Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI QUERO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quero (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
7 per mille per le aree fabbricabili;
6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate;
5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al 4o grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuita' dell'uso e' dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento;
4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al patto territoriale di sviluppo del comprensorio Feltrino;
5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti;
2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di confermare, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 258,23;
5. di confermare l'aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' e dell'inquilinato;
6. di confermare l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
 
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