Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CIAMPINO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ciampino (provincia di Roma) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
a) aliquota ordinaria, pari al 7 per mille per tutti gli immobili;
b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero:
quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;
quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica con esclusione delle pertinenze;
quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero a sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall'eventuale nudo proprietario;
quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' alle unita' immobiliari di proprieta' dello I.A.C.P. regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
c) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni e loro pertinenze locate con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, conformemente a quanto stabilito dalla legge del 9 dicembre 1998, n. 431, e dalla delibera di giunta comunale n. 22 del 3 febbraio 2000, titolata: "Presa d'atto dell'accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431".
Di confermare la quantificazione della detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, in Euro 103,29 limitatamente alle abitazioni di cui alla lettera b).
(Omissis).
 
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