Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3270).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1 aprile 1999, n. 2969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;
Ravvisata la peculiarita' del contesto rispetto a cui e' necessario evitare l'insorgenza di possibili sovrapposizioni di competenze, tenuto conto delle attribuzioni istituzionali del prefetto di Napoli nel territorio interessato, e cio' anche in relazione alle particolarita' di ordine socio-economico-ambientale, che suggeriscono di tenere distinti determinati fondamentali ruoli istituzionali nella situazione emergenziale oggetto della presente ordinanza;
Visto l'art. 4 della citata ordinanza n. 3186/2002, con cui e' stata dettata una specifica procedura volta a consentire la ripresa dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino ed il contemporaneo inizio dei saggi archeologici da eseguirsi presso la stessa area a seguito del rinvenimento, da parte della Soprintendenza archeologica di Pompei, di reperti antecedenti il X secolo a.C.;
Vista l'ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei del 16 agosto 2002, con la quale e' stata disposta la sospensione dei lavori per l'intera area interessata dalla costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino, nella considerazione che i primi due saggi, di metri quadrati 800 ciascuno, hanno progressivamente messo in luce una serie di abitati sovrapposti l'uno all'altro, databili dal II millennio a.C. fino a tutto il VII secolo a.C., riferibili ad insediamenti palafitticoli risalenti all'eta' del Bronzo, del Ferro e dell'Orientalizzante (XV-VII a.C.), in continuita' di frequentazione, ed hanno determinato che il conseguente avanzamento dei lavori non corrisponde piu' a quanto precedentemente concordato;
Vista la nota prot. n. 1611/2/ID del 22 agosto 2002, con la quale il prefetto di Napoli - Commissario delegato comunica l'avvenuta sospensione di tutti i lavori inerenti alla costruzione del depuratore di Poggiomarino in dipendenza della citata ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei;
Considerato che l'impianto di depurazione di Poggiomarino e' inserito in un complesso integrato e che, quindi, la citata ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei determina una soluzione di continuita' nella realizzazione delle relative opere di cui al predetto complesso integrato;
Considerato, altresi', che la realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino risulta necessaria ai fini della salvaguardia della salute della collettivita' e dell'ambiente;
Ravvisata la necessita' di assumere tutte le possibili iniziative per assicurare ogni forma di tutela sia agli interessi della salute e dell'ambiente, che a quelli archeologici connessi ai ritrovamenti di cui in premessa;
Tenuto conto che nell'attuale fase di sospensione dei lavori, per effetto dell'ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei del 16 agosto 2002, costituisce esigenza ineludibile procedere alla valutazione degli interessi pubblici coinvolti anche per verificare la possibilita' di consentire la ripresa dei lavori di ricostruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino, contestualmente alla prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area;
Viste le determinazioni assunte nelle sedute del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 2002;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/2003/468/B02 del 15 gennaio 2003;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il generale Roberto Jucci e' nominato commissario-delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e provvede alla realizzazione ed al completamento delle attivita' e degli interventi previsti dalle precedenti ordinanze di protezione civile emesse in materia, nonche' alle ulteriori iniziative previste nel presente provvedimento.
2. Il prefetto di Napoli, gia' commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, al compimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all'espletamento degli incarichi svolti nella predetta qualita', anche con riferimento al personale ed alla struttura utilizzati, provvedendo, altresi', agli ulteriori conseguenti incombenti per consentire il subentro del generale Roberto Jucci nelle funzioni di commissario delegato; in particolare il prefetto di Napoli provvede a mettere a disposizione del nuovo commissario delegato, secondo accordi da definire, il personale impiegato a qualsiasi titolo ai sensi delle precedenti ordinanze, con specifico riguardo a quello posto a disposizione dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed a quello utilizzato con mansioni amministrative, ai componenti delle varie commissioni istituite, al personale utilizzato per la gestione unitaria del Comprensorio dell'Alto Sarno e per l'ufficio tecnico costituito nell'ambito del territorio del bacino del Sarno, ed, infine, a tutto il personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o di qualsiasi altro Ministero od Ente, operante con spese a carico della gestione commissariale. Il prefetto di Napoli, ai fini del subentro del generale Roberto Jucci, dispone, altresi', per il reperimento di adeguati locali e per la elencazione di tutti i lavori che, a seguito delle ordinanze suindicate, sono, stati attivati, o di quelli per i quali sono state eseguite o predisposte progettazioni provvisorie o esecutive o bandi di gara. Inoltre dovranno essere elencati e consegnati al nuovo commissario delegato tutti gli studi e le progettazioni di interventi gia' predisposti. Di tale attivita' il prefetto di Napoli trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione conclusiva.
3. Tutti i riferimenti al prefetto di Napoli ed ai vice-commissari e sub-commissari, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, del 28 giugno 1995, del 25 gennaio 1996, n. 2418, del 26 aprile 1996, n. 2432, e del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, del 31 marzo 1998, n. 2775, del 1 aprile 1999, n. 2969, del 9 febbraio 2000, n. 3038, del 4 agosto 2000, n. 3078, del 22 marzo 2002, n. 3186 sono soppressi, ed ai successivi interventi e adempimenti amministrativi e contabili provvede il generale Roberto Jucci-commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti ai sensi delle citate ordinanze.
4. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, autorizzandone l'esercizio, previa acquisizione, se necessario, di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, anche mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente, i cui termini sono ridotti alla meta'.
5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, nonche' per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, all'amministrazione regionale, agli uffici territoriali di Governo, alle province, ai comuni, alle aziende speciali, ai consorzi ed all'agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali; il commissario delegato si avvale altresi' di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di venticinque unita' di personale, anche militare, dipendente della pubblica amministrazione o da enti pubblici. L'utilizzazione di detto personale puo' essere disposta dal commissario delegato in deroga alle procedure di comando e distacco. Le strutture commissariali istituite ed il personale utilizzato ai sensi delle ordinanze indicate al comma 3 possono essere utilizzate dal generale Roberto Jucci-commissario delegato per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e per tutte le altre attivita' connesse al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.
6. Il personale di cui al comma 5 e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa.
7. Per le missioni del personale, autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
8. Il commissario delegato puo' altresi' avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di consulenti, fino al numero massimo di 8, di elevata e comprovata professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse del presente provvedimento. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante.
9. Per le attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato assume ogni indispensabile iniziativa, anche di carattere convenzionale, per garantire il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione, dotandola altresi' dei necessari supporti logistici.
10. Il commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione Campania, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.
11. Le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate al comma 3, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale del prefetto di Napoli, sono trasferite, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali, sulla contabilita' speciale intestata al generale Jucci-commissario delegato, all'uopo istituita. Il prefetto di Napoli indichera', altresi', gli impegni economici gia' assunti a qualsiasi titolo, nonche' le procedure poste in essere per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, di finanziamenti del CIPE o di qualsiasi altra natura.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, in relazione alle problematiche connesse ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare una o piu' ipotesi di:
a) modificazione tecnologica dell'impianto, accompagnata dalla riduzione dei reflui in ingresso attraverso la ridistribuzione dei medesimi ad altri impianti di depurazione, in modo da limitare l'ingombro al suolo del depuratore, destinando l'area non interessata da manufatti alle iniziative di carattere archeologico;
b) rilocalizzazione dell'impianto di depurazione in altra zona, comunque nell'ambito del comune di Poggiomarino, destinando l'intera area attualmente interessata dalla costruzione alle eventuali funzioni assegnate dall'ente territoriale competente;
c) rimodulazione del sistema depurativo del Medio Sarno sui tre impianti di depurazione sub-comprensoriali di Scafati/Sant'Antonio Abate, Angri/San Marzano sul Sarno e Nocera Superiore anziche' su quattro, destinando l'intera area di Poggiomarino/Striano alle eventuali funzioni assegnate dall'ente territoriale competente.
2. A seguito degli studi effettuati sulle ipotesi di cui al comma 1 e delle conseguenti iniziative adottate ai sensi del comma 4, previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 3, il commissario delegato, ove venisse prescelta l'ipotesi di cui alla lettera a), al fine di garantire il contemporaneo svolgimento dei lavori di costruzione dell'impianto e dei saggi archeologici che insistono sulla stessa area, istituisce un nucleo di monitoraggio composto da due rappresentanti della struttura commissariale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante della regione Campania.
3. Il commissario delegato, in relazione agli specifici compiti di cui al presente articolo, anche per la definizione dei contenuti di un'ulteriore ordinanza di protezione civile, entro novanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al presidente della regione Campania sull'esito delle iniziative poste in essere in relazione agli interventi da realizzare per il completamento del sistema depurativo integrato dell'Alto e Medio Sarno, in un quadro di coordinamento con gli interessi connessi alla prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area.
4. Il commissario delegato, espletati gli adempimenti di cui al comma 3, ed acquisita la definitiva determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla adozione delle conseguenti iniziative.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, previa indagine sulla richiesta di uso di acque reflue, da sviluppare d'intesa con la regione Campania, individua, per ciascun impianto di depurazione del bacino idrografico del fiume Sarno, la potenziale destinazione d'uso delle acque reflue depurate.
2. Al fine di assicurare la possibilita' di riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione dei comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, il contenimento dei costi di realizzazione e di gestione ed il miglioramento dell'impatto ambientale dei depuratori medesimi, il commissario delegato provvede ad integrare i depuratori con sistemi basati sull'impiego delle piu' avanzate tecnologie disponibili per l'adeguamento qualitativo dei reflui in uscita dai depuratori medesimi ai limiti previsti all'art. 26 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
3. Con riferimento all'impianto di depurazione di Foce Sarno, le integrazioni di cui al comma 2 devono essere realizzate tenendo conto dell'incremento dei reflui in entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del Greco.
4. Il commissario delegato provvede all'integrazione ottimale dei progetti di fognatura e collettamento di sua competenza con il sistema di convogliamento dei reflui di Torre del Greco all'impianto di Foce Sarno, la cui realizzazione resta affidata al presidente della regione Campania ai sensi dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il commissario delegato provvede, nelle more della realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il riutilizzo delle acque reflue depurate, al rilascio, previa acquisizione del parere da parte della regione Campania, delle autorizzazioni per l'immissione degli effluenti dell'impianto di depurazione di Foce Sarno nelle condotte sottomarine esistenti, anche derogando, ove ritenuto assolutamente indispensabile per il superamento dell'emergenza, all'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
6. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3186 del 22 marzo 2002, dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni", sono aggiunte le seguenti: "ed alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione della citata norma".
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione e gestione degli interventi di propria competenza, anche territoriale, nel settore della depurazione e del riutilizzo delle acque reflue depurate, il commissario delegato puo' ricorrere, ove ritenuto necessario per il superamento dell'emergenza, alle procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, previa adozione, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di uno o piu' specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie e che fissino le modalita' di pubblicizzazione dell'iniziativa ed i termini delle procedure, anche derogando a quelli previsti dai citati articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato, previa acquisizione del parere da parte della regione Campania, predispone i progetti e realizza gli interventi per la rimozione e la bonifica dei sedimenti inquinati nonche' dei rifiuti abbandonati sulle sponde e nell'alveo del fiume e dei suoi affluenti, anche mediante l'applicazione e la manutenzione di apparati, anche mobili, in grado di intercettare rifiuti trasportati dalla corrente evitando la loro dispersione in mare.
2. Al fine di evitare che si determinino condizioni ambientali tali da aumentare il rischio di trasmissione di patologie attraverso la propagazione di aerosol microbiologicamente contaminati, il commissario delegato provvede a progettare e realizzare la copertura provvisoria, con strutture rimovibili, di tratti di fiume soggetti alla formazione di aerosol di particolare intensita'.
 
Art. 6.
1. Per le attivita' di progettazione previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito temporale di competenza, si avvarra' di societa' specializzate nei singoli specifici settori tecnologici. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale del provveditore delle opere pubbliche della regione Campania.
 
Art. 7.
1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, la gestione del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato San Severino, puo' essere affidata unitariamente dai comuni di Solofra e Mercato San Severino, in deroga agli articoli 8, 9, 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge regionale Campania n. 14/1997, ad una apposita societa' di gestione costituita, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 8.
1. Per l'espletamento delle attivita' di propria competenza, connesse all'emergenza ambientale di cui al presente provvedimento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio continua ad avvalersi del personale di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3186/2002, integrato di ulteriori due unita'.
 
Art. 9.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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