Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 13 dicembre 2002
Assegnazione delle risorse finanziarie per il programma "Comune Solarizzato".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni concernente la "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", cosi' come modificato con legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto-legge n. 279 del 7 agosto 1997, concernente "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, che reca il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e distribuzione interna delle competenze;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale di ridefinizione delle priorita', degli obiettivi, delle direttive generali ed assegnazioni ai titolari di C.D.R. della spesa e delle risorse economico-finanziarie relative all'esercizio finanziario 2000, del 26 luglio 2000, prot. n. GAB/DEC/0081/2000, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000 registrazione n. 1 Ministero dell'ambiente, foglio n. 356;
Visto il decreto ministeriale di modifica dei programmi e di assegnazione dei capitoli C.D.R. prot. n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;
Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e decreto legislativo n. 80/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998, "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra" ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il protocollo di intenti tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA del 27 ottobre 1997 nel settore dell'uso delle fonti rinnovabili nel campo della realizzazione di iniziative a carattere ambientali;
Visto il progetto denominato "Comune Solarizzato" di lavori di pubblica utilita' ai sensi del decreto legislativo n. 280/1997 formulato dal Ministero dell'ambiente in attuazione del protocollo precedentemente citato;
Vista la delibera della sottocommissione L.S.U. della commissione centrale per l'impiego del 18 dicembre 1997, prot. n. 6537/06.02 di approvazione del progetto denominato "Comune Solarizzato" a titolarita' del Ministero dell'ambiente;
Visto il protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA, datato 20 dicembre 1999, nell'ambito dell'attuazione del progetto interregionale LPU "Comune Solarizzato" ai sensi della legge n. 608, art. 1, comma 1, della legge 2 giugno 1997, n. 196, art. 26 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
Ritenuti significativi gli obiettivi ed il programma di attuazione del progetto teso a realizzare un sistema di micro-imprese ambientali di tipo di societa' miste e cooperativo, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, in grado di creare nuova occupazione per i giovani disoccupati;
Considerato che il progetto promosso dal Ministero dell'ambiente e' in uno stato di attuazione avanzato, che risponde agli obiettivi di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra e per il raddoppio del contributo delle fonti rinnovabili che risponde agli obiettivi ed i programmi di sviluppo sostenibile attraverso la formazione di micro imprese ambientali autonome;
Visto il decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000 che avvia il programma "Comune Solarizzato" e impegna 18 mld di lire pari a Euro 9.296.224,18 per gli enti locali partecipanti;
Vista la nota n. 996/2001/SIAR del 4 aprile 2001, con la quale si richiedeva agli enti locali individuati nel protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA di cui sopra, l'impegno di spesa della quota a carico degli enti medesimi e la lista degli impianti da realizzare;
Considerato che le province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, Caserta e la Comunita' montana Monti Reventino hanno inviato tutta la documentazione attestante l'impegno a finanziare gli impianti proposti con un cofinanziamento al 50%;
Considerato che presso le province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, e presso i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, e la Comunita' montana dei Monti Reventino sono stati completati dall'ENEA i corsi di formazione teorica rivolti ai lavoratori di pubblica utilita' coinvolti nel programma;
Viste le delibere di impegno di spesa delle risorse dei seguenti enti locali:
provincia di Napoli;
provincia di Palermo;
provincia di Agrigento;
provincia di Salerno;
comune di Catania;
comune di Cosenza;
Comunita' montana Monti Reventino;
comune di Lecce.
Decreta:
Art. 1.
Requisiti oggettivi
1. Il presente decreto assegna risorse finanziarie pari ad Euro 3.548.839,78, per la realizzazione di impianti solari termici a bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento dell'acqua delle piscine, nell'ambito del programma "Comune Solarizzato".
 
Art. 2.
Requisiti soggettivi
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono assegnate alle province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, e ai comuni di Catania, Cosenza, Lecce, e alla Comunita' montana dei Monti Reventino aderenti al programma "Comune Solarizzato" con le modalita' indicate in allegato 1. Le risorse indicate sono da intendersi come finanziamento massimo.
 
Art. 3.
Contributo del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
3.1 Gli interventi verranno finanziati con un contributo pari al 50% dell'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - o in misura fissa, qualora detto costo ecceda il valore del costo massimo riconosciuto dal Programma e comunque entro le risorse assegnate dal Ministero all'ente locale e indicate in allegato 1. Detto contributo e' da intendersi come contributo massimo: al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale e comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verra' concesso il solo complemento al suddetto contributo.
3.2 Per la realizzazione degli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per riscaldamento dell'acqua delle piscine e' fissato un costo massimo per metro quadrato di superficie captante lorda installata pari a:
Euro 650 (IVA esclusa) per impianti che impieghino collettori solari vetrati;
Euro 350 (IVA esclusa) per impianti che impieghino collettori solari non vetrati.
 
Art. 4.
Attuazione del programma
4.1 Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, gli enti locali di cui al procedente art. 2, dovranno presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il piano di intervento contenente la lista degli impianti da realizzare indicandone dettagliatamente l'ubicazione, la dimensione (superficie captante lorda), una valutazione dell'energia prodotta e la programmazione temporale di tutti gli interventi previsti da completare comunque in un tempo massimo di diciotto mesi.
4.2 Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di intervento di cui al precedente comma 1, gli enti locali dovranno dare inizio ai lavori coerentemente con la relativa programmazione temporale.
4.3 Entro i successivi diciotto mesi dovranno essere completati gli interventi previsti in accordo con il piano di intervento di cui al precedente comma 4.1.
4.4 La documentazione richiesta dovra' essere inviata al seguente indirizzo:
Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali - Programma "Comune Solarizzato" - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
4.5 Gli impianti solari termici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura che verra' predisposta dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come ENEA) e che verra' trasmessa agli enti partecipanti a seguito dell'approvazione del piano d'intervento di cui al precedente comma 4.1.
4.6 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto solare termico, per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso;
4.7 Il soggetto richiedente dovra' assumere l'impegno a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.
 
Art. 5.
Monitoraggio dell'iniziativa
1. Gli enti locali partecipanti dovranno presentare periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento, con la seguente tempistica:
relazione sullo stato di avanzamento lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
relazione finale sullo svolgimento del programma che includa documentazione di collaudo, copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate e dichiarazione che le opere stesse sono state eseguite in conformita' ai progetti esecutivi.
A ciascuna relazione deve essere presentata la rendicontazione di spesa che contenga:
consuntivo analitico della spesa sostenuta;
certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei collettori solari e dei principali componenti dell'impianto. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione.
2. Il Ministero si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro venti giorni solari dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sara' considerato rinunciatario. Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente al Ministero, al succitato indirizzo.
 
Art. 6.
Monitoraggio degli impianti realizzati
1. Ogni impianto dovra' essere dotato di un sistema fisso di monitoraggio delle prestazioni.
Il sistema di monitoraggio dovra' essere realizzato secondo le specifiche tecniche predisposte dall'ENEA. L'ENEA effettuera' un monitoraggio a campione degli impianti solari termici realizzati nell'ambito del Programma.
 
Art. 7.
Trasferimento delle risorse
7.1 Le risorse di cui al precedente art. 1 verranno trasferite agli enti locali a seguito dell'approvazione del Ministero del piano di intervento di cui al precedente art. 4.
 
Art. 8.
Spese ammissibili
8.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verra' calcolato il contributo pubblico, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;
fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
installazione e posa in opera degli impianti;
eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.
8.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 9.
Verifiche e controlli
9.1 Il Ministero accerta, anche avvalendosi dell'ENEA, la regolare esecuzione delle opere, la conformita' delle opere alle specifiche tecniche allegate, la conformita' delle opere al piano di intervento di cui al precedente art. 4, il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'opera. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco della vita dell'impianto.
 
Art. 10.
Decadenza e revoca del contributo
10.1 La mancata presentazione delle relazioni richieste al precedente art. 4 e il mancato completamento delle opere entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, comportano la decadenza dal diritto al contributo gia' concesso e il recupero del contributo erogato.
 
Art. 11.
Richiesta di variante
11.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato dovra' essere inoltrata al Ministero mediante plico raccomandato, all'indirizzo indicato al precedente art. 4, comma 4, debitamente sottoscritta e motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.
11.2 La suddetta variante verra' esaminata dal Ministero; l'esito di tale esame sara' tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.
11.3 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque non puo' comportare l'aumento del contributo gia' concesso all'intervento originariamente ammesso.
 
Art. 12.
Richiesta di proroga
12.1 L'eventuale istanza di proroga ai tempi stabiliti dall'art. 4, debitamente sottoscritta e motivata, dovra' essere spedita al Ministero all'indirizzo di cui al precedente art. 4. Il Ministero procedera' alla valutazione della istanza di proroga e comunichera' tempestivamente al soggetto richiedente l'esito della valutazione.
 
Art. 13.
Risorse disponibili
13.1 Le risorse di cui all'art. 1 sono a valere sulle risorse impegnate con decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000 sui fondi iscritti nella U.P.B. 1.2.1.4. cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2000.
Roma, 13 dicembre 2002
Il dirigente generale: Agricola Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 73
 
Allegato 1 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AGLI OTTO ENTI LOCALI ADERENTI AL
PROGRAMMA "COMUNE SOLARIZZATO"

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Enti locali Risorse (Euro) --------------------------------------------------------------- Provincia di Agrigento 155.072,38 Provincia di Napoli 963.631,11 Provincia di Palermo 481.337,83 Provincia di Salerno 1.082.325,81 Comune di Lecce 129.114,22 Comune di Catania 458.097,27 Comune di Cosenza 93.814,40 Comunità Montana dei Monti Reventino - Tiriolo - Mancuso 185.446,76
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Totale . . . 3.548.839,78
 
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