Il comune di Gonzaga (provincia di Mantova) ha adottato, il 18 dicembre 2002 e l'8 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di rettificare e rideterminare per l'esercizio 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune: a) aliquote: 4,15 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 4,15 per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4,15 per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, purche' utilizzate dagli stessi come abitazione principale; 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili; 6,5 per mille per gli altri cespiti; 7 per mille alloggi non locati. (Omissis). 1. di stabilire con decorrenza dal 1 gennaio 2003 le seguenti detrazioni d'imposta: detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2003: detrazione di Euro 104,00 a favore del soggetto passivo; ulteriore aumento di detrazione d'imposta di Euro 104,00 a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale, purche' il reddito familiare lordo non superi Euro 40.000: 1. famiglie con handicap certificato 100% ai fini del riconoscimento dell'assegno di accompagnamento; 2. anziani soli ultra sessantacinquenni; 3. famiglie con piu' di tre figli a carico; 4. giovani coppie (l'eta' di entrambi i coniugi non deve superare i 35 anni) con mutuo prima casa; 2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in Euro 104,00 deve essere applicata anche: alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purche' utilizzate dagli stessi come abitazione principale; 3. di confermare le seguente aliquota agevolata per le unita' immobiliari di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo a prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili: aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti; 4. di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di Euro 104,00 di cui al punto n. 1 e n. 2 e' necessaria la presentazione di apposita documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2003; 5. di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto n. 3, l'impresa deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni, la data di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa e' destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota agevolata del 4 per mille e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della cessione ovvero dalla data di effettivo utilizzo da parte dell'acquirente. (Omissis). |