Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 26 febbraio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Romano". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.", con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Pecorino Romano" allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62422; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Pecorino Romano"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.", con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Romano" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreto 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2003 Il direttore generale: Abate |
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