Il comune di Mileto (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). Di confermare per l'anno 2003 le stesse aliquote dell'anno 2002 come di seguito specificato: I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: sei virgola cinquanta per mille; 2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: sette per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: sette per mille; 4) aliquota da applicare, per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni; 4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: sette per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sette per mille. II. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per i seguenti soggetti passivi d'imposta: portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995; invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' 100%; invalidi di guerra con percentuale di invalidita' 100%, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al comune la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). |