Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' consortile a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' consortile a r.l.", con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2002, protocollo numero 61511;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' consortile a r.l.", con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente 1'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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