Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 gennaio 2003 |
Decadenza della societa' Programma Ventidue S.r.l., in Pescara, dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. (1).225 del comune de L'Aquila. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art, 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, a persone fisiche o societa'; Visto l'art. 18, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale i provvedimenti di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, adottati dal questore sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza; Visto l'art. 1, comma 3 dello schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, approvato con decreto interministeriale del 20 aprile 1999, secondo il quale, entro la data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse, l'agenzia ippica deve essere in regola con le prescrizioni di legge e con le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui e' destinata, pena la decadenza dalla concessione; Visto l'art. 11, comma 1, del citato schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, dichiara la decadenza dalla concessione quando, nello svolgimento dell'attivita', sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del Regolamento o della normativa tributaria; Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa; Vista la convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa relativa alla concessione n. (1)225 del comune de L'Aquila firmata dal concessionario Programma Ventidue S.r.l. in data 19 novembre 1999; Visto il decreto della questura de L'Aquila del 29 maggio 2001 di immediata cessazione dell'attivita', motivato dalla coesistenza, all'interno della sede dell'agenzia, di due concessionari, e cioe' la societa' Programma Ventidue S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche, e la societa' A.T.I. SGAI S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse sportive, in violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Vista la nota n. 121478/01 dell'8 agosto 2001, con la quale l'Agenzia delle entrate ha invitato la societa' Programma Ventidue S.r.l. a trasferire l'attivita' di raccolta delle scommesse ippiche in altra sede entro il termine di quaranta giorni, ravvisando le condizioni per avviare il procedimento di decadenza dalla concessione; Visto il provvedimento del 20 novembre 2001, prot. n. 195231/2001, con il quale l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei collegamenti telematici dell'agenzia ippica con il totalizzatore nazionale delle scommesse; Vista la richiesta di autorizzazione alla cessione della titolarita' della concessione, presentata all'Agenzia delle entrate in data 23 novembre 2001 dalla societa' Programma Ventidue S.r.l.; Vista la nota del 18 dicembre 2001, prot. 216261/2001, con la quale l'Agenzia delle entrate invitava la Programma Ventidue S.r.l. a presentare la documentazione necessaria per istruire il procedimento di autorizzazione alla cessione di titolarita' della concessione; Considerato che il predetto concessionario non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione, ne' trasferendo la sede dell'attivita' di raccolta delle scommesse in locali detenuti in conformita' alle disposizioni di legge, ne' inviando la documentazione necessaria affinche' l'Agenzia delle entrate esprimesse il consenso alla cessione di titolarita'; Considerato, altresi', che il concessionario e' risultato inadempiente delle obbligazioni derivanti dalla disciplina regolamentare e convenzionale che regola il rapporto concessorio in quanto non ha versato l'imposta unica relativa agli anni 2000 e 2001, ne' ha versato le integrazioni del minimo garantito relativo agli anni 2000 e 2001; Decreta: Art. 1. Si dichiara decaduta la societa' Programma Ventidue S.r.l., con sede legale in via G. D'Annunzio n. 167 in Pescara, dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. (1).225 de L'Aquila. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2003
Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |
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