Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 7 gennaio 2003 |
Aggiornamento degli importi dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1 riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"; Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti; Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2002 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 33,4%; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue: a) ove era originariamente previsto l'importo "lire 100.000", lo stesso deve intendersi sostituito "in euro 68,90"; b) ove era originariamente previsto l'importo "lire 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito "in euro 137,79"; c) ove era originariamente previsto l'importo "lire 250.000", lo stesso deve intendersi sostituito "in euro 172,24"; d) ove era originariamente previsto l'importo "lire 400.000", lo stesso deve intendersi sostituito in "euro 275,58"; e) ove era originariamente previsto l'importo "lire 500.000", lo stesso deve intendersi sostituito in euro 344,48"; f) ove era originariamente previsto l'importo "lire 1.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in "euro 688,95"; g) ove era originariamente previsto l'importo "lire 1.500.000", lo stesso deve intendersi sostituito in "euro 1.033,43". 2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi |
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