Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 gennaio 2003, n. 47 |
Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare"; Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresi' che "il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter."; Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico"; Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988"; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999"; Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002; Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-bis, all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunita' di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;"; b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;"; c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;"; d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e' il seguente: "2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.". - Si ritiene opportuno riportare il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), modificato dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 5 della citata legge n. 410/2001: "Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote; c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e', rispettivamente, il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, reca: "Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.". - Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e' il seguente: "1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) Omissis; b) Omissis; c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 1-4) Omissis; 5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per: a) "testo unico : il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "testo unico bancario : il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; c) "fondo : il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del testo unico ; d) "fondi armonizzati : i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento; d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; e) "mercato regolamentato : il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo; f) "fondi pensione : le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni; g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; h) "investitori qualificati : le seguenti categorie di soggetti: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente. h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del testo unico. 2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo unico.".
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| Art. 2. Pubblicita' 1. All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma: "5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto: a) delle relazioni di stima; b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza; c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8; d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della integrazione apportata dal regolamento qui pubblicato e' il seguente: "Art. 3 (Pubblicita). - 1. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR. 2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo. 3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti. 4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilita' dei risultati. 5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicita' diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo. 5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto: a) delle relazioni di stima; b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessioni di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza; c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-bis, comma 8; d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'art. 12-bis, comma 3, lettera b).".
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| Art. 3. Oggetto dell'investimento 1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente modifica: a) al comma 2, lettera d), le parole "beni immobili e diritti reali immobiliari;" sono sostituite dalle seguenti: "beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione apportata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4 (Oggetto dell'investimento). - 1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio e' investito in una o piu' delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo e' investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico. 2. Il patrimonio del fondo e' investito nei seguenti beni: a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale.".
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| Art. 4. Quotazione dei certificati 1. All'articolo 5 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente modifica: al comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "entro ventiquattro mesi".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione apportata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5 (Quotazione dei certificati). - 1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato. 2. La richiesta di quotazione e' obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro. 3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta.".
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| Art. 5. Modalita' di partecipazione ai fondi aperti 1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo investe.".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione apportata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Modalita' di partecipazione ai fondi aperti). - 1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo investe. 2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicita' almeno settimanale. 3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la societa' informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob. 4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la societa' dovra' informare della sospensione anche le autorita' di vigilanza di tali Paesi.".
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| Art. 6. Fondi chiusi 1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 12 (Fondi chiusi). - 1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'art. 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonche' nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%. 2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e f), nonche' in crediti di cui alla lettera e), non puo' essere inferiore a cinquantamila euro. 2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. 3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del valore del fondo.".
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| Art. 7. Fondi immobiliari 1. Dopo l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa. 2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'. 3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve: a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento; b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali. 4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele: a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo; b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua; c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento; d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo; e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente; f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo. 5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento. 6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro. 7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile. 8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.". |
| Art. 8. Fondi immobiliari con apporto pubblico 1. All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "articolo 14-bis," sono aggiunte le seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,"; b) al comma 2, dopo le parole: "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-bis."; c) il comma 3 e' abrogato.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13 (Fondi immobiliari con apporto pubblico). - 1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e' riservato ai soggetti di cui al medesimo art. 14-bis, secondo le modalita' ivi indicate. 2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto art. 14-bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'art. 12-bis. 3. Abrogato.".
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| Art. 9. Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi 1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite dalle seguenti: "una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento,"; b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima."; c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 14 (Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi). - 1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 3, del testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima. 3. Decorso tale termine, se il fondo e' stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR puo' ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. 4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR puo' aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. 5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'art. 15 i versamenti possono essere effettuati in piu' soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo. 6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita' indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca d'Italia puo' consentire, ove sia previsto nel regolamento del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. 6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".
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| Art. 10. Rubrica del Capo III 1. La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 e' cosi' sostituita: "Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).". |
| Art. 11. Fondi garantiti 1. Dopo l'articolo 15 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Fondi garantiti). - 1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia. 2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso. 3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalita' per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.". |
| Art. 12. Fondi speculativi 1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 16 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 16 (Fondi speculativi). - 1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio e' investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico. 2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'. 3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso. 4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento. 5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosita' dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia. 6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalita' di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote. 7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.".
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