IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Viste le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998, del 20 marzo 1999 e del 15 ottobre 2001, relative agli adempimenti richiesti nella fase istruttoria degli atti normativi del Governo; Considerato che le esigenze dell'attuale panorama internazionale richiedono risposte in tempi ridotti agli impegni assunti dall'Italia nei confronti degli altri Stati mediante la sottoscrizione dei correlati atti internazionali; Valutata, pertanto, la necessita' di definire principi comuni nello svolgimento del percorso di formazione dei disegni di legge governativi di ratifica dei predetti atti internazionali, intesi a migliorare la tempestivita', la qualita' e la trasparenza degli interventi normativi volti a recepire nell'ordinamento italiano il contenuto dei trattati e degli accordi internazionali gia' conclusi con altri Stati ed enti di diritto internazionale; Considerata l'opportunita' di conseguire un piu' efficace coordinamento delle diverse amministrazioni che interagiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'iter di perfezionamento dei provvedimenti di ratifica nella fase precedente alla loro presentazione alle Camere, al fine di renderne piu' celere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessita' di emanare una direttiva generale in materia di attivita' di concertazione dei disegni di legge di ratifica di atti internazionali, al fine di garantire la piu' rapida ed efficace realizzazione della fase di consultazione ed adesione di tutte le amministrazioni istituzionalmente coinvolte in tali iniziative normative, anche nei casi di inerzia prolungata delle stesse amministrazioni nella formalizzazione delle rispettive posizioni; E m a n a la seguente direttiva: 1. Oggetto La presente direttiva definisce tempi e modalita' di effettuazione delle attivita' di concertazione dei disegni di legge di ratifica degli atti internazionali. 2. Disegni di legge di ratifica in corso di concertazione In merito ai disegni di legge di ratifica di atti internazionali gia' trasmessi, alla data di pubblicazione della presente direttiva, dal Ministero degli affari esteri - e dagli altri Ministeri eventualmente coproponenti - a tutte le amministrazioni interessate per l'acquisizione dei rispettivi concerti ed intese, le amministrazioni interpellate esprimono le competenti valutazioni nel termine di trenta giorni a decorrere dalla stessa data di pubblicazione. Qualora il predetto termine di trenta giorni non possa essere rispettato, le amministrazioni ne comunicano tempestivamente i motivi al Ministero degli affari esteri - informandone, per conoscenza, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e concordano con il predetto Ministero, caso per caso, la fissazione di un altro termine ritenuto congruo in ragione delle peculiarita' evidenziate dall'analisi dei diversi provvedimenti. Il Ministero degli affari esteri informa il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e gli altri Ministeri coproponenti sulle iniziative in ordine alle quali e' stata concordata una proroga istruttoria. Negli altri casi, il Ministero degli affari esteri richiede al citato Dipartimento di procedere senz'altro all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri alla scadenza del predetto termine di trenta giorni. 3. Concertazione dei successivi disegni di legge di ratifica In ordine ai disegni di legge di ratifica di atti internazionali per i quali la richiesta dei necessari concerti e' inoltrata dal Ministero degli affari esteri - e dagli altri Ministeri eventualmente coproponenti - successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, ogni amministrazione interessata esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, le rispettive valutazioni di merito. Entro lo stesso termine le amministrazioni interpellate possono comunicare al Ministero degli affari esteri la motivata richiesta di un termine piu' ampio per poter rappresentare compiutamente la propria posizione sul provvedimento. Il Ministero degli affari esteri da' notizia delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di dilazione istruttoria - rappresentando, altresi', le proprie osservazioni sulla questione - agli altri Ministeri proponenti l'iniziativa ed al predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale esamina le diverse posizioni delle amministrazioni coinvolte ai fini dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. 4. Assenza dei concerti formali delle amministrazioni consultate. Qualora le amministrazioni coinvolte nell'iter di concertazione non facciano pervenire al Ministero degli affari esteri e agli altri Ministeri coproponenti - in esito alla effettuazione delle procedure di consultazione descritte nei precedenti punti 2 e 3 - alcuna comunicazione formale in merito all'iniziativa di ratifica trasmessa, il citato Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi considerera' il provvedimento assentito senza riserve anche da queste amministrazioni e potra' procedere, salvo l'esame di ulteriori elementi ostativi non riconducibili al completamento del percorso di concertazione, all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. 5. Coordinamento di posizioni divergenti Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi provvedera', in ogni caso, allo svolgimento delle necessarie attivita' di coordinamento normativo per la ricomposizione delle posizioni divergenti che dovessero essere manifestate dalle diverse amministrazioni interpellate. Lo stesso Dipartimento puo', comunque, proporre l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei disegni di legge di ratifica per i quali si evidenzino motivi di necessita' ed urgenza, ovvero altre ragioni, che impongano accelerazioni istruttorie incompatibili con le procedure sopra descritte. Roma, 14 gennaio 2003 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 36 |