Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BENTIVOGLIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bentivoglio (provincia di Bologna) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
unita' immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;
unita' immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3 (art. 5 comma 4, regolamento comunale): 2 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' come stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992: 4 per mille;
altre unita' immobiliari: 6,7 per mille;
detrazioni per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 10 del regolamento comunale: Euro 120,00 annui;
ulteriore detrazione di Euro 36,00 per un importo complessivo non superiore a Euro 156,00 annui, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: ulteriori detrazioni d'imposta art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
L'ulteriore detrazione di Euro 36,00, per un importo complessivo non superiore a Euro 156,00 annui, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
h) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a Euro 8.119,20 annui lordi riferiti all'anno 2002 ed essere in condizione non lavorativa;
i) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.994,80 piu' Euro 918,00 per ogni persona a carico;
j) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.994,80 piu' Euro 918,00 per ogni persona a carico;
k) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2003;
reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 43.319,40 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono Euro 8.119,20 lordi annui per ogni componente superiore a 6);
l) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti;
m) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2002;
n) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a Euro 12.994,80 piu' Euro 918,00 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini Irpef l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2002 nel limite massimo di Euro 6.324,00.
Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 36,00 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.
Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a Euro 156,00 e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti.
(Omissis).
 
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