Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 marzo 2003 |
Definizione di modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione. (Deliberazione n. 20/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 marzo 2003, Premesso che: l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) definisce come cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero; l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (di seguito: legge n. 57/2001), recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha aggiunto all'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999 un comma 5-bis, che dispone che "a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh"; la stessa disposizione stabilisce che, con la medesima decorrenza, cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 14; l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo: a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale (di seguito: clienti esteri); d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali; l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/1995, prevede che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorita' possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita'; l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni; Visto: il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'art. 10; la legge n. 481/1995; la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 5-bis e 8; la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, recante modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei (di seguito: deliberazione n. 91/99); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999, concernente la facolta' di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici (di seguito: deliberazione n. 158/99); la deliberazione dell'Autorita' 22 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 86 del 12 aprile 2001, recante modifica delle modalita' di verifica della qualifica di cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91; Considerato che: la cessione di capacita' produttiva di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, da parte della societa' Enel S.p.a., e' avvenuta in data 29 gennaio 2003, e che pertanto l'abbassamento della soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, si produrra' a partire dal 29 aprile 2003; i gestori delle reti di distribuzione dispongono dei dati relativi al consumo di energia elettrica da parte dei clienti finali allacciati alle proprie reti; i clienti finali sono in grado di verificare autonomamente se i propri consumi di energia elettrica, misurati in un unico punto del territorio nazionale, siano stati superiori a 0,1 GWh nell'anno solare precedente; i clienti finali che soddisfano la condizione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, hanno diritto di esercitare la facolta' di recesso riconosciuta loro dall'art. 2 della deliberazione n. 158/99; la pubblicazione degli estremi identificativi dei clienti finali idonei, nonche' dei consorzi e delle societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica ha valore informativo nell'attuale fase di transizione verso il mercato libero; la pubblicazione degli estremi identificativi dei produttori di energia elettrica e' funzionale alle esigenze di promozione del mercato libero in quanto consente ai soggetti che intendono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica di disporre di dati relativi alle possibili parti contrattuali; Ritenuto che sia opportuno: al fine di promuovere lo sviluppo del mercato libero, prevedere che i gestori delle reti di distribuzione informino i clienti finali allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, hanno la possibilita' di stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con soggetti diversi dallo stesso gestore di rete ed hanno diritto ad esercitare la facolta' di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99; che, ai fini della formazione dell'elenco dei clienti finali idonei i gestori delle reti trasmettano all'Autorita' gli elenchi dei clienti finali allacciati alle loro reti in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; che tutti i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non compresi negli elenchi di cui al precedente alinea, possano esservi inseriti dichiarando all'Autorita' di essere in possesso dei predetti requisiti; che il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo per i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, continui ad avvenire mediante l'iscrizione dei medesimi in elenchi tenuti e resi pubblici dall'Autorita'; al fine di garantire la piu' ampia conoscenza dei soggetti operanti sul mercato elettrico, istituire e rendere pubblici, nel sito internet dell'Autorita', gli elenchi dei clienti finali idonei, dei consorzi e delle societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica e dei produttori di energia elettrica; al fine di assicurare all'Autorita' le informazioni necessarie a seguire lo sviluppo del mercato libero nel contesto del mercato nazionale dell'energia elettrica, prevedere obblighi informativi a carico dei soggetti di cui ai precedenti alinea; introdurre disposizioni transitorie volte a consentire ai clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dal 1 maggio 2003, di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99 entro il 31 marzo 2003. Delibera: Art. 1. Obbligo di informazione ai clienti finali ed elenchi per la trasparenza del mercato elettrico 1.1 Con la prima fatturazione successiva al 29 aprile 2003, i distributori informano i clienti finali allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999: a) possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con soggetti diversi dallo stesso distributore; b) hanno diritto ad esercitare la facolta' di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99). 1.2 A decorrere dal 29 aprile 2003, l'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99 (di seguito: deliberaziope n. 91/99) e' soppresso e sono istituiti gli elenchi dei clienti finali idonei, dei distributori e degli acquirenti grossisti, dei clienti esteri, dei consorzi e delle societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica, dei produttori. 1.3 Gli elenchi di cui al comma 1.2, formati e tenuti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorita' www.au torita.energia.it |
| Art. 2. Elenco dei clienti finali idonei 2.1 L'elenco dei clienti finali idonei ha valore informativo e comprende i clienti finali idonei gia' inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti finali idonei inseriti a norma dei successivi commi 2.2 e 2.3. 2.2 Entro il 28 aprile 2003, i distributori trasmettono all'Autorita' l'elenco dei clienti finali idonei allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare precedente sono risultati superiori a 0,1 GWh. 2.3 I clienti finali idonei che non compaiono nell'elenco sono inseriti mediante autocertificazione resa all'Autorita' con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999). |
| Art. 3. Autocertificazione dei requisiti di idoneita' dei clienti finali 3.1 Le autocertificazioni vengono rese dai soggetti interessati o dai soggetti che agiscono per conto di questi per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it |
| Art. 4. Accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneita' dei clienti finali 4.1 L'Autorita' puo' accertare la sussistenza dei requisiti di idoneita' dei clienti finali compresi nell'elenco di cui all'art. 2, tenendo conto anche dei quantitativi di energia autoprodotta e ceduta alla rete, dell'esistenza di piu' punti di misura nella disponibilita' del soggetto, anche dislocati sul territorio e su piu' reti di distribuzione. 4.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, i distributori trasmettono all'Autorita', tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica effettuati nell'anno solare precedente da tutti i clienti finali allacciati alla propria rete che sono inseriti nell'elenco dei clienti finali idonei. |
| Art. 5. Elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti 5.1 L'elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti comprende i distributori e gli acquirenti grossisti gia' compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i distributori e gli acquirenti grossisti inseriti a norma dei commi 5.3 e 5.4. 5.2 L'elenco di cui al comma 5.1 riporta, per ciascun soggetto: a) la ragione sociale e la sede legale; b) il codice identificativo assegnato dall'Autorita'; c) gli estremi telefonici e telematici; d) la decorrenza dell'idoneita'. 5.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 79/99, i distributori non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello riportato nell'allegato A, oltre ai documenti ivi indicati. 5.4 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 79/1999, gli acquirenti grossisti non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello riportato nell'allegato B.1, oltre ai documenti ivi indicati. 5.5 Ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo, gli acquirenti grossisti compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorita', entro e non oltre la medesima data, il modello riportato nell'allegato B.2, oltre ai documenti ivi indicati. 5.6 I distributori compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi: a) alla quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo connessi alla propria rete; b) alla quantita' totale di energia elettrica acquistata in qualita' di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero. 5.7 Gli acquirenti grossisti compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi: a) alla quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai clienti idonei; b) alla quantita' di energia elettrica acquistata in qualita' di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero. |
| Art. 6. Elenco dei clienti esteri 6.1 L'elenco dei clienti esteri comprende i clienti esteri gia' compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti esteri inseriti a norma del comma 6.3. 6.2 L'elenco di cui al comma 6.1 riporta, per ciascun cliente estero, i dati di cui all'art. 5. comma 5.2. 6.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 79/1999, i clienti esteri non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello riportato nell'allegato C, oltre ai documenti ivi indicati. 6.4 I clienti esteri compresi nell'elenco di cui al comma 6.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantita' di energia elettrica acquistata da ogni produttore o grossista con sede in Italia. |
| Art. 7. Modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei distributori, degli acquirenti grossisti e dei clienti esteri 7.1 L'Autorita', dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo in capo ai soggetti che hanno presentato le autocertificazioni di cui all'art. 5, commi 5.3 e 5.4, e al-l'art. 6, comma 6.3 e la completezza della documentazione inviata, inserisce entro trenta giorni tali soggetti negli elenchi di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1. Entro il medesimo termine, l'Autorita' comunica agli interessati le eventuali irregolarita' o incompletezze dell'autocertificazione. 7.2 Nella comunicazione prevista nell'ultimo periodo del comma precedente, l'Autorita' indica ai soggetti interessati le modalita' per regolarizzare o completare l'autocertificazione. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata, l'Autorita' provvede ai sensi del comma precedente. 7.3 Entro trenta giorni dal ricevimento del modello di cui all'art. 5, comma 5.5, l'Autorita' comunica agli interessati eventuali irregolarita' o incompletezze ed indica le modalita' per sanarle. In difetto, l'Autorita' provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5.1. |
| Art. 8. Elenco dei consorzi e delle societa' consortili 8.1 L'elenco dei consorzi e delle societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica comprende i consorzi e le societa' consortili gia' inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i consorzi e le societa' consortili inseriti a norma del comma 8.3. 8.2 L'elenco di cui al comma 8.1 riporta, per ciascun soggetto: a) la ragione sociale e la sede legale; b) il codice identificativo assegnato dall'Autorita'; c) gli estremi telefonici e telematici. 8.3 I consorzi e le societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorita' il modello riportato nell'allegato D, oltre ai documenti ivi indicati. 8.4 I consorzi e le societa' consortili compresi nell'elenco di cui al comma 8.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi: a) alla quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo dei clienti idonei con cui hanno stipulato accordi di fornitura di energia elettrica; b) alla quantita' totale di energia elettrica acquistata in qualita' di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero. |
| Art. 9. Elenco dei produttori 9.1 I produttori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99, con potenza installata superiore a 10 MVA, che vendono energia elettrica sul mercato elettrico nazionale inviano all'Autorita' il modello riportato nell'allegato E, oltre ai documenti ivi indicati. 9.2 L'elenco di cui al comma 9.1 riporta, per ciascun produttore, i dati di cui all'art. 8, comma 8.2. 9.3 I produttori di cui al comma 9.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantita' di energia elettrica che hanno venduto ai clienti idonei. |
| Art. 10. Obblighi di informazione a carico degli autoproduttori 10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, i clienti finali idonei che abbiano la disponibilita' di uno o piu' siti di consumo, all'interno dei quali svolgano attivita' di autoproduzione di energia elettrica, trasmettono all'Autorita' una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultano i dati relativi alla quantita' di energia elettrica prodotta all'interno del sito di consumo. |
| Art. 11. Aggiornamento degli elenchi 11.1 I soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1.2 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni circa fatti, stati e qualita' attestati all'Autorita' ai fini del loro inserimento nei predetti elenchi. Tali comunicazioni sono effettuate con le medesime modalita' con le quali le attestazioni oggetto di variazione sono state in precedenza rese. 11.2 I clienti finali inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 possono essere cancellati su loro richiesta per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it 11.3 La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1 si effettua mediante l'invio all'Autorita' di apposita dichiarazione. |
| Art. 12. Modalita' di trasmissione all'Autorita' di autocertificazioni, documenti e dati 12.1 Le autocertificazioni, i documenti e le comunicazioni di cui all'art. 5, commi 5.3, 5.4 e 5.5, articolo 6, comma 6.3, articolo 8, comma 8.3, articolo 9, comma 9.1 e articolo 11, comma 11.3, vengono inviate esclusivamente a mezzo posta o fax al numero 02 - 65565273. 12.2 I dati di cui all'art. 2, comma 2.2, articolo 4, comma 4.2, articolo 5, commi 5.6 e 5.7, articolo 6, comma 6.4, articolo 8, comma 8.4, articolo 9, comma 9.3 e articolo 10, comma 10.1 sono organizzati utilizzando i supporti informatici messi a disposizione sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it e sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica info-sds@autorita.energia.it |
| Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 13.1 I clienti finali idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dal 1 maggio 2003, possono esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99, entro il 31 marzo 2003. 13.2 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it affinche' entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire. Milano, 13 marzo 2003 Il presidente: Ranci |
| Allegato A AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79 Il soggetto interessato, con sede legale in ....................., codice fiscale o partita IVA ................ dichiara ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere attivita' di distribuzione di energia elettrica, cosi' come definita dall'art. 2, comma 14, del medesimo decreto legislativo. (firma) A tal fine allega: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza del firmatario dell'autocertificazione; autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identita' del legale rappresentante. Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ..... ........... telefono ..............., fax ............... indirizzo di posta elettronica .............................. |
| Allegato B.1 AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79 Il soggetto interessato, con sede legale in ................, codice fiscale o partita IVA ................ dichiara ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere l'attivita' di acquirente grossista, cosi' come definita dall'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo. (firma) A tal fine allega: nel caso di impresa avente sede in Italia, la copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale; nel caso di impresa avente sede all'estero, copia dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata; dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza del firmatario dell'autocertificazione; autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identita' del legale rappresentante. Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ..........., ......... telefono ...................... fax .................. indirizzo di posta elettronica....................... |
| Allegato B.2 COMUNICAZIONE AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'IDONEITA' DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, GIA' INSERITI AL 29 APRILE 2003 NELL'ELENCO DEI CLIENTI IDONEI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, 30 GIUGNO 1999, N. 91/99 Il soggetto interessato, con sede legale in ..................., codice fiscale o partita IVA ................, gia' inserito al 28 aprile 2003 nell'elenco dei clienti idonei, comunica ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere l'attivita' di acquirente grossista, cosi' come definita dall'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo. (firma) A tal fine allega: nel caso di impresa avente sede in Italia, la copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale; nel caso di impresa avente sede all'estero, copia dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata; dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza del firmatario della comunicazione; autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identita' del legale rappresentante. Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ............., ............ telefono ...................., fax ...................... indirizzo di posta elettronica ...................... |
| Allegato C AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79. Il soggetto interessato, con sede legale in ...................., codice fiscale o partita IVA ..................... dichiara ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che gli e' stata conferita dallo Stato membro dell'Unione europea la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore (firma) A tal fine allega: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza del firmatario dell'autocertificazione; autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identita' del legale rappresentante. Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. .............. ............ telefono .................... fax .................. indirizzo di posta elettronica ....................... |
| Allegato D COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 20/03. Il soggetto interessato, con sede legale in ....................., codice fiscale o partita IVA ......................... comunica ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 8.1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 20/03, di essere un consorzio (o una societa' consortile) per l'acquisto di energia elettrica. (firma) A tal fine allega: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza del firmatario della comunicazione; autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identita' del legale rappresentante. Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ............. ..........., telefono ......................., fax ...................... indirizzo di posta elettronica ......................... |
| Allegato E COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA INSTALLATA SUPERIORE A 10 MVA AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER LENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 20/03. Il soggetto interessato, con sede legale in .........................., codice fiscale o partita IVA .................... comunica ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 9.1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 20/03, di essere un produttore di energia elettrica con potenza installata superiore a 10 MVA. (firma) A tal fine allega: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza del firmatario della comunicazione; autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identita' del legale rappresentante. Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ......... ..............., telefono ................... fax ................... indirizzo di posta elettronica ..................... |
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