Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Calderara di Reno (provincia di Bologna) ha adottato il 7 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare l'istituzione, a valere per l'anno 2003, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:
a) aliquota del 4,80 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2002 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.
L'aliquota del quattro virgola otto per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:
il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
b) aliquota ordinaria del 6,80 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);
c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio 2003 non locata ne' data in comodato a terzi;
d) aliquota del 4 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di nuova attivita' produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i primi tre anni di attivita', a condizione che venga presentata comunicazione al comune di anno in anno entro i termini di versamento dell'imposta. Per le attivita' iniziate in corso d'anno l'agevolazione e' riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi;
e) aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta.
2. Di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione annua di Euro 103,29 per l'abitazione principale, e piu' precisamente per:
l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;
l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al 2o grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata esentata la richiesta di variazione;
l'abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
le unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2002 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
(Omissis).
 
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