IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni alla produzione, revoche, import export, sistema d'allerta della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza. Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalita' di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero; Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000; Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialita' medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto identificata in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura nazionale; Vista la comunicazione datata 20 gennaio 2003 pervenuta dall'Ufficio procedure comunitarie di questa direzione generale con la quale e' stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialita' medicinale Totalip nelle confezioni: "10" 30 compresse 10 mg - "20" 30 compresse 20 mg - "40" 30 compresse 40 mg; Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialita' medicinale Totalip, nelle confezioni: "10" 30 compresse 10 mg - "20" 30 compresse 20 mg - "40" 30 compresse 40 mg risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento; Considerato che le specialita' medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione; Ritenuto, pertanto, che la specialita' Totalip, nelle confezioni sopra indicate, e' stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziche' M; Decreta: Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e' revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialita' medicinale sottoindicata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000. "TOTALIP" "10" 30 compresse 10 mg - A.I.C n. 033006026; "20" 30 compresse 20 mg - A.I.C n. 033006040; "40" 30 compresse 40 mg - A.I.C n. 033006065. Ditta Laboratori Guidotti S.p.a. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata. Roma, 20 febbraio 2003 Il dirigente: Guarino |