotto dei prezzi dell'Offerta di Riferimento per i relativi consumi annui.
Considerata la necessita' di predisporre l'Offerta di Riferimento entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta, i consumi annui possono essere rappresentati da quelli rilevati nei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di predisposizione dell'offerta stessa.
I pesi saranno aggiornati annualmente per tener conto delle differenti evoluzioni dei consumi degli specifici servizi. 2. I servizi di interconnessione (panieri da a a d).
Nel corso del contraddittorio con gli operatori e' stata esaminata la struttura del network cap e la composizione dei panieri.
In merito alla struttura ed alla composizione dei panieri, sono state segnalate alcune possibili criticita' inerenti l'inclusione dei collegamenti trasmissivi di interconnessione all'interno del paniere dedicato a servizi di traffico commutato a livello SGU. Secondo alcuni operatori, questi servizi di interconnessione richiederebbero uno specifico vincolo di controllo.
Un altro operatore ha fatto rilevare, invece, la possibilita' che l'inserimento della raccolta forfetaria a livello SGU, SGD e SGT all'interno di panieri che contengono i rispettivi servizi di raccolta minutaria possa penalizzare l'uso dei servizi forfetari, qualora non venga assicurata una base di variazione omogenea per i servizi minutari e forfetari.
L'Autorita' ritiene condivisibile porre la necessaria attenzione sul servizio di collegamento trasmissivo di interconnessione, disponendo uno specifico vincolo di controllo per gli anni 2003 e 2004.
In merito alla seconda questione prospettata, l'Autorita' ritiene condivisibile l'esigenza di ridurre al minimo la possibilita' che l'operatore notificato possa, agendo differentemente sui prezzi dei servizi all'interno di uno stesso paniere, porre in essere comportamenti che possano disincentivare l'uso di determinati servizi quale ad esempio il servizio di raccolta forfetario FRIACO. Pertanto, risulta opportuno imporre per tali servizi una riduzione almeno pari a quella che l'operatore notificato decidera' di applicare ai corrispondenti servizi di raccolta minutaria.
Inoltre, tenuto conto della valenza pro-competitiva dei servizi di raccolta di fonia vocale SGU, l'Autorita' ritiene opportuno che tali servizi siano assoggettati a misure di salvaguardia specifiche che si sostanziano nell'introduzione di uno specifico vincolo all'incremento del prezzo nominale del servizio.
Il meccanismo di programmazione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione soggetti a cap prevede la definizione di un valore percentuale, al netto del tasso di incremento dei prezzi al consumo, di riduzione annuale a valere dal 2003 della media ponderata dei prezzi dei servizi appartenenti a ciascun paniere.
L'analisi svolta per la determinazione di tale parametro e' stata basata sui seguenti elementi:
a) andamento prospettico dei volumi dei servizi offerti dalla rete dell'operatore notificato ed effetti su tale andamento dovuti all'elasticita' della domanda;
b) prospettive di riduzione dei costi per recuperi di efficienza;
c) arco temporale del meccanismo di programmazione;
d) sostenibilita' del prezzo dei servizi soggetti a network cap al termine del periodo di applicazione del meccanismo.
Relativamente ai servizi di interconnessione, le analisi dell'Autorita' sono state basate sui dati di contabilita' regolatoria relativi agli esercizi 1999 e 2000 (a costi storici) e le relative relazioni del soggetto indipendente preposto alla sua verifica e sui dati di contabilita' regolatoria dell'esercizio 2001 (a costi correnti). Occorre notare che, a partire dal 2001, i dati dell'Offerta di Riferimento di interconnessione sono basati su una valorizzazione a costi correnti.
Ai fini della analisi svolta nel corso del presente procedimento sono state acquisite da Telecom Italia le stime dei costi ottenute da un modello della rete di interconnessione basato sul metodo TELRIC (Total Element Long Rum Incremental Cost) elaborato dalla stessa societa'. Occorre osservare che tale modello risulta ancora suscettibile di ulteriori approfondimenti istruttori da svolgersi in sede di emanazione delle relative linee guida. In particolare si osserva che, allo stato, non risulta inclusa nel modello della rete l'effettiva potenzialita' della tecnologia di commutazione a pacchetto (basata sul protocollo IP) che puo' potenzialmente ridurre i costi rispetto alla tecnologia a commutazione di circuito che e' alla base della attuale valorizzazione degli elementi di rete. Inoltre, suscita perplessita' la stima dell'andamento prospettico della domanda presentata da Telecom Italia che prevede uno scenario che si discosta dalle previsioni basate sulla crescita del traffico negli anni 1998-2002.
I valori obiettivo al termine del periodo di network cap sono stati pertanto valutati dall'Autorita' anche sulla base di un confronto internazionale dei costi LRIC dei Paesi che hanno adottato tale metodologia, considerandone, per quanto possibile, l'evoluzione nello stesso arco temporale.
In merito al tasso di riduzione delle tariffe massime di interconnessione, durante il corso del procedimento, un operatore ha sottolineato la necessita' che i prezzi dei servizi di interconnessione dovrebbero essere tali da garantire ad un operatore alternativo, gia' nell'anno 2003, di poter replicare i livelli di prezzo che l'operatore notificato pratica nelle gare pubbliche.
A tale specifico riguardo, l'Autorita' osserva che i prezzi praticati nelle gare pubbliche possano soltanto rappresentare un ulteriore elemento presuntivo di valutazione del livello dei costi incrementali di lungo periodo valutati nell'arco temporale di efficacia dell'offerta formulata.
Relativamente alle valutazioni sulla fissazione del valore iniziale del prezzo dei servizi di interconnessione soggetti a cap, i valori cosi' come approvati nell'offerta di riferimento valida per il 2002, costituiscono la base per la determinazione delle condizioni economiche applicabili nell'anno 2003 e seguenti.
L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che l'operatore notificato formuli le condizioni economiche valide per l'anno 2003 applicando ai valori economici dell'offerta di riferimento per il 2002, come modificati dall'Autorita', i tassi di variazione previsti dalla presente delibera sulla base dei volumi di traffico rilevati nel periodo 1 luglio 2001-30 giugno 2002 e corrispondentemente la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nello stesso periodo. Analogamente si procedera' per gli anni successivi. 3. Servizi d'accesso disaggregato (paniere e).
L'accesso disaggregato risulta un elemento chiave per poter garantire nella rete fissa una concorrenza effettiva. Tale condizione puo' infatti solamente realizzarsi con ingresso di operatori che siano in grado di offrire servizi sulla base di una propria infrastruttura. L'assenza in Italia di una diffusione significativa sul territorio di infrastrutture di accesso alternative alla rete in rame, rende particolarmente rilevante, ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo, la regolamentazione dell'accesso disaggregato.
I risultati raggiunti dalla prima fase dell'introduzione dell'accesso disaggregato sono da ritenersi non pienamente soddisfacenti; infatti, il numero di linee attivate e', allo stato, una percentuale non significativa del numero totale degli abbonati alla rete fissa.
A tale riguardo, e' opportuno sottolineare che tale valutazione risulta condivisa, nel parere prima citato, dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato che ha sottolineato la rilevanza strategica dell'accesso disaggregato, considerato "lo strumento piu' adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l'eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l'accesso agli utenti finali".
La sussistenza di significative barriere allo sviluppo di una competizione basata sull'accesso disaggregato implica la necessita' di rivedere le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Tale revisione, comunque, ha come oggetto misure che non devono pregiudicare nel lungo periodo gli investimenti nelle reti di accesso. Risulta infatti ipotizzabile che, specialmente nel mercato residenziale, da una competizione di breve periodo basata sulla selezione e, preselezione del vettore si possa passare, nel medio periodo, a un modello competitivo basato sull'accesso disaggregato e, nel lungo periodo, anche in previsione di un ciclo economico piu' favorevole dell'attuale, debbano essere previsti incentivi regolamentari per la costruzione di reti alternative. Pertanto, nel periodo di applicazione del cap (ed in particolare nel 2003) l'attenzione dell'Autorita' si concentrera' su misure che possano favorire un maggiore sviluppo dell'accesso disaggregato al fine di stimolare una effettiva e stabile competizione basata sulle infrastrutture, non pregiudicando pero' lo sviluppo di reti alternative nel lungo periodo.
In questa ottica risulta necessario valutare se gli attuali livelli di costo del servizio di accesso disaggregato di cui e' composto il paniere e) risultano adeguati all'obbiettivo di favorire una effettiva concorrenza.
Occorre notare che nel corso del 2002 i valori relativi ad alcuni servizi sono stati rivisti ed in particolare in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002 sono state modificate alcune condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Nel provvedimento di approvazione del listino 2002 non e' stato altresi' modificato il valore relativo al canone di affitto della linea, pur segnalando che tale valore doveva essere oggetto di ulteriori approfondimenti ai fini di stabilire i criteri applicabili per il 2003.
A tale riguardo, durante il corso del procedimento gli operatori hanno evidenziato che risulta impossibile ottenere un margine positivo replicando i prezzi praticati da Telecom Italia a partire dall'offerta di servizi di accesso disaggregato. Alla luce di tali considerazioni gli operatori hanno richiesto una riduzione del canone mensile di accesso disaggregato.
A supporto di tale richiesta, un operatore in particolare ha proposto alcune modifiche da introdurre alla metodologia di determinazione dei costi del canone di affitto della linea che consentirebbero di perseguire le economie necessarie allo sviluppo del mercato dell'accesso. Tali richieste di modifica riguardano gli elementi illustrati nel seguito.
La prima proposta riguarda la possibilita' di applicare valori differenti del tasso di remunerazione del capitale investito in ciascuna area di attivita' ovvero aggregato regolatorio. Tale differenziazione sarebbe giustificata dal fatto che il mercato dell'accesso (Aggregato Rete di Accesso) ed il mercato del trasporto (Aggregato Rete di Trasporto) presentano differenti situazioni competitive e diversi gradi di rischiosita'. La seconda proposta riguarda la richiesta di eliminare una presunta asimmetria competitiva relativa ai costi attribuiti alle linee di accesso, che essendo riferiti alla totalita' dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione e gestione di tutta la rete di accesso, potrebbe comprendere anche infrastrutture e servizi che di fatto risultano non necessari o non disponibili agli operatori alternativi.
Relativamente al tasso di remunerazione del capitale, Telecom Italia ha evidenziato che la scomposizione del tasso di remunerazione sui differenti aggregati regolatori risulterebbe artificiosa in quanto la stessa Societa' non puo' differenziare le fonti di approvvigionamento dei capitali per gli investimenti relativi alla rete di accesso ed a quella di trasporto. Relativamente ai presunti costi aggiuntivi dovuti all'inefficienza della rete di accesso, Telecom Italia ritiene che la valutazione fornita in contabilita' regolatoria risulta l'unica coerente con la regolamentazione vigente, che stabilisce per i servizi di accesso l'utilizzo di un modello a costi storici pienamente distribuiti, mentre concetti di efficienza di dimensionamento possono essere solamente introdotti nell'ambito dell'utilizzo di una metodologia costo di tipo LRIC (Long Run Incremental Cost) per la rete di accesso.
In merito alla questione della sostenibilita' dell'offerta di accesso da parte degli operatori alternativi, l'Autorita' ha valutata, sulla scorta di quanto presentato dagli operatori e di proprie analisi, che sussistono effettivamente delle difficolta' a replicare gli stessi prezzi finali praticati da Telecom Italia nel mercato dell'accesso. Il mercato dell'accesso non risulta contendibile stante l'attuale livello di prezzo del servizio sul mercato finale ed i dati di costo complessivi evidenziati dagli operatori. Si delinea quindi la presenza di fenomeni di compressione che impediscono lo sviluppo di tale mercato e quindi impediscono, da un lato, il raggiungimento delle necessarie economie di scala e, dall'altro, l'avvio di un'effettiva concorrenza sul mercato finale. Occorre pero' notare che tali prezzi finali non sono completamente risultanti da una libera scelta di Telecom Italia in quanto sottoposti al meccanismo di price cap. Risulta evidente quindi che e' possibile agire sia sul fronte della regolamentazione dei beni finali sia dei beni intermedi. La revisione della regolamentazione dei prezzi finali di accesso nell'ambito del meccanismo di price cap e' oggetto di separato procedimento; in quella sede verranno valutati tutti gli effetti della manovra di ribilanciamento tariffario posta in essere con la delibera n. 171/99 e successive modificazioni ed integrazioni e, se necessario, verranno valutati gli opportuni correttivi evitando pero' di ribaltare sui consumatori i costi di una competizione inefficiente dovuta a limitazioni nelle forniture dei servizi di accesso all'ingrosso.
Occorre infatti notare che, come anche affermato nella recente direttiva 2002/19/CE (direttiva Accesso) della Commissione europea, l'instaurarsi di condizioni pienamente competitive nel mercato all'ingrosso potrebbe portare ad una regolamentazione piu' leggera dei prezzi finali. Pertanto, in questo ambito, occorre valutare attentamente tutte le possibili efficienze conseguibili nella fissazione di un meccanismo di adeguamento dei prezzi massimi del canone di accesso disaggregato e del conseguente innesco di una reale concorrenza.
Occorre infine rilevare che la valutazione dell'effettivo livello di sostenibilita' di un'offerta di accesso da parte di operatori alternativi non puo' prescindere da considerazioni riguardanti la maggiore efficienza che gli stessi possono raggiungere, rispetto all'incumbent, nella gestione del traffico originato dai clienti in unbundling (raccolta) nonche' dai ricavi aggiuntivi rispetto a quelli dell'incumbent che potrebbero ottenersi da un prezzo di terminazione delle chiamate ricevute (terminazione "reverse") differente e maggiore rispetto a quello regolato per l'incumbent. A tale ultimo riguardo si osserva infatti che la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche puo' contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante puo' utilizzare.
Relativamente alla determinazione del costo del canone di affitto della linea disaggregata, l'Autorita' ha ritenuto opportuno valutare attentamente tutti gli strumenti di riduzione prospettati.
In merito alla possibilita' di differenziare la valutazione del tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di accesso, l'Autorita' ritiene che, in linea di principio, tale possibilita' non sia esclusa dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea. Tale differenziazione nel merito potrebbe portare ad una diversa valutazione, rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 344/01/CONS, del parametro relativo alla rischiosita' comparata ad un portafoglio di mercato ("beta"). Risulta pero', come anche sottolineato in letteratura, particolarmente complesso inferire, dall'analisi del complesso dei dati finanziari dell'azienda, una precisa e diretta valutazione del tasso di remunerazione del capitale di specifiche divisioni o aggregati regolatori e finanziari. Per questa ragione l'Autorita', allo stato, come d'altra parte la maggior parte delle altre Autorita' di regolamentazione europee, non si e' avvalsa di tale possibilita', in linea di principio e' pero' possibile arrivare a stabilire per via indiretta una differenziazione di tale tasso. Pertanto valutando possibile in prospettiva una maggiore liberalizzazione della formazione dei prezzi al dettaglio, che si svincolano quindi dalla rigida programmazione del ritorno economico basato sul tasso di remunerazione del capitale per rientrare in logiche piu' vicine alla formazione di prezzi di mercato, non appare irragionevole considerare che gli effetti di una variazione in diminuzione del tasso di remunerazione del capitale impiegato nei servizi di accesso risultano confinati ai rapporti economici fra l'operatore incumbent ed i suoi concorrenti assumendo quindi una valenza procompetitiva. Occorre notare, che nell'ipotesi di invarianza del tasso di remunerazione complessivo, qualora tale differenziazione porti ad un abbassamento del tasso di remunerazione del capitale impiegato nell'aggregato regolatorio accesso, esso comporterebbe un aumento del tasso di remunerazione del capitale applicabile agli altri aggregati. Occorre inoltre tener presente che tale scelta nel lungo periodo potrebbe deprimere gli investimenti in infrastrutture alternative. Inoltre, al dispiegarsi di una concorrenza piu' accentuata sulle infrastrutture anche il tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di accesso tende ad allinearsi, in una valutazione di lungo periodo, con la rischiosita' media dell'impresa. Pertanto, considerata la complessita' e la portata delle questioni da analizzare, l'effettiva possibilita' di differenziare il tasso di remunerazione del capitale investito nei differenti aggregati regolatori necessita di un opportuno approfondimento da demandarsi ad un apposito procedimento che potra' peraltro rivedere, alla luce dell'evoluzione dei mercati, i parametri generali sottesi alla valutazione del tasso di remunerazione del capitale effettuata con la delibera n. 344/01/CONS.
Con riferimento alla valutazione dell'eventuale elemento di costo attribuito ai servizi di accesso disaggregato configurabile come non pertinente in quanto relativo a risorse non utilizzate dagli operatori, l'Autorita' ha condotto un approfondimento degli elementi contabili in suo possesso, richiedendo anche le necessarie integrazioni a Telecom Italia. A partire dai dati raccolti e dall'analisi svolta, l'Autorita' ha valutato che puo' essere considerata praticabile la riduzione del canone menile del servizio di accesso disaggregato escludendo i costi della rete di accesso non ribaltabili sugli operatori alternativi in quanto dovuti ad un eccesso di capacita', in termini di linee, superiore alla scorta necessaria secondo le migliori prassi sia per garantire il corretto esercizio della rete in fonia sia per sostenere le prevedibili richieste di servizi a larga banda.
Sulla base di un confronto internazionale e' possibile stimare che il valore di scorta minimo di progetto risulta dell'ordine del 30-35% delle linee attualmente considerate attive da Telecom Italia (all'incirca 27.000.000). Tale percentuale e' naturalmente da intendersi media, tenuto conto della differente struttura delle sottoreti che compongono la rete di accesso (rete primaria e secondaria) e dei differenti fattori di riempimento che tipicamente si rilevano su tali sottoreti. Ad esempio la rete primaria presenta tipicamente un minore sovradimensionamento mentre la rete secondaria risulta maggiormente ridondante.
Gia' premesso, sulla base dei dati disponibili, si puo' ragionevolmente stimare la presenza di una capacita' superiore alla scorta effettivamente necessaria nella rete di Telecom Italia. Tale stima comporta una prevedibile riduzione di alcuni elementi di costo dalla valutazione del canone ULL, riguardanti in particolare la componente "cavi" dei costi impiantistici nonche' alcune voci della componente manutenzione. E' altresi' da rilevare che, sulla base dei dati allo stato acquisiti, un'eventuale riduzione delle altre componenti dei costi impiantistici (p.e. opere civili ed inftastrutture) risulta di dubbia quantificazione tenuto conto che tali costi potrebbero risultare, in una certa misura, indipendenti dal numero effettivo di linee posate.
In conclusione l'Autorita', sulla base dei dati disponibili e dall'esame del contesto internazionale, valuta che la rete di accesso di Telecom Italia risulti sovra dimensionata e che l'effetto derivante dal corretto dimensionamento della rete di accesso possa essere considerato nella valutazione dei costi del servizio di accesso disaggregato che i concorrenti devono corrispondere. Pur ritenendo che la riduzione conseguibile sulla base delle considerazioni sopra esposte potrebbe assumere valori apprezzabili, la determinazione puntuale della riduzione apportabile necessita comunque di eventuali ulteriori approfondimenti ferma restando per Telecom Italia la necessita' di tenere in conto tale effetto nella formulazione dell'offerta di accesso disaggregato.
Oltre alle valutazioni sulla base di costo da prendere a riferimento, l'Autorita' ha ritenuto opportuno approfondire un ulteriore elemento che potrebbe essere utilizzato per rispondere alla esigenza di garantire un canone mensile dell'accesso disaggregato tale da favorire fin da subito lo sviluppo di offerte da parte degli operatori alternativi: la potenzialita' di riduzione nel tempo di alcuni costi operativi e di struttura grazie ad effetti di scala e recuperi di efficienza. Tale effetto di riduzione e' particolarmente importante per quei costi legati alla fornitura di accesso disaggregato e servizi di accesso a larga banda. L'esiguita' degli attuali volumi rispetto al numero totale di linee comporta oneri rilevanti per talune poste, che se distribuite su un numero superiore di attivazioni, potrebbero essere ridotte in maniera apprezzabile. Tale effetto di riduzione puo' ritenersi rilevante in particolare per quei costi operativi attribuiti esclusivamente alla fornitura dei servizi agli operatori alternativi. I costi generali di manutenzione sono suscettibili di riduzioni visto anche il peso di tale componente sui costi generali o il recupero di efficienza atteso.
Nell'ambito di un meccanismo pluriennale di programmazione risulta possibile anticipare taluni meccanismi di recupero di efficienza per poi mantenere un profilo stabile durante il periodo di programmazione. Tale anticipo riguarda un valore che puo' ritenersi il valore medio del recupero complessivo di efficienza su tutto il periodo. Tale misura ha l'effetto di accelerare l'entrata di nuovi operatori nel mercato dell'accesso mantenendo comunque salvo il principio dell'orientamento ai costi valutato sul periodo di programmazione. Occorre sottolineare che il meccanismo di cap stesso di per se' non esclude l'eventualita' che l'operatore notificato, in presenza di circostanze eccezionali possa trovarsi a vendere i servizi regolati ad un prezzo inferiore al costo (qualora gli obiettivi di efficienza non siano immediatamente raggiungibili). In tal caso e' possibile prevedere un meccanismo di recupero negli anni successivi. Ovviamente la misura di tale "anticipo di efficienza" va opportunamente calibrata in relazione ai volumi effettivamente conseguibili e pertanto rivalutata anno per anno sulla base dei risultati conseguiti.
Analogamente, e' necessario individuare una curva di avvicinamento nel lungo periodo del valore iniziale fissato per il servizio di accesso disaggregato ai costi prospettici del servizio stesso.
In conclusione, l'Autorita', stante l'insufficiente grado di concorrenza che si e' sviluppato sul mercato dell'accesso e della assoluta dipendenza di tale mercato dalla possibilita' di accedere alla rete in rame di Telecom Italia, ritiene necessario che la base di partenza del sistema di programmazione delle tariffe di affitto del doppino in rame debba essere rivalutata in ribasso rispetto a quella stabilita nel 2002, come gia' avvenuto nel 2002 per il servizio di "shared access". L'Autorita' ritiene quindi che Telecom Italia, nel formulare l'Offerta di Riferimento 2003 per il complesso dei criteri e delle considerazioni sopra esposte, possa attestarsi in maniera sostenibile (tenendo in conto anche il periodo di validita' del cap) in linea con la migliore tariffa europea, riportata nella tabella seguente, condizione ritenuta necessaria per il dispiegarsi di una effettiva concorrenza nella rete di accesso. =====================================================================
Paese | Coppia POTS+ADSL o valore medio | Coppia POTS ===================================================================== Belgio.... | 13.29 | 11.33 Danimarca.... | 8.3 | - Germania.... | 12.48 | - Grecia.... | 11.48 | - Spagna.... | 12.6 | - Francia.... | 10.5 | - Irlanda.... | 16.81 | - Italia.... | 11.1 | 10.79 Lussemburgo.... | 15.79 | 13.26 Olanda.... | 13.5 | - Austria.... | 10.9 | - Portogallo.... | 13.78 | 11.96 Finlandia.... | 14.6 | - Svezia.... | 11.35 | 7.68 Regno Unito.... | 16.25 | -
Resta inteso, per quanto sopra esposto che, sulla base del valore fissato di partenza, l'Autorita' si riserva per il successivo listino 2004 di valutare l'eventuale livello di variazione programmata in relazione agli eventuali anticipi di efficienza previsti nell'offerta 2003.
Sulla base del valore di partenza, potra' inoltre essere valutata la modalita' di transizione alla valorizzazione a costi correnti della rete di accesso sulla base del sistema di costi incrementali di lungo periodo, che sara' definita successivamente.
In sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, l'Autorita' svolgera' gli approfondimenti necessari e verifichera' l'effettivo beneficio indotto sul livello di competitivita' del mercato dell'accesso, anche al fine di stabilire eventuali ulteriori misure correttive. 4. Modalita' di comunicazione delle variazioni di prezzo.
Dal punto di vista giuridico, i vigenti obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle offerte di riferimento dei servizi d'interconnessione non vengono in alcun modo alterati dall'entrata in vigore del meccanismo di network cap oggetto di questo provvedimento. Infatti si ritiene necessario sottolineare che e' solo il metodo con cui si giudica l'idoneita' del valore economico dell'offerta a cambiare ma non la necessita' che tale offerta sia pubblica e identica per tutti coloro che ne usufruiscono. Inoltre l'Autorita', data la necessita' di giungere all'approvazione dell'Offerta di Riferimento in tempi ragionevoli e comunque non oltre il primo semestre dell'anno a cui tale offerta si riferisce, ritiene opportuno che Telecom Italia pubblichi tale offerta entro il 1 novembre dell'anno dei consumi dei singoli servizi riferiti ai 12 mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di predisposizione dell'offerta stessa.
Nel rispetto della normativa vigente l'Autorita' si riserva la possibilita' di richiedere modifiche dell'offerta di Riferimento, in particolare ogni qualvolta uno dei servizi presenti nella stessa dovesse essere modificato da un punto di vista tecnico. E) Revisione del sistema di network cap.
L'Autorita', pur nel rispetto delle modalita' applicative dei sistemi di cap, si riserva di valutare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell'entrata in vigore delle nuove direttive comunitarie, che avverra' il 25 luglio 2003.
Ai sensi di tali direttive l'Autorita', su alcuni servizi contenuti all'interno dell'Offerta di Riferimento, dovra' svolgere delle specifiche analisi di mercato atte a verificare l'effettiva esistenza di una posizione dominante. Le risultanze di tali analisi di mercato potranno quindi portare ad una variazione dei servizi soggetti al rispetto dei vincoli imposti dal meccanismo di network cap.
Anche la composizione dei panieri, precedentemente definita, sara' sottoposta a verifica a seguito del completamento delle analisi di mercato, alla luce anche dell'eventuale variazione del grado di concorrenza verificatasi per i singoli servizi.
Inoltre l'Autorita' si riserva di intervenire qualora si rilevi un eccessivo scostamento tra il prezzo dei servizi soggetti a network cap previsti ed i valori esposti a contabilita' regolatoria, una volta disponibili i dati di contabilita' regolatoria valutati a costi incrementali.
L'intervento attuale e', in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sara' pienamente efficace in virtu' dell'entrata in vigore delle norme interne di recepimento.
Visti gli atti del procedimento.
Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "operatore di rete fissa notificato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, notificato come tale dall'Autorita' alla Commissione europea;
b) "metodo del price o network cap", meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi regolamentati ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
 
Art. 2.
Regolamentazione pluriennale dei prezzi dei servizi
contenuti nell'Offerta di Riferimento attraverso
un meccanismo di network cap.
1. Ai prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla variazione media ponderata dei prezzi dei servizi di ciascuno dei panieri di cui all'art. 3, comma 1.
2. Per ogni paniere il vincolo e' definito nella misura di IPC-X (cap), dove IPC (Indice dei prezzi al consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi appartenenti allo stesso paniere.
 
Art. 3.
Composizione dei panieri
1. I servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento 2002, sottoposti al regime di network cap, sono suddivisi in cinque panieri cosi' costituiti:
a) servizi di intercormessione per il traffico commutato a livello SGU: raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); raccolta forfetaria a livello SGU: terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), transito via SGU, kit di interconnessione; collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec); circuiti parziali non a ceiling;
b) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGD e SGT: raccolta via SGU distrettuale (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia): raccolta forfetaria a livello distrettuale; raccolta forfetaria a livello SGT: terminazione via SGU distrettuale (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia): transito via SGD; transito via SGT;
c) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello doppio SGT: raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia): transito via doppio SGT; accesso alle Cable Station: instradamento verso estero da SGT (direttrici non liberalizzate); instradamento verso estero da CI (direttrici non liberalizzate);
d) servizi accessori: contributi relativi alla prestazione di portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability); contributo una tantum per attivazione CPS o per cambio profilo; configurazione degli autocommutatori per codici CPS; contributi una tantum per i circuiti parziali: contributi impianto, aggiuntivi e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico;
e) servizi di accesso: accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in accesso condiviso), servizio di prolungamento dell'accesso, canale numerico.
2. I prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento non inclusi nei panieri di cui al precedente comma 1 rimangono soggetti alla verifica dell'orientamento al costo.
 
Art. 4.
Valori iniziali e durata del network cap
1. I prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2002, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), come modificati dalla delibera n. 2/03/CIR, sono utilizzati come valori di riferimento per la determinazione dei corrispondenti prezzi dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2003. Tali prezzi rispettano i vincoli di network cap previsti all'art. 5 per il primo anno di entrata in vigore del meccanismo di programmazione dei prezzi.
2. Telecom Italia formula, entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, i valori iniziali dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) della migliore tariffa europea;
b) della possibilita' di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;
c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;
d) della effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento.
3. Fermo restando il rispetto quanto previsto al precedente comma 1, i prezzi nominali dei servizi di raccolta SGU e dei servizi di kit di interconnessione e collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec) dell'Offerta di Riferimento 2003 non subiscono incrementi rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2002.
4. Fermo restando il rispetto quanto previsto al precedente comma 1, le riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta forfetaria FRIACO a livello SGU, SGD e SGT dell'Offerta di Riferimento 2003 sono almeno pari alle riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.
5. Le Offerte di Riferimento soggette al rispetto al vincolo di network cap sono quelle riferite agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
 
Art. 5.
Valori delle variazioni percentuali annuali dei cap e dei sub cap
1. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 e' fissata pari a IPC - 8%.
2. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e' fissata pari a IPC - 6%.
3. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e' fissata pari a IPC - 3,75%.
4. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e' fissata pari a IPC - IPC%.
5. Fermo restando il rispetto quanto previsto al precedente comma 2, i prezzi nominali dei servizi di kit di interconnessione e collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec) dell'Offerta di Riferimento 2004 non subiscono incrementi rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2003.
6. Fermo restando il rispetto quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, le riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta forfetaria FRIACO a livello SGU, SGD e SGT dell'Offerta di Riferimento per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono almeno pari alle riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.
7. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), l'Autorita' si riserva di determinare il vincolo di variazione applicabile per gli anni 2004, 2005 e 2006.
 
Art. 6.
Modalita' applicative
1. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi contenuti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, Telecom Italia pubblica l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003, e comunica all'Autorita' il paniere dei consumi dei singoli servizi di cui all'art. 3, comma 1, riferito al periodo annuale terminato il 30 giugno 2002.
3. Entro il 1 novembre degli anni 2003, 2004, 2005 Telecom Italia pubblica le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo e comunica all'Autorita' il paniere dei consumi dei singoli servizi di cui all'art. 3, comma 1, riferito al periodo annuale terminato il 30 giugno dello stesso anno.
4. Il rapporto tra i ricavi relativi ad uno specifico servizio, ottenuti come prodotto dei consumi di cui al precedente comma 3 per il prezzo dell'anno in corso, ed i ricavi relativi all'insieme dei servizi appartenenti al medesimo paniere costituisce il peso da attribuire alle variazioni di prezzo del suddetto servizio da utilizzare al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cap previsti all'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4.
5. Il valore di riferimento dell'Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni delle tariffe tali da generare riduzioni nei singoli panieri i prezzi superiori a quelle imposte, la differenza puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. L'Autorita' si riserva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di rivedere le disposizioni relative al meccanismo di network cap anche alla luce del perfezionamento del sistema di contabilita' a costi incrementali e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.
2. L'Autorita' si riserva di valutare l'estensione degli obblighi di cui al presente provvedimento ad ulteriori soggetti.
3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 14 novembre 1995.
4. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. l, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 27 febbraio 2003
Il presidente: Cheli
 
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