Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 24 febbraio 2003
Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Vigenza disposizioni ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002. (Ordinanza n. 343).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto: Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili;
Vista l'ordinanza commissariale n. 339 del 4 febbraio 2003 con la quale, relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) e' stata disposta una deroga temporanea ai limiti di utilizzo di risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis;
Atteso che la piovosita' dello scorso mese ha consentito di registrare consistenti apporti idrici nei serbatoi del sistema Flumendosa;
Ritenuto opportuno predisporre il bilancio idrico del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) a conclusione del periodo di piovosita' ancora in atto al fine di consentire la costituzione di un adeguato volume di scorte per una programmazione pluriennale;
Ritenuto altresi', nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) di dover mantenere le disposizioni di cui all'ordinanza n. 293/03 con riferimento ai volumi vincolati ed ai quantitativi stabiliti per le erogazioni per i vari usi, fermo restando quanto disposto con la successiva ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;
Ordina:
Per le motivazioni indicate in premessa, fatto salvo quanto disposto con ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003, restano ferme, sino all'emissione di nuova ordinanza modificativa, le disposizioni di cui all'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 24 febbraio 2003
Il commissario governativo: Pili
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone