Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Robecco sul Naviglio (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle stesse misure di quelle deliberate per l'anno 2002;
nella seguente misura:
5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari ad esso equiparate e precisamente:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertirienze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorohe' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari inscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
f) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle).
5,75 per mille per altri immobili e terreni;
7 per mille per alloggi non locati;
3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici - realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali - utilizzo dei sottotetti - nel rispetto delle norme di legge;
2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,12;
(Omissis).
 
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