Il comune di Castelnuovo Rangone (provincia di Modena) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta, peraltro confermative di quanto gia' deliberato in riferimento all'esercizio 2002, specificando che le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unita' immobiliari: aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille con: una detrazione di 103,29 euro per: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; la suddetta detrazione e' elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti: possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C2/C6/C7), quale unica proprieta' immobiliare; compimento del sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 2003; la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno gia' compiuto i 65 anni di eta' al 1 gennaio 2003; reddito medio pro-capite non superiore a 10.329 euro annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 2001; l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6; nella misura del 5 per mille: a) per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; b) per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza; nella misura del 4 per mille per: a) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 9 per mille: alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota del 7 per mille per: a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti; b) aree fabbricabili e terreni agricoli; aliquota del 2 per mille: abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Omissis). |