Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 3 marzo 2003
Modalita' di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ai sensi del comma 4 dell'art. 16, recante "Chiusura delle liti fiscali pendenti", della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
Dispone:
1. Domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate.
1.1. Per definire ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni le liti fiscali pendenti, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio deve versare entro il 16 aprile 2003 le somme previste dall'articolo medesimo e presentare, entro il 21 aprile 2003, una domanda secondo il modello allegato al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. e' disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it e presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia. E' inoltre possibile utilizzare la copia fotostatica del modello allegato al presente provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Modalita' di versamento.
2.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma e' effettuato entro il 16 aprile 2003 un separato versamento.
2.2. Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate secondo le modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. E' esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.3. Con risoluzioni sono stabiliti gli appositi codici da indicare sui modelli F24 ed F23.
2.4. Le somme di cui al punto 2.2. possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o, nel caso in cui dette somme superino l'importo di 50.000 euro per ciascuna lite definita, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo. Il limite di 50.000 euro si riferisce alle somme che devono essere versate per la definizione, al netto di quelle gia' versate in pendenza di giudizio e scomputate. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
2.5. In caso di omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento delle somme non versate o versate tardivamente. Qualora il ritardo non sia superiore a trenta giorni, la predetta sanzione e' ridotta al quindici per cento.
2.6. Le rate successive alla prima non versate nonche' le sanzioni e gli interessi legali per omesso o ritardato versamento sono iscritti a ruolo a titolo definitivo. In caso di versamento tardivo di rate successive alla prima, il contribuente puo' versare, con le modalita' previste ai punti 2.2. e 2.3., contestualmente all'importo della rata anche la sanzione di cui al punto 2.5. e gli interessi legali maturati fino al giorno del versamento.
2.7. In caso di errore scusabile l'ufficio comunica l'importo dovuto per la regolarizzazione, con le modalita' previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, sono versate con le modalita' previste ai punti 2.2. e 2.3. entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, sia che il contribuente abbia scelto di versare in unica soluzione le somme dovute sia che abbia scelto il versamento rateale.
3. Modalita' di presentazione della domanda.
3.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo il modello di cui al punto 1.1, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. Per lite fiscale autonoma si intende quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, ancorche' ne siano stati impugnati piu' di uno con il medesimo atto introduttivo del giudizio. E' comunque lite autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili.
3.2. La domanda e' sottoscritta dal ricorrente anche nel caso in cui si definisca una lite per la quale e' richiesta l'assistenza di un difensore. Puo' essere sottoscritta, inoltre, dal rappresentante a cui siano stati conferiti dal ricorrente poteri che lo autorizzino a definire la lite. In caso di successione a titolo universale, la domanda e' presentata dal successore.
3.3. Nel caso di coobbligati la domanda di definizione puo' essere presentata da uno solo di essi.
3.4. Entro il 21 aprile 2003, la domanda e' presentata mediante consegna all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione alla lite che si intende definire. E 'possibile anche spedirla entro la stessa data a mezzo del servizio postale con raccomandata.
3.5. Alla domanda va allegato l'attestato di pagamento, se dovuto, delle somme versate per la definizione della lite fiscale in caso di versamento integrale ovvero della prima rata in caso di versamento rateale, nonche' copia fotostatica delle ricevute di pagamento delle somme eventualmente gia' versate per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Motivazioni.
Il presente provvedimento e' emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante "Chiusura delle liti fiscali pendenti", il quale prevede al comma 4 che il "direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio" stabilisce le modalita' di versamento delle somme dovute per la definizione e per la presentazione della relativa domanda. All'interno dell'Agenzia delle entrate la competenza ad emanare il provvedimento di cui si tratta e' attribuita al suo direttore.
La norma citata prevede che le liti fiscali pendenti, ai sensi dello stesso art. 16, dinanzi alle commissioni tributarie e al giudice ordinario possono essere definite con il pagamento di una determinata somma da versare con le modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si rende quindi necessario stabilire in modo uniforme in relazione alle liti di competenza dell'Agenzia delle entrate le modalita' di versamento delle somme dovute per la definizione e per la presentazione della relativa domanda, il cui modello e' allegato al presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, concernente le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante chiusura delle liti fiscali pendenti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 48 <----

Note per la compilazione della domanda
di definizione di lite pendente
(1) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate destinatario della domanda e' quello competente sull'atto impugnato;
(2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;
(3) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia ovvero una lite per la quale la pronuncia e' divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2002, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (commissione tributaria provinciale, commissione tributaria regionale, commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, commissione tributaria centrale, tribunale, corte di appello, corte di cassazione);
(4) indicare la citta' in cui ha sede la commissione tributaria o il tribunale o la corte d'appello;
(5) il dato richiesto e' rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni);
(6) il numero e' rilevabile dall'atto impugnato;
(7) indicare il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce ad imposte dirette, IVA o IRAP ovvero l'anno di registrazione per l'imposta di registro. Il campo non deve essere compilato se l'atto impugnato si riferisce ad altri tributi;
(8) indicare la data di notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla commissione tributaria centrale o per cassazione negli ulteriori gradi di giudizio);
(9) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite e' pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite e' pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo e' facoltativa;
(10) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo e' facoltativa;
(11) il valore della lite e' dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennita' di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite e' dato dall'importo delle sanzioni stesse;
(12) indicare l'importo dovuto per la definizione;
(13) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto;
(14) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale indicare l'importo della prima rata versata. Va allegato l'attestato di versamento. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;
(15) indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennita' di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Amministrazione finanziaria pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennita' di mora e le sanzioni divenuti definitivi per effetto di acquiescenza parziale o di giudicato interno. Vanno allegate le ricevute di versamento;
(16) il riquadro deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio sia deceduto oppure si tratti di persona incapace, fallito, associazione o societa', anche in liquidazione; va compilato anche qualora la domanda venga sottoscritta da procuratore speciale o generale. In questo riquadro devono essere indicati i dati dell'erede, del tutore, del rappresentante, del liquidatore o del curatore fallimentare. Nella casella codice carica relativa a colui che presenta la domanda in luogo del ricorrente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:
1, rappresentante legale ovvero procuratore speciale o generale;
2, erede;
3, tutore;
4, curatore fallimentare;
5, liquidatore.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia al provvedimento a cui il presente modello di domanda e' allegato e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it, servizio di documentazione tributaria, e presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia.
 
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