Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 28 febbraio 2003
Deroga temporanea sino al 31 marzo 2003 delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003: Estensione dei limiti orari di erogazione, per uso idropotabile, di risorsa idrica per i comuni e gli enti alimentati dalle opere di presa gestite dall'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 344).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 274 del 1 febbraio 2002 avente ad oggetto: "Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1 febbraio 2002, che assegna le risorse idriche del sistema Medio Campidano Flumendosa-Cixerri";
Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza n. 274/2002 ha disposto in misura non superiore alle 6 ore/giorno l'orario di erogazione per uso potabile, articolato dagli enti gestori secondo le necessita' di gestione delle reti, in tutti i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa in misura non superiore a 6 ore/giorno;
Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto: "Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis)" - Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili, con la quale (art. 4) e' stato confermato l'orario di erogazione per uso idro-potabile in misura non superiore alle 6 ore/giorno per i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa;
Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 339 del 4 febbraio 2003 avente ad oggetto: "Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Deroga temporanea limiti di utilizzo di risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis" che, in deroga alle prescrizioni delle citate ordinanza n. 274/2002 e n. 293/2002 ha diposto, per i comuni alimentati dalle risorse derivate dall'opera di presa sul Rio Santa Lucia e dall'invaso del Cixerri a Genna Is Abis, l'erogazione di risorsa idrica per uso idropotabile in misura non superiore alle 9 ore/giorno;
Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 343 del 24 febbraio 2003, avente ad oggetto: "Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Vigenza disposizioni ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002" confermativa delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 sino all'emissione di nuova ordinanza, fatta salva la deroga di cui all'ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;
Considerato che l'E.A.F., Ente autonomo del Flumendosa, ha reso noto, in data odierna, che a seguito delle recenti eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino idrografico del Flumendosa, risultano, ulteriormente invasati nei serbatoi del Medio Flumendosa circa 53 Mmc di acqua, e che si prevedono altri consistenti apporti nei prossimi giorni;
Considerato inoltre che si sono verificate, o sono prossime, condizioni di massima regolazione nei seguenti invasi del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri:
Genna Is Abis;
Is Barroccus;
Casa Fiume;
Flumineddu;
Ritenuto opportuno, in attesa della predisposizione del bilancio idrico del Sistema in parola a conclusione del periodo atteso di piovosita', bilancio che terra' conto degli ulteriori apporti idrici che nel frattempo saranno intervenuti, di estendere alle 24 ore giornaliere l'erogazione di risorsa idrica per uso idro-potabile, al fine di ridurre il livello attuale degli invasi interessati, rendendo disponibile all'utenza la risorsa esistente e garantendo, nel contempo, la costante disponibilita' di capacita' di ulteriore accumulo negli invasi stessi;
Ritenuto necessario utilizzare tale periodo di erogazione per la verifica delle perdite del sistema e l'individuazione dei possibili interventi di miglioramento delle reti;
Ordina:
Art. 1.
Per le motivazioni di cui in premessa, fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003, con effetto immediato e sino al 31 marzo 2003, l'E.A.F., Ente autonomo del Flumendosa e' autorizzato a regolare, in deroga alle vigenti prescrizioni commissariali, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003, le erogazioni ai comuni e agli enti alimentati dalle risorse derivate dalle proprie opere di presa in modo tale da consentire un'erogazione agli utenti per uso idro-potabile nella misura di 24 ore/giorno.
 
Art. 2.
L'Ente autonomo del Flumendosa provvedera' a comunicare al commissario governativo la conferma, alla data del 20 marzo 2003, delle condizioni che hanno determinato l'adozione della presente ordinanza ai fini della sua eventuale proroga.
 
Art. 3.
Per effetto dell'emanazione della presente ordinanza, deve intendersi revocata l'ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 28 febbraio 2003
Il commissario governativo: Pili
 
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