Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 4 marzo 2003
Attuazione del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 385/1993 concernente gli istituti di moneta elettronica (IMEL): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di IMEL comunitari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, che ai fini dell'attuazione delle Direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica (di seguito "IMEL"), ha apportato modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (di seguito "testo unico bancario");
Visti i Titoli I e V-bis del testo unico bancario;
Visto l'art. 114-quater del testo unico bancario che richiama, in quanto compatibile, ai fini della disciplina delle partecipazioni al capitale degli IMEL l'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7 del testo unico medesimo;
Visto l'art. 114-quater del testo unico bancario che richiama, in quanto compatibile, ai fini della disciplina della vigilanza regolamentare l'art. 53 e, ai fini della disciplina dei controlli sulle succursali di IMEL comunitari insediate nel territorio della Repubblica, l'art. 55 del testo unico bancario;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL
1. Ai fini del calcolo delle partecipazioni superiori al 5% del capitale dell'IMEL rappresentato da azioni con diritto di voto e delle variazioni delle medesime nei limiti percentuali stabiliti dalla Banca d'Italia in conformita' al testo unico bancario, si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.
2. Nei casi di scissione tra proprieta' delle azioni e esercizio del diritto di voto, e' tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui si intende attribuire o cui spettera' il diritto di voto.
3. I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un IMEL.
 
Art. 2.
Criteri e condizioni per il rilascio,
la revoca e la sospensione dell'autorizzazione
all'assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL
1. Per la valutazione delle richieste di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni, la Banca d'Italia tiene conto della qualita' dei soggetti richiedenti anche in connessione alla situazione in cui versa l'IMEL interessato nonche' dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con il medesimo. A tal fine, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilita', l'affidabilita' della loro situazione finanziaria nonche' la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari, nei casi e secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia. Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.
2. La Banca d'Italia ha facolta' di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti o le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'IMEL.
3. Tra i motivi di revoca rientrano, inoltre, a titolo esemplificativo:
i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa;
la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.
4. La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
 
Art. 3.
Adeguatezza patrimoniale e contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni
1. Gli IMEL si attengono alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine al livello minimo di patrimonio di vigilanza, determinato secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/46/CE, che non puo' essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di emissione di moneta elettronica.
2. Gli IMEL devono disporre in qualsiasi momento di un patrimonio di vigilanza commisurato, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/46/CE, all'importo delle passivita' totali relative alla moneta elettronica in circolazione e determinato secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia emana disposizioni in materia di contenimento dei rischi finanziari e non finanziari ai quali gli IMEL sono esposti nell'esercizio delle proprie attivita'.
 
Art. 4.
Limitazione degli investimenti e partecipazioni detenibili
1. Gli IMEL investono esclusivamente e per un importo non inferiore alle passivita' totali rivenienti dall'emissione di moneta elettronica in attivita' sufficientemente liquide e a basso rischio, nelle forme e con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' della Direttiva 2000/46/CE.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere deroghe temporanee alle regole relative agli investimenti consentiti agli IMEL alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 5, comma 6 della Direttiva 2000/46/CE.
3. Gli IMEL possono detenere partecipazioni solo in imprese che svolgono attivita' connesse e strumentali a quella di emissione di moneta elettronica, cosi' come individuate dalla Banca d'Italia.
 
Art. 5.
Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni
1. La Banca d'Italia emana disposizioni concernenti l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, volte a salvaguardare una gestione sana e prudente degli IMEL.
2. Le strutture di controllo interno e i sistemi informativo-contabili degli IMEL devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali gli istituti sono esposti, compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con altre imprese che svolgono attivita' connesse e strumentali a quelle degli IMEL.
 
Art. 6.
Controlli sulle succursali in Italia di IMEL comunitari
1. La Banca d'Italia valuta, in collaborazione con le Autorita' competenti dello Stato membro di origine, la situazione di liquidita' delle succursali italiane di IMEL con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorita'.
2. La Banca d'Italia comunica le disposizioni applicabili alle succursali di cui al comma 1 e quelle di generale applicazione delle quali la Banca d'Italia stessa verifica l'osservanza.
3. La Banca d'Italia, al fine di agevolare la vigilanza sugli IMEL aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, presta la propria collaborazione alle Autorita' competenti del Paese d'origine, anche attraverso lo scambio di informazioni.
 
Art. 7.
Disposizioni applicative
1. La Banca d'Italia provvede a emanare le disposizioni applicative della presente delibera, in armonia con la disciplina comunitaria.
2. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana.
Roma, 4 marzo 2003
Il Presidente: Tremonti
 
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