IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia, nata a Montevideo (Uruguay) l'8 febbraio 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Licenciada en psicologia" conseguito presso la "Universidad de la Repubblica del Uruguay" in data 2 luglio 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato che il possesso di detto titolo accademico professionale abilita all'esercizio della professione di psicologo in tutto il territorio della Repubblica dell'Uruguay; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 novembre 2002; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia, nata a Montevideo (Uruguay) l'8 febbraio 1973, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 7 marzo 2003 Il direttore generale: Mele |