Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 febbraio 2003
Proroga del regime transitorio per le stazioni di revisione in possesso di accreditamento di costruttori di zattere di salvataggio, di cinture di salvataggio gonfiabili, di dispositivi di evacuazione marini e di sganci idrostatici.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 10, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto il decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili";
Considerata la necessita' di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo per completare le ispezioni a tutte le stazioni di revisione, gia' in esercizio, entro i termini previsti dal decreto dirigenziale del 16 luglio 2002 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e ritenendo altresi' necessario, pertanto, prorogare il regime transitorio previsto dall'art. 13, comma 2, del predetto decreto al fine di non sospendere le operazioni di revisione dei dispositivi in porti di primaria importanza;
Decreta:
Art. 1.
Il regime transitorio previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, e' prorogato di sei mesi, limitatamente alle stazioni di revisione che hanno presentato alle competenti direzioni marittime la domanda di approvazione entro la data del 28 febbraio 2003.
In tale periodo le operazioni di revisione dei dispositivi continuano ad essere controllate presso la stazione di revisione dell'organismo affidato dalla nave.
Roma, 28 febbraio 2003
Il comandante generale: Sicurezza
 
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