Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 marzo 2003
Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera - Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'autotrasporto persone e cose
Visto l'accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 18 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002.
Considerato che, per il regime giuridico delle autorizzazioni, quelle con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B) consentendo un solo tragitto vengono consumate in misura maggiore rispetto a quelle con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A);
Considerato, comunque, che le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota hanno gia' utilizzato parte delle autorizzazioni ottenute e che necessitano di ulteriori autorizzazioni per programmare l'attivita' di trasporto delle merci senza soluzione di continuita';
Ritenuto opportuno modificare il numero di autorizzazioni da attribuire in via precaria per garantire anche alle imprese che non hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilita' di programmare meglio l'attivita' di trasporto;
Decreta:
Autorizzazioni per trasporti con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A).
Art. 1.
Imprese titolari di quote
1. Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2003 e che hanno restituito utilizzato il 75% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.
2. Le imprese che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di 100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno.
3. Le imprese che hanno ottenuto una quota superiore a 100 autorizzazioni potranno richiedere ed ottenere il 50% dell'intera quota.
4. Qualora il 50% dell'intera quota fosse inferiore a 100 autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facolta' di richiedere ed ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100.
5. Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi l e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nello schema di cui all'art. 3 del presente decreto, verra' distribuito un numero di autorizzazioni piu' favorevole all'impresa.
6. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
7. Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle scorte.
 
Art. 2.
Imprese non titolari di quote
1. Le imprese non titolari di quote potranno ottenere autorizzazioni a titolo precario sulla base dei criteri indicati all'art. 3 del presente decreto.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
 
Art. 3.
Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "A"
1. Le autorizzazioni di tipo "A" verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) imprese che hanno in disponibilita' da l a 10 veicoli: fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;
b) imprese che hanno in disponibilita' oltre 10 veicoli: 2 autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di 100 autorizzazioni.
Autorizzazioni per trasporti a vuoto o con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B).
 
Art. 4.
Imprese titolari di quote
1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2003 e che hanno gia' utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute potranno richiedere ed ottenere, a titolo precario e fino ad esaurimento delle scorte, un numero di autorizzazioni pari al 50% della prima tranche della quota e comunque in numero non inferiore a 10 autorizzazioni.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
 
Art. 5.
Imprese non titolari di quote
1. Le imprese non titolari di quota interessate ad ottenere autorizzazioni a titolo precario potranno richiedere ed ottenere autorizzazioni secondo i criteri indicati all'art. 6 del presente decreto.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
 
Art. 6.
Criteri di distribuzione delle autorizzazioni
di tipo "B" a titolo precario
1. Fermo quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni di tipo "B", a titolo precario, verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) impresa che ha in disponibilita' l veicolo fino ad un massimo di 4 autorizzazioni;
b) impresa che ha in disponibilita' 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni;
c) impresa che ha in disponibilita' 6 - 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni;
d) impresa che ha in disponibilita' 11 - 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni;
e) impresa che ha in disponibilita' 15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;
f) impresa che ha in disponibilita' 21 - 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni;
g) impresa che ha in disponibilita' 31 - 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;
h) impresa che ha in disponibilita' oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.
 
Disposizioni di carattere generale
Art. 7.
1. L'amministrazione si riserva di effettuare periodici controlli sul corretto utilizzo delle autorizzazioni da parte delle imprese che ne usufruiscono, al fine di adottare eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare uso delle stesse.
 
Art. 8.
1. Il testo del presente decreto sara' disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 marzo 2003
Il direttore generale: Ricozzi
 
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