Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalbuttano ed Uniti (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003:
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 3,5 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3,5 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 3,5 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille.
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta.
4. L'importo della detrazione per abitazione principale e' elevato ad Euro 155,00 in presenza delle seguenti condizioni:
1) eta': ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;
2) proprieta' o titolarita' di diritto reale di godimento di unico immobile di categoria catastale A2 - A3 - A4 - A5 - A6 adibito ad abitazione principale con eventuale pertinenza;
3) di non possedere altri fabbricati e/o terreni nel comune di Casalbuttano ed Uniti ne' in altri comuni;
4) reddito imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi riferito all'anno precedente del periodo d'imposta non superiore a:
Euro 10.850,00 per 1 componente il nucleo familiare;
Euro 14.470,00 per 2 componenti il nucleo familiare;
Euro 14.980,00 per 3 componenti il nucleo familiare;
Euro 15.500,00 per 4 componenti il nucleo familiare e oltre.
Per fruire della suddetta maggiore detrazione gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente apposita domanda entro il mese di giugno del periodo di imposta di riferimento, su modello predisposto dall'ufficio tributi e con allegata idonea documentazione (copia mod. 730 - mod. Unico (ex 740) - Cud (ex mod. 101 o 201) riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento.
La maggiore detrazione verra' applicata in presenza di tutte le condizioni sopra riportate.
5. Di rinviare al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento.
6. (Omissis).
7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
 
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