Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 marzo 2003
Riconoscimento al sig. Mullaj Genci di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di "Inxhinier mekanik per makineri" conseguito nel luglio 1990 presso l'Universita' di Tirana "Enver Hoxha", ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 29 novembre 2002;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" - sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Bolzano in data 7 marzo 2001 valido fino al 6 marzo 2005;
Decreta:
Al sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 7 marzo 2003
Il direttore generale: Mele
 
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