Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2003
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Visto l'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 gennaio 1995, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recanti modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto;
Vista la deliberazione n. 3 dell'11 luglio 2002 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni indispensabili per l'adeguamento dell'Ente alla novita' legislativa assunta dalla regione autonoma Valle d'Aosta con la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
Articolo unico
1. E' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 3 dell'11 luglio 2002 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente decreto.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2003

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
 
Allegato

STATUTO UNIONCAMERE
Titolo I
Norme generali
Art. 1.
Natura giuridica, adesioni, sede
1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente assessore regionale.
3. Possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.
Art. 2.
S c o p i
1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.
2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita' delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri Paesi.
4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.
5. L'Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;
c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;
d) contribuisce all'attivita' d'organismi ed enti aventi finalita' d'interesse per le camere di commercio e le categorie;
e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.
6. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Titolo II
Struttura dell'Unioncamere
Art. 3.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Unioncamere:
l'assemblea;
il consiglio;
il comitato di presidenza;
il presidente;
il collegio dei revisori.
2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente e il collegio dei revisori durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori e' disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.
3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile.
Art. 4.
Assemblea
1. L'assemblea dell'Unioncamere e' composta dai presidenti delle camere di commercio e dall'assessore competente della regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.
2. In caso d'assenza o impedimento del presidente di una camera di commercio partecipa alle riunioni dell'assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a cio' espressamente delegato.
3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti d'altra camera; in ogni caso, nessun delegato votante puo' rappresentare piu' di tre camere, compresa la propria. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano d'eta'; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.
4. Spetta all'assemblea:
a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
b) definire le linee generali programmatiche dell'attivita' dell'Unioncamere;
c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine d'ogni esercizio sul programma annuale d'attivita';
d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere di commercio;
f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e con le modalita' di cui all'art. 11 del presente statuto;
g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;
h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Consiglio
1. Il consiglio dell'Unioncamere e' composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle camere di commercio o dal relativo delegato per il triennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'assemblea al proprio interno.
2. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta e' chiamato a far parte il competente assessore regionale o suo delegato.
3. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.
4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea.
5. Spetta al consiglio:
a) proporre all'assemblea le strategie e le linee di sviluppo triennale del sistema camerale;
b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) approvare le variazioni di bilancio;
e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorita' dell'attivita' dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;
f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2, e sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonche' approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere con apposito regolamento di amministrazione e contabilita';
g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto dallo stesso art. 18, comma 3;
h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma terzo, deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;
i) eleggere cinque vice presidenti tra i propri membri;
l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.
6. Il consiglio puo' delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).
Art. 6.
Comitato di presidenza
1. Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dai vice presidenti, nonche' da sette membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.
2. Il comitato di presidenza:
a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'assemblea e dal consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';
b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;
c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;
d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalita' di preposizione ad esse, nonche' definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo delle attivita' e delle prestazioni;
e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici;
f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;
g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.
3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche non dirigenziali.
4. L'attivita' di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere e' esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le modalita' contemplate dal regolamento previsto dal precedente comma 2, lettera d).
5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare, decide sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno.
6. Il comitato di presidenza puo' istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonche' su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.
7. Il comitato di presidenza puo' delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma 5.
Art. 7.
Presidente
1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), nonche' quelli di cui all'art. 6, ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.
2. Adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 5, lettere b), d), f), limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dall'art. 6, comma 2, lettere c), f), con esclusione della istituzione di uffici distaccati, e dal comma 5 dello stesso articolo.
3. In caso d'assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente espressamente delegato.
4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di presidenza o del consiglio.
5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.
Art. 8.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'industria e un effettivo del Ministro del tesoro.
2. Il presidente del collegio dei revisori e' nominato dall'assemblea.
3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di regolarita' amministrativa e contabile verificando la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta la regolare tenuta della contabilita', controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.
6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407 del codice civile. I componenti designati dalle amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.
Art. 9.
Segretario generale
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti d'organizzazione riservati, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
Art. 10.
Organizzazione dell'Unioncamere
1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previsto dal precedente art. 6 disciplina altresi' le modalita' di informazione degli organi sull'andamento dell'attivita' e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche' le modalita' per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato di presidenza sul segretario generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente. La stipula del contratto collettivo e' disciplinata dal decreto legislativo n. 396 del 1997.
Titolo III
Procedure
Art. 11.
Convocazioni e deliberazioni
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.
2. Quando e' chiamata a deliberare sullo statuto, l'assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.
4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per la cooptazione in consiglio dei componenti scelti fuori dell'ambito dei presidenti camerali.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari e' la sede della camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.
6. Il consiglio puo' essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
8. Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalita' del mondo politico, economico ed esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
9. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
Titolo IV
Gestione finanziaria
Art. 12.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio e del competente assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale d'intervento a favore delle singole camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, della regione autonoma della Valle d'Aosta per il tramite del competente assessorato e delle camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a regolamento approvato dal consiglio.
3. Il fondo puo', altresi', operare a favore delle camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.
4. Presso l'Unioncamere e' istituito un fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le modalita' di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal consiglio.
Art. 13.
Controlli
1. La vigilanza sull'attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministro delle attivita' produttive nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma 19, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. L'Unioncamere comunica al Ministero delle attivita' produttive i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e contabilita', il quale e' approvato di concerto con il Ministro dell'economia, nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione d'aziende speciali.
4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, il Ministero delle attivita' produttive non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
Art. 14.
Scioglimento
1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le eventuali passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I riferimenti del presente statuto alla regione Valle d'Aosta e all'assessore competente, contenuti negli articoli 1, comma 2; 4, comma 1; 5, comma 2; 12, commi 1 e 2, saranno sostituiti dai riferimenti alla Camera Valdostana delle imprese e professioni denominata Chambre e al Presidente della Chambre non appena sara' attuata la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 della regione autonoma della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del giorno 11 giugno 2002.
3. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 8, relative al requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, si applicano dal 30 giugno 2001.
Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. I riferimenti del presente statuto alla regione Valle d'Aosta e all'assessore competente, contenuti negli articoli 1, comma 2; 4, comma 1; 5, comma 2; 12, commi 1 e 2, saranno sostituiti dai riferimenti alla Camera Valdostana delle imprese e professioni denominata Chambre e al Presidente della Chambre non appena sara' attuata la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 della regione autonoma della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del giorno 11 giugno 2002.

=====================================================================
Versione precedente | Nuova versione ===================================================================== 1. Il presente statuto entra in | vigore il giorno successivo alla | pubblicazione, anche per estratto,| nella Gazzetta Ufficiale del | decreto del Presidente del | Consiglio dei Ministri previsto | dall'art. 7, comma 2, della legge | 29 dicembre 1993, n. 580. | ---------------------------------------------------------------------
|2. I riferimenti del presente
|statuto alla regione Valle d'Aosta
|e all'assessore competente,
|contenuti negli articoli 1, comma
|2; 4, comma 1; 5, comma 2; 12, 2. Le modifiche relative al |commi 1 e 2, saranno sostituiti periodo di durata degli organi e |dai riferimenti alla Camera ai limiti alla rielezione si |Valdostana delle imprese e applicano dal 30 giugno 1998; le |professioni denominata Chambre e modifiche relative alla permanenza|al Presidente della Chambre non in carica dei titolari degli |appena sara' attuata la legge organi si applicano a partire dal |regionale 20 maggio 2002 n. 7 1° gennaio 1998 o dal giorno |della regione autonoma della Valle indicato nel comma precedente, se |d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. successivo a tale data. |25 del giorno 11 giugno 2002. --------------------------------------------------------------------- 3. Le modifiche apportate | all'ultimo comma dell'art. 8, | relative al requisito | dell'iscrizione all'albo dei | revisori contabili, si applicano | dal 30 giugno 2001. |
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone