Il comune di Chitignano (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire, in applicazione degli articoli 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune di Chitignano per l'anno 2003 nelle seguenti misure: a) nella misura del 5,7 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) nella misura del 7 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi detto; c) nella misura del 7 per mille del valore delle aree edificabili. 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di Euro 103,29 annui (pari a L. 200.000). (Omissis). |