Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 26 febbraio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Castagna di Montella". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" con decreto 18 marzo 1999 e' stata prorogata fino al 4 marzo 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Castagna di Montella", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61358; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Castagna di Montella"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Castagna di Montella" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325197 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999. Roma, 26 febbraio 2003 Il direttore generale: Abate |
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