IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di "Inxhinier mekanik per makineri" conseguito nel luglio 1990 presso l'Universita' di Tirana "Enver Hoxha", ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 29 novembre 2002; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" - sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Bolzano in data 7 marzo 2001 valido fino al 6 marzo 2005; Decreta: Al sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 7 marzo 2003 Il direttore generale: Mele |