Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montecchio Maggiore (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003, come segue:
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
alloggi non locati: 7 per mille, considerando tali gli immobili ad uso abitativo che non risultino occupati come residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno e non siano dichiarati inagibili;
"Botteghe Storiche" riconosciute con provvedimento del comune: 4 per mille.
2. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta a Euro 258,23 prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno 2003, con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate nella parte espositiva del presente provvedimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilita', data l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 quarto comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con voto favorevole unanime reso nei modi regolamentari.
Considerato che nell'individuazione delle situazioni di carattere sociale meritevoli del beneficio fiscale, si ritiene di dovere fare riferimento innanzi tutto alle abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune; inoltre possono godere del regime fiscale agevolativo le seguenti ulteriori situazioni, purche' sussistenti alla data di adozione del presente provvedimento:
1) le abitazioni occupate da nuclei familiari con minori a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilita';
2) le abitazioni occupate da nuclei familiari con un reddito complessivo costituito da sola pensione sociale oppure da pensione di valore non superiore alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti. Nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo dovra' essere costituito esclusivamente da pensioni sociali o minime I.N.P.S., che saranno pertanto cumulate;
3) le abitazioni occupate da vedovo/a con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita' di importo non superiore ai limiti di reddito fissati dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
4) le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui convivono handicappati o anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti e con reddito non superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
5) le abitazioni occupate da nuclei familiari, aventi un unico reddito da lavoro o pensione, che risultino composti da almeno sei persone.
Nelle suddette situazioni la detrazione d'imposta per l'abitazione principale viene aumentata da Euro 103,29 a Euro 258,23 e tale agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sul garage di pertinenza (categoria catastale C06), e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale. Il reddito di riferimento e' quello del nucleo familiare.
Considerato che e' necessario prevedere una procedura per usufruire dell'agevolazione come di seguito descritta: coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento (Detrazione per l'abitazione principale) e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - Ufficio tributi - entro trenta giorni dall'avvenuto versamento. A questa dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.
Il comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potra' richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
(Omissis).
 
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