Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002, n. 316
Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti, riconoscimento ed affiliazione
dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"
1. Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. I gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
testo dell'art. 6, comma 4:
"4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni'
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- La legge 23 aprile 1959, n. 89, recante "Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
ottobre 1999, n. 255 si riporta il testo dell'art. 1, comma
5:
"5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del Corpo della guardia di
finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo degli
articoli 2 e 23:
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa:
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63; si riporta il testo
dell'art. 11:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata: prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo: prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fine al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n.
56; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e
qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche
funzioni sia stabilito il superamento di un concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare
candidati in possesso di titolo di studio di scuola media
di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori
sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli
ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o
qualifica immediatamente sottostante in possesso di
determinate anzianita' di servizio, anche se privo del
prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al quinto livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a lire 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
l e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante "Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, si riporta il testo
dell'art. 27, commi 3 e 4:
"3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) di eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei
comandi e reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
il medesimo regolamento di cui al comma 3 vengono altresi'
previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
e Reparti individuati e quelle evidenti".
- Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000,
n. 155, recante "Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di
finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 giugno 2000, n. 138.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge
21 marzo 2000, n. 78:
"Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', per
i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di
eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".



 
Art. 2.
Reclutamento
1. Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche.
2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attivita' agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, escluso quello di cui al comma 1, lettera e).
3. Agli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, si applica la disciplina di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
4. Relativamente al personale dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle", con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, sono adottate le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.



Note all'art. 2:
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, vedasi note alle premesse; si riporta il
testo dell'art. 6:
"Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni
ventisei. Il limite massimo di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
c) stato civile di celibe o nubile vedovo o vedova:
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) statura non inferiore a metri 1,65 per gli
aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti
di sesso femminile;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato per delitto non
colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria;
l) non essere stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, ed alle leggi
ivi richiamate, ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente.".
- Per l'argomento del decreto del Ministro delle
finanze 17 maggio 2000, n. 155, vedasi note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
vedasi nota alle premesse. Per il testo dell'art. 1, comma
5, vedasi nota alle premesse.



 
Art. 3.
Procedure
1. L'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" in qualita' di atleti, avviene mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.
2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In relazione a particolari necessita', sono, altresi', avviati alla procedura selettiva straordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine per il possesso del requisito dell'eta' previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
3. Il numero dei posti disponibili, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, e' annualmente stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
4. La procedura di selezione di cui al comma 1 e' articolata nelle seguenti fasi:
a) visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;
b) eventuale visita medica di revisione;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
5. Allo svolgimento delle operazioni di selezione e' deputata una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, presieduta da un ufficiale generale e ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
a) per l'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria unica di merito;
b) per la visita medica preliminare;
c) per la visita medica di revisione;
d) per l'accertamento dell'idoneita' attitudine.
6. Ciascuna sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello e puo' avvalersi, per i lavori di competenza, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
7. Le modalita' per la presentazione delle domande di arruolamento, la composizione delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei requisiti, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza. Tra i titoli valutabili devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonche' di altre competizioni di livello almeno nazionale nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva di cui al comma 2.



Nota all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, vedasi nota alle premesse. Per il testo
dell'art. 6, comma 1, lettera b), vedasi note all'art. 2.



 
Art. 4.
Dismissione dall'attivita' agonistica
1. I militari in forza ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non piu' in grado di ben figurare in competizioni di alto livello, sono dimessi dall'attivita' agonistica, con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, su specifica e motivata proposta dei competenti comandanti di Corpo.
2. I militari di cui al comma 1, che abbiano conservato i requisiti di idoneita' al servizio, vengono avviati ai servizi di istituto, tenendo conto delle esigenze di servizio, oltre che delle rispettive vocazioni, dei titoli di studio e delle eventuali specializzazioni, previa frequenza di un corso di qualificazione o l'effettuazione di un tirocinio teorico-pratico, funzionale all'espletamento degli incarichi cui sono demandati.
 
Art. 5.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 130
 
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