Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3269).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, fino al 31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con cui lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza n. 3125 del 17 aprile 2001, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia";
Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia";
Considerato, in particolare, che in attuazione della citata ordinanza n. 3188/2002 sono stati avviati dal Commissario delegato significativi interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza idrica in atto nel territorio della regione Puglia;
Considerato inoltre che per il definitivo superamento della situazione di emergenza idrica ed un ritorno ad un regime ordinario delle competenze in materia risulta necessario prevedere misure urgenti volte a favorire la completa attuazione del servizio idrico integrato previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio dal governo unitario della risorsa idrica e della gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2003, i poteri gia' conferiti al Presidente della regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002.
 
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3188/2002, dopo le parole "della regione Puglia provvede a" sono aggiunti i seguenti capoversi:
"realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti nell'Accordo di programma quadro;
individuare, ove ritenuto necessario, i soggetti cui attribuire specifici compiti in ordine all'attuazione degli interventi;
procedere, ove necessario, alla riprogrammazione degli interventi ricompresi nella precedente programmazione con i fondi previsti con l'ordinanza n. 3188/2002 e non ancora attivati;
procedere alla progettazione, ed alla realizzazione degli interventi necessari all'utilizzo ai fini agricoli ed industriali delle acque reflue depurate, imponendo, ove necessario, la dismissione delle fonti di approvvigionamento con acque pregiate, anche mediante provvedimenti di requisizione;
definire gli studi e le analisi previste nei criteri di selezione di cui all'allegato 4 della delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 "Riparto risorse aree depresse 2000-2004" per i progetti relativi al ciclo integrale dell'acqua e risorse idriche ad uso irriguo;
assumere ogni iniziativa necessaria alla piena attuazione nella regione Puglia della legge n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni operando, ove ritenuto necessario, anche in deroga alla disposizioni di legge di cui all'art. 7 dell'ordinanza 3188/2002".
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede all'approvazione dei progetti. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'.
2. Il Commissario delegato - presidente della regione Puglia, anche in deroga alla normativa vigente, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di studi e progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate.
3. Il Commissario delegato - presidente della regione Puglia per la realizzazione degli interventi prioritari e strategici puo' procedere in conformita' agli articoli 19 comma 2 e 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, ed avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe alla normativa vigente di cui al citato art. 7 dell'ordinanza n. 3188/2000.
 
Art. 4.
1. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza il Commissario delegato - presidente della regione Puglia puo' avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, in favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato stesso, utilizzando all'uopo anche le risorse finanziarie loro assegnate dall'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a 5 cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il presidente del comitato di cui al comma 2 puo' essere individuato tra i dirigenti a disposizione del RUD con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne stabilira' il relativo compenso, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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