IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/1948/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Guardiola Amado Erica Liliana, nata il 25 settembre 1974 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "psicologo" e "psicoterapeuta" conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "psicologo" e "psicoterapeuta"; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Licenciada en Psicologia" conseguito presso la "Universidad del Salvador in data 15 aprile 1998; Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta altresi' al "Ministerio de Salud" dal 10 luglio 1998; Ritenuto che la sig.ra Guardiola Amado abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo", come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002 e del 25 febbraio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di servizi del 25 febbraio 2003, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa; Decreta: Alla sig.ra Guardiola Amado Erica Liliana, nata il 25 settembre 1974 a Bahia Bianca (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di "psicoterapeuta", per i motivi su indicati, e' respinta. Roma, 7 marzo 2003 Il direttore generale: Mele |