Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2003 |
Modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ed alla regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Ambito soggettivo di applicazione. 1.1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente provvedimento. 1.2. Gli intermediari elencati nell'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, effettuano le comunicazioni dei dati all'amministrazione finanziaria concernenti la regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero previste dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2, del decreto-legge medesimo, secondo le disposizioni del presente provvedimento. 2. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni. 2.1. Le comunicazioni dei dati indicate ai punti 1.1. e 1.2. sono effettuate anche tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Con successivo provvedimento saranno definiti i dati oggetto di comunicazione nonche' approvate le relative specifiche tecniche. 2.2. Le comunicazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. relative all'anno solare 2002, sono trasmesse entro il 30 novembre 2003. 2.3. Le successive comunicazioni relative a ciascun anno solare, sono inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Motivazioni. L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di: a) stabilire le nuove modalita' per la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari (di cui al punto 1.1.) che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, gia' disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598 (attuativo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, c.d. "monitoraggio fiscale"); b) consentire agli intermediari (di cui al punto 1.2.) l'effettuazione delle comunicazioni di cui agli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, concernenti la regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990. Il presente atto prevede che le comunicazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. possono essere inviate anche in via telematica, al fine di rendere piu' efficace l'attivita' dell'amministrazione finanziaria volta all'acquisizione dei dati, consentendo un tangibile risparmio di tempo e di risorse, con l'immediata disponibilita' delle informazioni trasmesse, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure, nonche' dell'evoluzione tecnologica dei sistemi per la trasmissione, il trattamento e la conservazione delle informazioni (servizi telematici Entratel ed Internet). I dati oggetto di comunicazione e le relative specifiche tecniche di trasmissione saranno approvati con successivo provvedimento. Il presente provvedimento e' emanato in considerazione della modifica normativa apportata agli articoli 1 e 7 del decreto-legge n. 167 del 1990 dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto che le modalita' di trasmissione dei dati ai sensi del decreto-legge n. 167 del 1990 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, recante, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999; regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 1, comma 1; art. 2, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, corna 1; art. 6, comma 1); decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (art. 6, comma 5). Disciplina normativa di riferimento: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, concernente la rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994, recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, concernente la definizione delle modalita' di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria; decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di attivita' detenute all'estero (articoli 15, comma 4 e 16, comma 2); decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, alla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare (art. 1, comma 2-bis); decreto interministeriale 17 ottobre 2002, recante elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro (art. 1); decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita' (art. 6, comma 1). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2003 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
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