Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2003, n. 46
Regolamento di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;
Visto il successivo articolo 40, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che, a seguito del crescente utilizzo del modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, occorre consentire ai centri di assistenza fiscale di fruire di un piu' ampio margine di operativita';
Ritenuta, pertanto, la necessita', al fine di razionalizzare e ottimizzare le scadenze relative agli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale, di apportare talune modificazioni al citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2691/UCL del 18 febbraio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole "mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";
b) nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), le parole "20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 32 e 40
del decreto legislativo n. 241/1997 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno trenta province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti".
"Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai
centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti
autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri
di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria;
b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui
confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata
la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai
predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle
scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai
contribuenti in relazione al rilascio del visto di
conformita', dell'asseverazione e della certificazione
tributaria secondo le disposizioni del presente capo
commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto
previsto nel presente capo.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17
(Regolamenti), comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,
regolamenta l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti (in Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 1 giugno 1999).
- La legge n. 212/2000 reca disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente (in Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 31 luglio 2000).
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 23 del
decreto legislativo n. 300/1999 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135,
come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il
seguente:
"1. I possessori dei redditi indicati al comma 1
dell'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei
redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai
fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille
dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti,
unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
delle operazioni di controllo.".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, del predetto decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dal
decreto ministeriale 30 luglio 2001, n. 346 (Regolamento
concernente modificazioni del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale
resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2001, n. 215, e come modificato dal regolamento
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede
relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione.".



 
Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108
 
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