Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2003, n. 47
Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare";
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresi' che "il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";
Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-bis, all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunita' di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;";
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;";
c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;";
d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 23
novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e'
il seguente:
"2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e
la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le
modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per
dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e
1-ter.".
- Si ritiene opportuno riportare il testo vigente
dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), modificato dai commi
1-bis e 1-ter dell'art. 5 della citata legge n. 410/2001:
"Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali
cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con
riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera
c), numero 5).".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e', rispettivamente, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, reca:
"Regolamento recante norme per la determinazione dei
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento.".
- Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'art. 6
del citato decreto legislativo n. 58/1998, e' il seguente:
"1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina
con regolamento:
a) Omissis;
b) Omissis;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1-4) Omissis;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale
n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento
s'intendono per:
a) "testo unico : il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
b) "testo unico bancario : il decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
c) "fondo : il fondo comune di investimento come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del testo unico
;
d) "fondi armonizzati : i fondi comuni di
investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle
direttive comunitarie in materia e che possono essere
commercializzati nel territorio dell'Unione europea in
regime di mutuo riconoscimento;
d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
e) "mercato regolamentato : il mercato regolamentato
iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o
nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del
testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente
funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
nel regolamento del fondo;
f) "fondi pensione : le forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni;
g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate
dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e
successive modificazioni;
g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le
partecipazioni in societa' di capitali che svolgono
attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto,
alienazione e gestione di immobili;
h) "investitori qualificati : le seguenti categorie
di soggetti:
le imprese di investimento, le banche, gli agenti
di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le
societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), i
fondi pensione, le imprese di assicurazione, le societa'
finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e
113 del testo unico bancario;
i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza
della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le
medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente
alinea;
le fondazioni bancarie;
le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in
possesso di specifica competenza ed esperienza in
operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata
per iscritto dalla persona fisica o dal legale
rappresentante della persona giuridica o dell'ente.
h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del testo unico.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento,
ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato
indicato nel testo unico.".



 
Art. 2.
Pubblicita'
1. All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma:
"5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito della integrazione
apportata dal regolamento qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 3 (Pubblicita). - 1. I documenti di cui all'art.
2, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere tenuti a
disposizioni del pubblico nella sede della SGR.
2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e
c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta
giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla
lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro
il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato
sul giornale indicato nel regolamento del fondo.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e
l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti
a disposizione del pubblico nella sede della banca
depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel
regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere
gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati
i parametri prescelti dal fondo ai fini della
confrontabilita' dei risultati.
5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono
essere previste forme di pubblicita' diverse da quelle di
cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano
indicate nel regolamento del fondo.
5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-bis
prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB
in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione
all'investimento, le forme di pubblicita', anche per
estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero
cessioni di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o
cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle
operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario
finanziario di cui all'art. 12-bis, comma 3, lettera b).".



 
Art. 3.
Oggetto dell'investimento
1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente modifica:
a) al comma 2, lettera d), le parole "beni immobili e diritti reali immobiliari;" sono sostituite dalle seguenti: "beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione
apportata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4 (Oggetto dell'investimento). - 1. Le SGR
possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio
e' investito in una o piu' delle categorie di beni indicati
nel comma 2. Il patrimonio del fondo e' investito nel
rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali
di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera
c), del testo unico.
2. Il patrimonio del fondo e' investito nei seguenti
beni:
a) strumenti finanziari quotati in un mercato
regolamentato;
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato
regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari e
partecipazioni in societa' immobiliari;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che
abbiano un valore determinabile con certezza con una
periodicita' almeno semestrale.".



 
Art. 4.
Quotazione dei certificati
1. All'articolo 5 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente modifica:
al comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "entro ventiquattro mesi".



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione
apportata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Quotazione dei certificati). - 1. Il
regolamento del fondo indica se per i certificati
rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista
la quotazione in un mercato regolamentato.
2. La richiesta di quotazione e' obbligatoria per i
fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della
sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.
3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa
richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve
essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla
chiusura dell'offerta.".



 
Art. 5.
Modalita' di partecipazione ai fondi aperti
1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo investe.".



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione
apportata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10 (Modalita' di partecipazione ai fondi aperti).
- 1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle
quote di un comparto del fondo stesso, se questo e'
suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un
importo corrispondente al valore delle quote di
partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo
lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari
nella composizione che riproduce l'indice in conformita'
del quale il fondo investe.
2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote,
anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse,
con periodicita' almeno settimanale.
3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in
qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve
essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei
casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il
diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla SGR per un
periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la
societa' informa immediatamente la Banca d'Italia e la
Consob.
4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di
un fondo armonizzato che commercializza dette quote in
altri Paesi aderenti all'Unione europea, la societa' dovra'
informare della sospensione anche le autorita' di vigilanza
di tali Paesi.".



 
Art. 6.
Fondi chiusi
1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed
integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 12 (Fondi chiusi). - 1. Sono istituiti in forma
chiusa i fondi comuni il cui patrimonio e' investito, nel
rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca
d'Italia, nei beni indicati dall'art. 4, comma 2, lettere
d), e), e f), nonche' nei beni indicati alla lettera b)
dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in
misura superiore al 10%.
2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di
quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni
di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e f), nonche' in
crediti di cui alla lettera e), non puo' essere inferiore a
cinquantamila euro.
2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i
rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non
superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti
rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in
cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano
quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i
prestiti consentiti.
3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in
beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un
socio, amministratore, direttore generale o sindaco della
SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono
essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi
soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi'
investito in strumenti finanziari rappresentativi di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti
appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del
valore del fondo.".



 
Art. 7.
Fondi immobiliari
1. Dopo l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.
4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.".
 
Art. 8.
Fondi immobiliari con apporto pubblico
1. All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "articolo 14-bis," sono aggiunte le seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,";
b) al comma 2, dopo le parole: "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-bis.";
c) il comma 3 e' abrogato.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni
apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13 (Fondi immobiliari con apporto pubblico). - 1.
Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'art.
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni e integrazioni, e' riservato ai soggetti di
cui al medesimo art. 14-bis, secondo le modalita' ivi
indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
speciali stabilite dal suddetto art. 14-bis, in quanto
compatibili con le disposizioni del presente regolamento e
non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai
fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del
presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti
dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono
investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati
al comma 4 dell'art. 12-bis.
3. Abrogato.".



 
Art. 9.
Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi
1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite dalle seguenti: "una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento,";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima.";
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed
integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 14 (Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi).
- 1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso
possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un
comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in
comparti, mediante versamento di un importo corrispondente
al valore delle quote di partecipazione.
2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto
mediante una o piu' emissioni, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore
unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine
massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto
ai sensi dell'art. 94, comma 3, del testo unico o, se le
quote non sono offerte al pubblico, dalla data di
approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca
d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalita'
concernenti le emissioni successive alla prima.
3. Decorso tale termine, se il fondo e' stato
sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo
indicato nel regolamento, la SGR puo' ridimensionare il
fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del
fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura
superiore all'offerta, la SGR puo' aumentarne il
patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel
regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla
Banca d'Italia.
5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono
essere effettuati entro il termine stabilito nel
regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti
dall'art. 15 i versamenti possono essere effettuati in piu'
soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a
effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle
esigenze di investimento del fondo medesimo.
6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita'
indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai
partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo
ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca
d'Italia puo' consentire, ove sia previsto nel regolamento
del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine
di durata del fondo non superiore a tre anni per il
completamento dello smobilizzo degli investimenti.
6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni
successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo
con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove
emissioni. Alla stessa data e' prevista la determinazione
periodica del valore delle quote del fondo.".



 
Art. 10.
Rubrica del Capo III
1. La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 e' cosi' sostituita:
"Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).".
 
Art. 11.
Fondi garantiti
1. Dopo l'articolo 15 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Fondi garantiti). - 1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.
3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalita' per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.".
 
Art. 12.
Fondi speculativi
1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 16 del gia' citato decreto
ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni
apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Fondi speculativi). - 1. Le SGR possono
istituire fondi speculativi il cui patrimonio e' investito
in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4,
comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun
fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'.
3. L'importo minimo della quota iniziale non puo'
essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi
speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere
oggetto di sollecitazione all'investimento.
5. Il regolamento del fondo deve menzionare la
rischiosita' dell'investimento e la circostanza che esso
avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla
Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni
oggetto dell'investimento e le modalita' di partecipazione
con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al
rimborso delle quote.
7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi
disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei
potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono
essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come
oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali
fondi.".



 
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