Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CANALE D'AGORDO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Canale d'Agordo (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di confermare in Euro 130,00 la misura della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
2) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
Aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:
alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;
all'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima.
Aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano:
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
interventi volti all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore degli enti senza scopo di lucro.
Aliquota agevolata, pari al 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Aliquota ordinaria: 7 per mille, per:
gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;
per tutti i casi per i quali non e' prevista una aliquota agevolata.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone