Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003 |
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3271). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994, e del 4 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995; Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002; Vista la nota del 3 febbraio 2003, con cui la regione Puglia ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 3184/2002. Considerato in particolare che in attuazione dalle citate ordinanze n. 3077/2000 e n. 3184/2002 sono stati avviati dal Commissario delegato significativi interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel territorio della regione Puglia; Considerato inoltre che la situazione di emergenza persiste e che si rende necessario favorire la prosecuzione ed il completamento delle iniziative gia' poste in essere nonche' prevedere ulteriori interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2003, i poteri conferiti al presidente della regione Puglia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 ed al prefetto di Bari, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato, presidente della regione Puglia provvede all'approvazione dei progetti e delle eventuali varianti, anche con riferimento agli interventi posti in essere dal commissario delegato, prefetto di Bari. 2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, l'autorizzazione preventiva all'esercizio degli impianti e degli scarichi, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'. |
| Art. 3. 1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3184/2002 dopo le parole "derivato dai rifiuti" sono aggiunte le parole "e/o di termovalorizzazione". 2. Ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3184/2002, le parole "24 mesi" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2003". 3. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3184/2002, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera f): "f) disciplina, nell'ambito delle azioni necessarie al superamento dello stato di emergenza, e nei limiti di vigenza del medesimo, gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto, dispone la predisposizione di un programma specifico all'interno del programma di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, di interventi necessari al loro adeguamento concedendo, limitatamente al tempo necessario alla realizzazione dei lavori, le relative autorizzazioni in deroga allo scarico.". |
| Art. 4. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per~ il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001. 4. Il Presidente del comitato di cui al comma 2 puo' essere individuato tra i dirigenti a disposizione del RUD con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, che ne stabilira' il relativo compenso, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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