Il comune di Quero (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: 7 per mille per le aree fabbricabili; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate; 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al 4o grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuita' dell'uso e' dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento; 4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al patto territoriale di sviluppo del comprensorio Feltrino; 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti; 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 258,23; 5. di confermare l'aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' e dell'inquilinato; 6. di confermare l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). |