Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Bioagricoop S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata dall'organismo di controllo denominato "Bioagricoop S.r.l.", con decreto 30 novembre 1998, e' stata prorogata fino al 16 marzo 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi", allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Bioagricoop S.r.l.", con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi", registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
 
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